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Numero d'incarto:
14.2000.109
Data decisione, Autorità:
29.03.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00109
Lugano
29 marzo 2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 ottobre
2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dallo studio legale __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 2 agosto/18 settembre 2000 dell'UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
25 ottobre 2000 ha così deciso:
"1. È rigettata in via
provvisoria per la somma di fr. 41'900.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio
2000 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di
Bellinzona, notificato il 18 settembre 2000.
- La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare dall'istante, sono a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 600.-- per
ripetibili."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 6 novembre 2000 ha
postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 27 novembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 2 agosto/18 settembre 2000 dell'UEF di
Bellinzona __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 41'900.--
oltre interessi al 7% dal 1. maggio 2000, indicando quale titolo di credito:
"Mancato pagamento tre mensilità locazione bar a PT e 4 appartamenti dello
stabile di __________ ".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il procedente ha prodotto 6 contratti di locazione con diritto di
subaffitto stipulati con l'escussa il 5 novembre 1999 risp. 16 novembre 1999
(doc. B1 - B6) concernenti lo snack bar "__________", 4 appartamenti
e un ufficio, i quali sono stati conglobati nel contratto di locazione 1.
febbraio 2000 (doc. C), che prevede le seguenti pigioni:
"
- OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Comune di:
Stabile denominato:
"Stabile __________ " Mappale Nr. __________
L'ente locato è composto da:
Bar ex __________ Piano seminterrato 3'500.--
Appartamento 4 ½ Secondo Piano 2'000.--
Appartamento 4 ½ Quarto Piano 2'000.--
Appartamento 3 ½ Quinto Piano 1'800.--
Appartamento 4 ½ Sesto Piano 2'000.--
Ufficio (scritto a mano) 2'000.-- (scritto a
mano)
13’300.-- (scritto
a mano)
- PIGIONE
24'000.-- (scritto a mano)
Pigione annua: fr. 135'600.-- (centotrentaciquemilaseicento)
pagabile in rate mensili di fr. 11'300.--* (cancellato) cadauna. La prima volta
il 31.03.2000. La pigione non potrà essere aumentata fino al dicembre 2002 compreso.
*13'300.-- (scritto a mano)
- SPESE ACCESSORIE
Le seguenti spese accessorie non
sono comprese nella pigione:
-
riscaldamento e acqua calda
-
illuminazione, elettricità
-
fognatura, spazzatura, depurazione
-
pulizia scale e vani comuni
-
acqua potabile e industriale
-
radio e TV via cavo
e pertanto l'inquilino corrisponderà
annualmente l'importo di fr. 2'400.--, pagabile in rate mensili di fr. 200.--
unitamente alla pigione, a titolo di acconto con conguaglio al termine del
relativo esercizio. (Si intende per appartamento) (scritto a mano).
- Accordi particolari
Il presente contratto sostituisce
tutti i contratti stipulati in precedenza con l'__________, fino al
31.01.2000."
Con l'esecuzione in oggetto il
procedente pretende le pigioni per il mese di maggio risp. giugno risp. luglio
2000 per un totale di fr. 13'300.-- al mese e pertanto per fr. 39'900.-- per
tre mesi, oltre ad un anticipo spese di fr. 1'200.-- per i mesi di maggio e
giugno 2000, ossia fr. 2'400.--, per cui complessivamente la pretesa ammonterebbe
all'importo di fr. 42'300.--. Per un errore di calcolo l'importo posto in
esecuzione è stato però indicato in fr. 41'900.--.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha asserito che il 5
novembre 2000 le parti hanno sottoscritto diversi contratti di locazione. Il
contratto stipulato il 1. febbraio 2000, nel quale sono stati conglobati i
predetti contratti di locazione ha annullato i precedenti contratti. Il canone
locativo mensile è stato stabilito in fr. 11'300.-- mensili e non in fr.
13'300.--. Se sono intervenute delle modifiche, queste sono state apportate
unilateralmente dal creditore senza che fossero accettate dall'escussa. Inoltre
il contratto prevede per le spese accessorie l'importo di fr. 2'400.-- annui,
pagabili in rate mensili di fr. 200.--. Questa somma è da intendersi globalmente
per tutti i locali e non per ogni singolo oggetto. In tal caso il contratto
avrebbe dovuto menzionare quale importo annuale fr. 12'000.--, ossia fr.
2'400.-- per 5 beni locati. L'escussa ha poi rilevato che il contratto 1.
febbraio 2000 prevede quale inizio del pagamento della pigione il 31 marzo
2000. Secondo l'uso vigente nel Canton Ticino le pigioni sono pagate anticipatamente
per il mese successivo. Pertanto la prima rata, che secondo il contratto
avrebbe dovuto essere versata il 31 marzo 2000, corrisponde alla pigione per il
mese di aprile 2000. Avendo versato il corrispettivo di due mesi di locazione,
la debitrice ritiene accertato il pagamento della pigione fino al termine del
mese di maggio 2000. La __________ ha poi sostenuto di avere il 17 luglio 2000
riconsegnato le chiavi dei locali, per cui la pigione sarebbe dovuta solo fino
a tale data, ossia la locazione del mese di giugno + acconto spese (fr.
