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Numero d'incarto:
14.2000.129
Data decisione, Autorità:
10.05.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00129
Lugano
10 maggio
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 ottobre
2000 da
patr.
dall’avv. __________
contro
patr.
dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 26/29 settembre 2000 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 5
dicembre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta
in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr.
180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di
indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 18 dicembre 2000
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 15 gennaio 2001 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 19/21 dicembre 2000 l'istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 26/29 settembre 2000 la __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 71'556.40 oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2000, indicando quale titolo di credito: "Saldo costi gestione
condominio __________ 1997/1998 e dal 1.7.98 al 30.3.1999".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente ha prodotto un contratto di amministrazione
immobiliare concluso con l'escusso il 14 marzo 1997 (doc. B1), un contratto
stipulato il 7 luglio 1997 con il Condominio __________ relativo
all'amministrazione del condominio (doc. B2) così come due rapporti
dell'ufficio di revisione presentati all'assemblea del condominio __________
con i relativi riparti delle spese del condominio suddivise secondo le PPP e secondo
i proprietari delle medesime (doc. C e D). La __________ ha poi prodotto il
verbale dell'assemblea generale del Condominio __________ che ha avuto luogo il
13 ottobre 1999, sottoscritto dall'escusso, nel quale sono espressamente
accettati i rapporti di revisione, i bilanci ed i conti economici per gli
esercizi 1997/1998 e 1998/1999, dando scarico all'amministrazione (doc. E punto
5).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sollevato l'eccezione di
inadempimento contrattuale, sostenendo che la creditrice non ha visitato gli
inquilini e non ha locato gli appartamenti, per cui il reddito dell'immobile è
notevolmente diminuito. Il debitore ha poi dichiarato di avere subito un danno
di ca. fr. 160'000.--.
D. Con sentenza 5 dicembre 2000 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede è stata respinta
l'eccezione d'inadempimento contrattuale, rimasta d'altro canto allo stadio di
puro parlato, non apparendo atta ad infirmare la validità dei documenti
prodotti.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso sostenendo che il contratto 14 marzo 1997 (doc. B) regola i suoi
rapporti con la __________ in relazione alla gestione degli appartamenti di sua
proprietà, mentre è completamente estraneo all'amministrazione condominiale.
Dagli ulteriori documenti prodotti, quali il verbale dell'assemblea generale
(doc. E), dai bilanci e dai relativi rapporti di revisione risulta unicamente
un suo debito nei confronti della comunione dei condomini del condominio
__________, la quale, avendo personalità giuridica, deve far valere i suoi
diritti in proprio nome.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata ha rilevato di avere
sottoscritto due contratti di amministrazione, uno per le quote PPP di
proprietà dell'escusso e uno globale per l'intero complesso. I conti spese sono
stati revisionati e approvati nell'ambito dell'assemblea dei condomini. Le
quote a carico dei condomini, che risultano in modo chiaro da questi documenti,
sono state approvate all'unanimità e pertanto anche dall'escusso. Con
l'approvazione di tali conti egli ha riconosciuto l'importo dovuto alla
__________, la quale lo ha anticipato. La procedente ha poi osservato che le contropretese
fatte valere da __________ per manchevolezze nell'amministrazione non sono
state rese credibili.
Considerato
in
diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti)
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il
creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) La procedente ha prodotto un contratto concluso il 14 marzo 1997 con
__________ concernente l'amministrazione degli appartamenti dell'escusso situati
nello stabile "__________" (doc. B1).
Agli
atti si trova poi un altro contratto, stipulato il 7 luglio 1997 dal
"Condominio __________ " con la __________ relativo
all'amministrazione del condominio (doc. B2). Dall'esame delle condizioni
generali (punto d) di questo contratto si evince che l'amministrazione si
occupa della contabilità del condominio ed in particolare:
-
incassa
gli acconti alle spese
-
paga
le spese ordinarie e straordinarie, decise dall'Assemblea
-
allestisce
un bilancio ed un conto economico
sottopone i conti ai revisori
Secondo
l'art. 712h cpv. 1 e 2 CC i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni
e alle spese dell'amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro
quote:
Tali
oneri e spese sono tra l'altro:
- le spese
per la manutenzione ordinaria, le riparazione e le rinnovazioni delle parti
comuni del fondo e dell'edificio, delle opere e impianti comuni.
Ex
art. 712l CC la comunione acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua
amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le
disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione. Essa può, in
proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere
escussa, nel luogo in cui si trova la cosa.
Nell'ambito
della limitata capacità processuale e di escutere secondo l'art. 712l cpv. 2 CC
i condomini procedono come unità e non come litisconsorti. Il nome risp. la
denominazione della comunione dei condomini rappresenta la denominazione
collettiva, sotto la quale i condomini in comunione procedono in giudizio e
vengono convenuti in giudizio risp. escutono e vengono escussi (René Bösch, Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Zurigo e Berna 1998, n. 11 ad
art. 712l CC). Il compimento di atti procedurali per risp. nel nome della
comunione dei condomini presuppone la nomina di un rappresentante. Secondo
l'art. 712t cpv. 2 CC l'amministratore quale rappresentante della comunione ha
per legge una procura a stare in un giudizio civile per tutte le cause trattate
in procedura sommaria (René Bösch,
op. cit. , n. 13 ad art. 712l CC).
La
capacità processuale ed esecutiva della comunione dei condomini è limitata
all'ambito della capacità patrimoniale e di agire. La comunione può procedere
tra l'altro per pretese derivanti dall'uso e dall'amministrazione di parti
comuni dell'oggetto in comproprietà nei confronti di singoli condomini, per
esempio per spese e oneri comuni ex art. 712h CC (Meier/Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berna 1988, n. 92 ad
art. 712l CC; Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1997, n. 9 ad art.
27/28 ZPO; René Bösch, op.
cit. n. 14 ad art. 712l CC).
In
casu la pretesa posta in esecuzione è fondata su due rapporti dell'ufficio di
revisione all'assemblea del Condominio __________ con i relativi riparti delle
spese del condominio suddivise secondo le PPP e secondo i proprietari delle medesime
(doc. C e D) così come sul verbale dell'assemblea generale tenutasi il 13
ottobre 1999 (doc. E). A prescindere dal fatto che non risulta comprensibile
come si sia giunti all'importo richiesto di fr. 71'556.40 per cui già per
questo motivo l’appello sarebbe stato accolto, va rilevato che si tratta di una
pretesa derivante da spese e oneri comuni relativi al Condominio __________.
Dalle precedenti considerazioni emerge che la legittimazione attiva, ossia la
facoltà di far valere in proprio la pretesa in oggetto, derivante da spese e
oneri comuni, spetta alla Comunione dei comproprietari del Condominio
__________ e non alla __________, che può agire solo quale sua rappresentante.
Non essendo pertanto data l'identità tra la creditrice indicata nel PE e
nell'istanza __________ con il creditore (Comunione dei comproprietari del
Condominio __________), di cui alla documentazione prodotta, l'istanza va
respinta per mancanza di un titolo di rigetto ex art. 82 LEF a favore della
__________, a prescindere dall’impossibilità di determinare l’importo dedotto
in esecuzione sulla base della documentazione prodotta.
La
sentenza pretorile va quindi in tal senso riformata.
- L'appello 18 dicembre 2000 di __________ va di conseguenza accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 18 dicembre 2000 di __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 5 dicembre 2000 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 23 ottobre 2000
della __________ o, è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della __________ A, la quale rifonderà a
__________ fr. 300.-- a titolo di indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico della __________ A, la quale rifonderà a
__________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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