Provisional debt relief in lease arrears partly reduced

14.2000.109Altro tribunale29 mar 2001Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The creditor sought provisional debt relief for unpaid rent and ancillary charges under a consolidated lease agreement. The debtor appealed, arguing that handwritten additions to the contract on rent and accessory charges had not been accepted and that payment had been made beyond May 2000. The appellate court held that the handwritten increases could not be treated as binding in summary debt-relief proceedings, but that the contract still constituted an acknowledgement of debt for the base rent of CHF 11,300 per month and CHF 200 per month in accessory charges. As no proof of key return was produced, arrears for May to July 2000 and May to June accessory charges remained due, leading to partial admission of the appeal and reduction of the enforceable amount.

Massima Omnilex

Art. 82 SchKG; provisional debt relief based on a private-law acknowledgement of debt requires a written title from which a monetary obligation determined or objectively determinable emerges. Handwritten contractual additions disputed by the debtor cannot be treated as binding where they may have been inserted unilaterally and the summary judge lacks power to determine the parties' true intent (consid. 1). The judge may only verify the title and due enforceability; contested assertions requiring full evidentiary review fall to the ordinary judge. If the contractual title supports only the base amount, debt relief must be limited accordingly; default interest follows Art. 104 cpv. 1 CO absent a different agreement.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2000.109

Data decisione, Autorità: 29.03.2001, CEF

Incarto n. 14.2000.00109

Lugano 29 marzo 2001 /B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 ottobre 2000 da


patr. dall’avv. __________

contro


patr. dallo studio legale __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 2 agosto/18 settembre 2000 dell'UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 25 ottobre 2000 ha così deciso:

"1. È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 41'900.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 2000 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificato il 18 settembre 2000.

  1. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 600.-- per ripetibili."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 6 novembre 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 27 novembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________del 2 agosto/18 settembre 2000 dell'UEF di Bellinzona __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 41'900.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 2000, indicando quale titolo di credito: "Mancato pagamento tre mensilità locazione bar a PT e 4 appartamenti dello stabile di __________ ".

Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. Il procedente ha prodotto 6 contratti di locazione con diritto di subaffitto stipulati con l'escussa il 5 novembre 1999 risp. 16 novembre 1999 (doc. B1 - B6) concernenti lo snack bar "__________", 4 appartamenti e un ufficio, i quali sono stati conglobati nel contratto di locazione 1. febbraio 2000 (doc. C), che prevede le seguenti pigioni:

"

  1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Comune di:


Stabile denominato: "Stabile __________ " Mappale Nr. __________

L'ente locato è composto da:

Bar ex __________ Piano seminterrato 3'500.--

Appartamento 4 ½ Secondo Piano 2'000.--

Appartamento 4 ½ Quarto Piano 2'000.--

Appartamento 3 ½ Quinto Piano 1'800.--

Appartamento 4 ½ Sesto Piano 2'000.--

Ufficio (scritto a mano) 2'000.-- (scritto a

mano)

13’300.-- (scritto a mano)

  1. PIGIONE

24'000.-- (scritto a mano)

Pigione annua: fr. 135'600.-- (centotrentaciquemilaseicento) pagabile in rate mensili di fr. 11'300.--* (cancellato) cadauna. La prima volta il 31.03.2000. La pigione non potrà essere aumentata fino al dicembre 2002 compreso.

*13'300.-- (scritto a mano)

  1. SPESE ACCESSORIE

Le seguenti spese accessorie non sono comprese nella pigione:

  • riscaldamento e acqua calda

  • illuminazione, elettricità

  • fognatura, spazzatura, depurazione

  • pulizia scale e vani comuni

  • acqua potabile e industriale

  • radio e TV via cavo

e pertanto l'inquilino corrisponderà annualmente l'importo di fr. 2'400.--, pagabile in rate mensili di fr. 200.-- unitamente alla pigione, a titolo di acconto con conguaglio al termine del relativo esercizio. (Si intende per appartamento) (scritto a mano).

