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Numero d'incarto:
14.2000.19
Data decisione, Autorità:
18.10.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00019
Lugano
18 ottobre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 febbraio
2000 da
patr. dall’avv.
contro
__________ patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________del 20/26 gennaio 2000 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 febbraio
2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta
in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 4 marzo 2000 ha
postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 10 aprile 2000 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 20/26 gennaio 2000 dell'UE di Lugano la
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 16'894.30 oltre interessi
al 7% dal 23 settembre 1994, indicando quale titolo di credito: "fatt. del
23.8.94 di fr. 25'394.30 ./. acconti per fr. 8'500.--.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente ha rilevato di avere già precedentemente presentato
domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione per lo stesso credito basandosi
solamente su un doc. G e che questa Camera ha respinto l'istanza, ritenendo che
il predetto documento poteva lasciare il dubbio che __________ avesse
riconosciuto il debito per conto del . Con l'istanza di rigetto
dell'opposizione che ci occupa la __________ ha prodotto altri documenti, tra
cui uno scritto 9 giugno 1994 (doc. B), recante l'intestazione
"" del seguente tenore:
"
Spett. Ditta
Via
(_________
__________)
CONFERMA D'ORDINE opere nuova impermeabilizzazione tetto piano.
Per
il V/sig. __________
Egregi
Signori
Vi
confermo la delibera dei lavori per la proprietà qui sopra,
come
dalla vostra offerta in data 7.6.'94
Inizio
dei lavori: immediato (tempo permettendo)
Con
stima
(firmato:
__________)
PS: la fattura da
trasmettere:
Agli atti si trova una fattura 23 agosto
1994 (doc. C) per fr. 25'394.30, indirizzata a "Spett. __________ ".
La
procedente ha poi prodotto due avvisi di accredito 7 settembre 1994 risp. 24
novembre 1994 (doc. D) concernenti acconti versati da __________ indicanti
quale motivo del pagamento ". acconto" risp.
". acconto".
Agli
atti è stato versato inoltre uno scritto 28 ottobre 1994 (doc. E) dello Studio
d'architettura __________ del seguente tenore:
"propr.
__________ - __________
CONTABILITÀ
Egregi
Signori,
mi
riferisco al saldo della vostra fattura inerente l'oggetto qui sopra e Vi
comunico che per motivi contabili potrò effettuare il relativo pagamento non
prima del 15 novembre '94.
Vi
prego pertanto cortesemente a voler pazientare fino a tale data.
Ringraziandovi
per la comprensione Vi porgo i miei migliori saluti
(firmato:
__________)
Agli
atti si trova poi una richiesta di proroga 19 settembre 1995 (doc. G) dello Studio
d'archittetura __________ del seguente tenore:
"fattura
__________ - __________
CONTABILITÀ
per sig. __________
Egregi
Signori
Chiedo
cortesemente una ulteriore proroga per il previsto saldo di detta
fattura.
Questione di giorni.
(colloquio
condominiale).
Vi
confermo per tranquillizzarvi che la liquidazione è stata verificata e che
l'importo scoperto è pienamente di vostro diritto
Con
stima:
(firmato: __________ )"
La
creditrice ha poi rilevato che i doc. da H a M dimostrano in modo inequivocabile
che gli altri condomini non le hanno conferito alcun lavoro ed a __________
alcun potere di rappresentanza. In risposta alle lettere 17 gennaio 2000 (doc.
H e I) del rappresentante legale della __________ ai condomini __________ e
__________, quest'ultimi con scritti 22 gennaio 2000 (doc. K) risp. 28 gennaio
2000 (doc. M) si sono dichiarati estranei ai lavori appaltati da __________. La
procedente ha poi prodotto uno scritto 2 novembre 1995 (doc. L) del rappresentante
legale della condomina ____________________ in merito agli interventi ancora da
effettuare nel suo appartamento.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha negato la sua legittimazione
passiva, essendo proprietario unicamente di un appartamento al piano terra
dell'immobile. Egli ha poi rilevato che tutti i documenti prodotti dalla
procedente fanno riferimento al condominio Aurora. Da nessun documento risulta
che egli abbia agito quale proprietario dell'immobile.
D. Con sentenza 24 febbraio 2000 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l'istanza argomentando che la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito per la pretesa posta in esecuzione.
