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Numero d'incarto:
14.2000.115
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00115
Lugano
30 maggio
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 settembre
2000 da
patr.
dall’avv. __________
contro
patr.
dallo Studio legale __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 20/21 giugno 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 ottobre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta
in via provvisoria.
-
Il richiamo dell'incarto
EF.__________ non è ammesso.
-
La tassa di giustizia in fr. 350.00,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 4'000.00 a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 16 novembre 2000
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 6 dicembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 20/21 giugno 2000 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 355'000.-- oltre interessi
al 5% dal 30 giugno 1999, indicando quale titolo di credito: "Liquidazione
di società semplice (convivenza), riconoscimento di debito, prestito,
versamenti, indebito arricchimento, anticipi."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su due documenti, uno redatto a
mano e l'altro dattiloscritto, ambedue sottoscritti dall'escusso, del seguente
stesso tenore (in seguito: doc. B e C):
"
Riconoscimento
di debito
Io
sottoscritto __________, nato a __________) il 28 marzo 1934 domiciliato a
__________, dichiaro con la presente di avere ricevuto dalla Signora
__________, nata il 4 dicembre 1944 attualmente domiciliata a __________, in
diverse occasioni a far tempo dal 1990 un importo complessivo di fr. 355'000.--
(trecentocinquantacinquemila) somma che mi impegno a restituire non appena ne avrò
la possibilità.
In
fede
i"
Agli
atti risulta poi un documento datato 21 gennaio 1999, dattiloscritto e sottoscritto
dall'escusso, in cui quest'ultimo dichiara di avere ricevuto durante gli anni
1997/1998, quale prestito, la somma di fr. 18'000.-- da __________ (doc. D).
La
procedente ha pure prodotto diversi plichi di fotocopie di documenti bancari
(doc. da E a L) così come un manoscritto dell'escusso datato 13 aprile 1996 relativo
alle sue ultime volontà. Agli atti sono stati infine versati due verbali di audizione
dell'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna (doc. N e O). La creditrice ha
evidenziato come da questi due verbali risulti che l'escusso non ha da anni un'attività
economica e non ha entrate. Con l'esecuzione in oggetto la procedente pretende
la restituzione di fr. 355'000.--.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha asserito che i pretesi
riconoscimenti di debito rientrano in un disegno ben più ampio, messo in atto
nel corso del 1996, allorquando i rapporti con la procedente erano ancora
idilliaci. Infatti per privilegiare __________, sua convivente, egli ha redatto
lo scritto 13 aprile 1996 (doc. M), considerandolo quale sua dichiarazione di
ultime volontà. Per essere certo di raggiungere il proprio scopo, ossia di
poter disporre della casa di __________ dopo la propria morte, egli ha
consultato l'avv. ____________________ che lo ha reso attento in merito alle
difficoltà a cui poteva andare incontro. Il debitore ha affermato di avere
allora deciso di sottoscrivere i riconoscimenti di debito doc. B e C allo scopo
di evitare future pretese degli eredi legittimi, dei quali sarebbe stata lesa
la porzione legittima. I doc. B e C risultavano essere pertanto parte integrante
del doc. M. __________ ha sostenuto di
avere in seguito distrutto il doc. M e contemporaneamente anche i doc. B e C,
come risulta dagli scritti dell'avv. __________ doc.
1, 2 e 3.
D. Con sentenza 27 ottobre 2000 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza argomentando che i
doc. B e C non sono subordinati ad alcuna condizione, la clausola "non
appena ne avrò la possibilità" costituendo una modalità di pagamento. Dai
doc. B e C non emerge d'altro canto che questi costituiscano parte integrante
del testamento doc. M, atteso che le "ultime volontà" recano la data
13 aprile 1996, mentre i riconoscimenti di debito sono datati 8 agosto 1996 e
21 gennaio 1999 (doc. B, C e D). In prima sede è poi stato rilevato che l'avv.