  1. Accordi particolari

Il presente contratto sostituisce tutti i contratti stipulati in precedenza con l'__________, fino al 31.01.2000."

Con l'esecuzione in oggetto il procedente pretende le pigioni per il mese di maggio risp. giugno risp. luglio 2000 per un totale di fr. 13'300.-- al mese e pertanto per fr. 39'900.-- per tre mesi, oltre ad un anticipo spese di fr. 1'200.-- per i mesi di maggio e giugno 2000, ossia fr. 2'400.--, per cui complessivamente la pretesa ammonterebbe all'importo di fr. 42'300.--. Per un errore di calcolo l'importo posto in esecuzione è stato però indicato in fr. 41'900.--.

C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha asserito che il 5 novembre 2000 le parti hanno sottoscritto diversi contratti di locazione. Il contratto stipulato il 1. febbraio 2000, nel quale sono stati conglobati i predetti contratti di locazione ha annullato i precedenti contratti. Il canone locativo mensile è stato stabilito in fr. 11'300.-- mensili e non in fr. 13'300.--. Se sono intervenute delle modifiche, queste sono state apportate unilateralmente dal creditore senza che fossero accettate dall'escussa. Inoltre il contratto prevede per le spese accessorie l'importo di fr. 2'400.-- annui, pagabili in rate mensili di fr. 200.--. Questa somma è da intendersi globalmente per tutti i locali e non per ogni singolo oggetto. In tal caso il contratto avrebbe dovuto menzionare quale importo annuale fr. 12'000.--, ossia fr. 2'400.-- per 5 beni locati. L'escussa ha poi rilevato che il contratto 1. febbraio 2000 prevede quale inizio del pagamento della pigione il 31 marzo 2000. Secondo l'uso vigente nel Canton Ticino le pigioni sono pagate anticipatamente per il mese successivo. Pertanto la prima rata, che secondo il contratto avrebbe dovuto essere versata il 31 marzo 2000, corrisponde alla pigione per il mese di aprile 2000. Avendo versato il corrispettivo di due mesi di locazione, la debitrice ritiene accertato il pagamento della pigione fino al termine del mese di maggio 2000. La __________ ha poi sostenuto di avere il 17 luglio 2000 riconsegnato le chiavi dei locali, per cui la pigione sarebbe dovuta solo fino a tale data, ossia la locazione del mese di giugno + acconto spese (fr. 11'300.-- + fr. 200.--) oltre alla locazione per 17 giorni del mese di luglio

  • acconto spese, ossia fr. 6'306.45 (fr. 11'500.-- : 31 x 17), complessivamente fr. 17'806.45.

D. Con sentenza 25 ottobre 2000 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l'istanza ritenendo che le argomentazioni presentate dall'escussa non possono essere esaminate in una procedura sommaria, dove il giudice deve limitarsi all'esame del titolo esecutivo e dell'esigibilità del credito posto in esecuzione. In sede pretorile i contratti di locazione doc. B1- B6, conglobati nel contratto di locazione doc. C, sono stati ritenuti validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit . in Rep 1989 p. 330).

c) Dall'esame del contratto di locazione doc. C (punto 8) risulta che questo documento sostituisce tutti i contratti stipulati in precedenza tra le parti fino al 31 gennaio 2000, per cui i contratti doc. da B1 a B6 sono superati dal predetto contratto doc. C.

Dal punto 2 di questo documento si evince che è stato aggiunto a mano l'importo di fr. 2'000.-- per la locazione mensile di un ufficio e che conseguentemente è stato aggiunto pure a mano l'importo di fr. 24'000.-- per la locazione annua. Completato pure a mano è poi stato l'importo complessivo mensile per gli enti locati in fr. 13'300.-- invece di fr. 11'300.-- (punti 2 e 4). Al punto 5, relativo alle spese accessorie di fr. 200.-- mensili, è stato aggiunto che questo importo va inteso per appartamento.