La prima giudice ha sostenuto che non vi può essere dubbio sul fatto che
__________ sia stato l'unico committente dei lavori, ritenuto che egli ha
accettato incondizionatamente la fattura 23 agosto 1994, chiedendo
personalmente un'ulteriore dilazione di pagamento della medesima e precisando
che la liquidazione era verificata e che l'importo scoperto risultava
pienamente di spettanza della creditrice. Che egli non era legittimato a rappresentare
i condomini, è dimostrato dalle dichiarazioni di cui ai doc. K e M. La lettera
inviata dal rappresentante legale dei condomini __________ a __________ già il
2 novembre 1995, e quindi precedentemente a questa procedura, attesta inoltre
l'esistenza di un contratto di appalto tra i condomini __________ e lo stesso
. La medesima lettera, messa in relazione con la dichirazione di cui
al doc. K, conferma la tesi secondo la quale l'arch. __________ personalmente e
di sua iniziativa i lavori alle imprese interessate alla riattazione. In prima
sede è poi stato rilevato che sebbene in tutto l'incarto figuri il nome
"", tale dicitura va intesa quale riferimento all'opera in
esecuzione e non può essere intrepretata quale indicazione del debitore dei
lavori eseguiti, ritenuto inoltre che il __________ non ha personalità giuridica
e che quindi come tale non può essere parte contrattuale. Inoltre da nessuno
degli atti prodotti risulta che __________ abbia agito quale rappresentante legale
di tutti i condomini. La prima giudice ha poi rilevato che dallo scritto 28
ottobre 1994 di __________ alla procedente si evince inequivocabilmente come la
dicitura "__________ ” sia stata indicata quale specificazione della
proprietà oggetto delle fatture ancora aperte e quindi come mezzo di
identificazione dell'argomento in oggetto. Dallo stesso scritto emerge anche la
volontà univoca di __________ - e non dei condomini - di volere pagare il
dovuto, ritenuto che la comunicazione è formulata in prima persona.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle argomentazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In diritto:
1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il
creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
331).
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel
Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Dall'esame della conferma d'ordine 9 giugno 1994 (doc. B) inviata
dall'escusso alla __________ emerge che l'opera appaltata era la nuova
impermeabilizzazione del tetto piano del __________ ad __________ e che la
fattura doveva essere trasmessa al __________, presso lo Studio di archittetura
. In effetti la __________ ha inviato la fattura 23 agosto 1994 (doc.
C) al predetto indirizzo. Il 7 settembre 1994 risp. il 24 novembre 1994 sono
stati versati da __________ due acconti di fr. 3'500.-- risp. fr. 5'000.--
(doc. D) indicanti quale motivo dei pagamenti "".
Con
lo scritto 28 ottobre 1994 (doc. E), riferendosi sempre al __________ e alle
fatture ancora scoperte, l'escusso ha comunicato alla procedente che per motivi
contabili avrebbe potuto effettuare il relativo pagamento non prima del 15 novembre
1994. Il 19 settembre 1995 (doc. G) __________ ha chiesto un'ulteriore proroga
per il saldo della fattura concernente il __________ motivandola con
"colloquio condominiale", confermando che la liquidazione era stata
verificata e che l'importo scoperto spettava alla __________. Orbene tutti i
predetti documenti si riferiscono a lavori concernenti il . La
relativa fattura doveva essere intestata - e lo è stata - allo stesso
__________ presso l'arch. __________ o. Questi nella richiesta di un'ulteriore
proroga per il pagamento dello scoperto indica che doveva avere luogo un colloquio
condominiale. Questi documenti costituiscono pertanto sufficienti riscontri
oggettivi atti a rendere verosimile l'eccepita mancanza di legittimazione
passiva dell'appellante. Il fatto che la __________ abbia dichiarato nel suo
scritto 22 gennaio 2000 (doc. K, punto 2.2) di non avere mai affidato all'escusso
lavori per conto del condominio, non significa necessariamente che per la
__________ controparte in questa sede di procedura sommaria sia __________
personalmente, considerato come la procedente ha indirizzato la sua fattura
(doc. C) al " c/o l'arch. __________ " e non __________.
D'altro canto la dichiarazione del __________ (doc. M) è ininfluente, avendo
egli acquistato l'appartamento nel 1997 e i lavori in oggetto essendo stati
eseguiti prima di tale data.
In
via abbondanziale va poi rilevato che anche se venisse fornita la prova che al
momento dell'appalto dei lavori __________ era unico proprietario delle PPP, ex
art. __________CC escussa avrebbe dovuto essere la comunione dei comproprietari
per piani al luogo in cui si trova il fondo (art. 46 cpv. 4 LEF) e non
__________ personalmente.
Non
potendo ritenere che vi sia identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo
e nell'istanza con il debitore risultante dai documenti prodotti, questi non
possono costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti
dell'appellante.
L'istanza
di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata dalla __________ va quindi
respinta e di conseguenza la sentenza pretorile in tal senso riformata.
- L'appello 4 marzo 2000 di __________ va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia:
I. L'appello 4 marzo 2000 di __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 febbraio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 2 febbraio 2000
__________, è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è
posta a carico della __________ la quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a
titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall'appellante, è a carico della __________ la quale rifonderà a __________
fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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