__________ è stato legale dell'escusso. Inoltre appare difficile seguire la
tesi del "collegamento" tra i doc. B e C e M, quando si prende atto
che è stato pure redatto il doc. D, posteriore di ben tre anni ai doc. B e C e
pertanto completamente inutile per garantire all'allora compagna dell'escusso i
diritti sulla casa di quest'ultimo. La prima giudice ha poi respinto le allegazioni
dell'escusso in merito agli asseriti interventi e aiuti reciproci tra le parti
durante un periodo di dieci anni, questa affermazione essendo confutata dai
doc. N e O dai quali emerge che l'escusso è stato sempre aiutato dalla
procedente, mentre non risulta che sia mai avvenuto il contrario. Per quanto
attiene a presunti lavori fatti eseguire dall'escusso agli immobili di
__________ e di __________ non vi è documentazione agli atti, per cui non è
stato provato che parte della somma ricevuta e riconosciuta dall'escusso sia
stata utilizzata in altro modo. D'altronde i doc. B, C e D sono espliciti e non
fanno riferimento ad eventuali compensazioni. I doc. B e C sono stati quindi
ritenuti validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in
diritto:
1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri
computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei
movimenti contabili di dare ed avere tra le parti fino a giungere all'importo
finale posto in esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge
al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 339).
d) Dall'esame del doc. B e della relativa copia dattiloscritta doc. C
risulta la conferma dell'escusso di avere ricevuto dalla procedente un importo
di fr. 355'000.-- e la sua volontà di restituire il predetto importo. Questo
impegno emerge chiaramente dai predetti documenti a prescindere dalla
voluminosa documentazione bancaria prodotta dalla procedente (doc. da E a L),
con cui intende dimostrare la situazione di dare e avere instauratasi tra le
parti durante il periodo della loro convivenza, atteso che tale verifica non
può essere eseguita nell'ambito della presente procedura. Infatti un'indagine
approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del
rigetto.
Orbene
il fatto che l'escusso ha dichiarato di volere rimborsare la somma in oggetto
appena ne avrà la possibilità implica l'immediata esigibilità della pretesa,
mentre la clausola "non appena ne avrò la possibilità" non
costituisce altro che la modalità di pagamento con cui il debitore intende far
fronte ai suoi impegni. Questi documenti costituiscono pertanto in via di
principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L'escusso ha sostenuto che i doc. B e C costituivano parte
integrante delle sue ultime volontà contenute nel testamento doc. M e che la
procedente avrebbe potuto avvalersene solo in caso di suo decesso. I predetti
documenti sarebbero poi stati distrutti da __________ il 6 luglio 1999.
Orbene
dall'esame dei doc. B e C non risulta che essi costituiscano parte integrante
del doc. M, ritenuto che sia nel doc. M, redatto il 13 aprile 1996, che nei
doc. B e C, redatti in seguito il 9 agosto 1996, non emerge alcuna indicazione
in merito e che, se del caso, la pretesa correlazione con il doc. M avrebbe
potuto essere indicata almeno menzionando i doc. B e C quali allegati del doc.
M. Unicamente l'avv. __________ nel suo scritto 19 novembre 1999 (doc. 2) ha
dichiarato che i riconoscimenti di debito doc. B e C sono stati allegati alle ultime
volontà dell'escusso e che pertanto questi documenti erano correlati. Questa
dichiarazione non è tuttavia atta a rendere verosimile la pretesa connessione
tra le ultime volontà di __________ con i sui riconoscimenti di debito doc. B e
C, atteso che l'avv. __________ è stato
rappresentante legale dell'escusso, per cui le sue dichiarazioni vanno considerate
allegazioni di parte e non possono essere ritenute quali riscontri
sufficientemente oggettivi. Va poi rilevato che il 21 gennaio 1999, ossia tre
anni dopo, l'escusso ha sottoscritto un ulteriore riconoscimento di debito nei
confronti della procedente per fr. 18'000.-- (doc. D).
Non
avendo pertanto l'escusso reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF alcuna correlazione
tra il doc. M e i riconoscimenti di debito doc. B e C, quest'ultimi possono
essere ritenuti validi titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art.
82 LEF.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L'appello 16 novembre 2000 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello 16 novembre 2000 di __________, è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall'appellante,
resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 4'000.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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