L'escussa ha dal canto suo affermato di non avere accettato le predette modifiche apposte a mano dal procedente. Orbene nell'ambito di questa procedura tali aggiunte, contestate dalla controparte, non possono venire riconosciute come vincolanti, atteso che esse possono essere state apposte unilateralmente dalla parte procedente e che il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente l'indagine volta a stabilire quale sia la reale volontà delle parti. Quale pigione mensile può pertanto essere considerato unicamente l'importo di fr. 11'300.-- e per le spese accessorie l'importo di fr. 200.-- al mese per tutti gli enti locati.

L'escussa ha sostenuto di avere pagato la pigione fino al termine del mese di maggio 2000 e di avere consegnato le chiavi dei locali il 17 luglio 2000, per cui la pigione sarebbe dovuta solo fino a tale data, ossia la locazione del mese di giugno più quella per 17 giorni del mese di luglio 2000 più l'acconto per le spese accessorie pro rata temporis per un totale di fr. 17'806.45. A conforto delle sue allegazioni l'appellante ha prodotto la copia di una ricevuta sottoscritta dall'amministratrice degli enti locati __________ (doc. 1) relativa al versamento di fr. 24'600.--. Da questa ricevuta si evince che il versamento è stato effettuato per i mesi di marzo e aprile 2000. Nessun documento è stato invece prodotto a comprova della consegna il 17 luglio 2000 delle chiavi dei locali affittati, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'escussa, risultano da pagare ancora le pigioni per i mesi di maggio, giugno e luglio 2000 di complessivi fr. 33'900.-- (= fr. 11'300.-- x 3) risp. le spese accessorie per i mesi di maggio e giugno 2000 di fr. 400.-- (=fr. 200.-- x 2), complessivamente fr. 34'300.--. Per questo importo il contratto doc. C costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In mancanza di diversa pattuizione tra le parti l'interesse di mora va riconosciuto al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 15 giugno 2000 quale data intermedia. La sentenza pretorile va quindi in tal senso riformata.

  1. L'appello 6 novembre 2000 della __________ va quindi parzialmente accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 1/5 e 4/5 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

I. L'appello 6 novembre 2000 della __________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:

"1. L'istanza 2 ottobre 2000 di ____________________è parzialmente accolta.

Di conseguenza l'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________ del 2 agosto/18 settembre 2000 dell'UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 34'300.-- oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2000.

  1. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta per 1/5 a carico di __________ e per 4/5 a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 360.-- quale parte di indennità."

II. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante è posta per 1/5 a carico di __________ e per 4/5 a carico della __________, a quale rifonderà a __________ fr. 360.-- quale parte di indennità.

III. Intimazione A: - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

provisional debt relieflease contractacknowledgement of debthandwritten additionsancillary chargesdefault interestsummary proceedingscost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the lease contract constituted a valid acknowledgement of debt for the amount claimed under Art. 82 SchKG.

Decisione estratta

The contract was a valid acknowledgement only for the uncontested monthly rent and accessory charges, not for the handwritten increases disputed by the debtor.

Motivazione estratta

In provisional debt relief, only a debt that is determined or objectively determinable from the written title can be enforced. Handwritten additions contested by the debtor cannot be treated as binding when their unilateral insertion cannot be excluded and the court cannot investigate the parties' true intent.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor had shown payment or return of the premises sufficient to reduce the claim further.

Decisione estratta

No sufficient proof was produced of key return on 17 July 2000; arrears remained due for May, June and July 2000 plus accessory charges for May and June 2000.

Motivazione estratta

The receipt proved payment only for March and April 2000, while no document corroborated the alleged return of the keys on 17 July 2000.

Questione giuridica chiave

What interest rate applied to the admitted debt amount.

Decisione estratta

Default interest was set at 5% from 15 June 2000.

Motivazione estratta

Absent a different agreement, statutory default interest applies; the court used an intermediate date.

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