11'300.-- + fr. 200.--) oltre alla locazione per 17 giorni del mese di luglio
- acconto spese, ossia fr. 6'306.45 (fr. 11'500.-- : 31 x 17), complessivamente
fr. 17'806.45.
D. Con sentenza 25 ottobre 2000 il Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona ha accolto l'istanza ritenendo che le argomentazioni presentate
dall'escussa non possono essere esaminate in una procedura sommaria, dove il
giudice deve limitarsi all'esame del titolo esecutivo e dell'esigibilità del
credito posto in esecuzione. In sede pretorile i contratti di locazione doc.
B1- B6, conglobati nel contratto di locazione doc. C, sono stati ritenuti
validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata
o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio
non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit . in Rep 1989 p. 330).
c) Dall'esame del contratto di locazione doc. C (punto 8) risulta che
questo documento sostituisce tutti i contratti stipulati in precedenza tra le
parti fino al 31 gennaio 2000, per cui i contratti doc. da B1 a B6 sono
superati dal predetto contratto doc. C.
Dal punto 2 di
questo documento si evince che è stato aggiunto a mano l'importo di fr.
2'000.-- per la locazione mensile di un ufficio e che conseguentemente è stato
aggiunto pure a mano l'importo di fr. 24'000.-- per la locazione annua. Completato
pure a mano è poi stato l'importo complessivo mensile per gli enti locati in
fr. 13'300.-- invece di fr. 11'300.-- (punti 2 e 4). Al punto 5, relativo alle
spese accessorie di fr. 200.-- mensili, è stato aggiunto che questo importo va
inteso per appartamento.
L'escussa ha dal
canto suo affermato di non avere accettato le predette modifiche apposte a mano
dal procedente. Orbene nell'ambito di questa procedura tali aggiunte, contestate
dalla controparte, non possono venire riconosciute come vincolanti, atteso che
esse possono essere state apposte unilateralmente dalla parte procedente e che
il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente
l'indagine volta a stabilire quale sia la reale volontà delle parti. Quale
pigione mensile può pertanto essere considerato unicamente l'importo di fr.
11'300.-- e per le spese accessorie l'importo di fr. 200.-- al mese per tutti
gli enti locati.
L'escussa ha
sostenuto di avere pagato la pigione fino al termine del mese di maggio 2000 e
di avere consegnato le chiavi dei locali il 17 luglio 2000, per cui la pigione
sarebbe dovuta solo fino a tale data, ossia la locazione del mese di giugno più
quella per 17 giorni del mese di luglio 2000 più l'acconto per le spese
accessorie pro rata temporis per un totale di fr. 17'806.45. A conforto delle
sue allegazioni l'appellante ha prodotto la copia di una ricevuta sottoscritta
dall'amministratrice degli enti locati __________ (doc. 1) relativa al
versamento di fr. 24'600.--. Da questa ricevuta si evince che il versamento è
stato effettuato per i mesi di marzo e aprile 2000. Nessun documento è stato
invece prodotto a comprova della consegna il 17 luglio 2000 delle chiavi dei
locali affittati, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'escussa,
risultano da pagare ancora le pigioni per i mesi di maggio, giugno e luglio
2000 di complessivi fr. 33'900.-- (= fr. 11'300.-- x 3) risp. le spese
accessorie per i mesi di maggio e giugno 2000 di fr. 400.-- (=fr. 200.-- x 2),
complessivamente fr. 34'300.--. Per questo importo il contratto doc. C
costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In mancanza di
diversa pattuizione tra le parti l'interesse di mora va riconosciuto al tasso
del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 15 giugno 2000 quale data intermedia. La sentenza
pretorile va quindi in tal senso riformata.
- L'appello 6 novembre 2000 della __________ va quindi parzialmente
accolto.
Tassa di giustizia
e indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 1/5 e 4/5 (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 6 novembre 2000 della __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 25 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è
così riformata:
"1. L'istanza 2 ottobre 2000 di
____________________è parzialmente accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta dalla
__________ al PE n. __________ del 2 agosto/18 settembre 2000 dell'UEF di
Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 34'300.-- oltre
interessi al 5% dal 15 giugno 2000.
- La tassa di giustizia di fr. 180.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta per 1/5 a carico di __________ e per
4/5 a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 360.-- quale
parte di indennità."
II. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante
è posta per 1/5 a carico di __________ e per 4/5 a carico della __________, a
quale rifonderà a __________ fr. 360.-- quale parte di indennità.
III. Intimazione
A: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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