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Numero d'incarto:
14.2000.106
Data decisione, Autorità:
09.02.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00106
Lugano
9 febbraio
2001
/B/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente,
Rusca e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 16 agosto 2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 2/9 agosto 2000 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 16 ottobre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr.
450.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta,
con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 5'000.-- a titolo di
indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 26 ottobre 2000 ha
postulato la riduzione dell'indennità assegnata a controparte a fr. 2'000.--,
protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 14 novembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/9 agosto 2000 dell'UE di Lugano la
__________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 790'255.30 oltre
interessi al 5% dal 30 giugno 2000, indicando quale titolo di credito: "A
valere quale credito residuo di EUR 506'573.90 (cambio eur/chf 1.5695 al
30.6.2000) come da fattura __________ no. __________del 26.6.2000, riconoscimento
di debito del 30.6.2000".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una fattura 26 giugno 2000
per complessivi EUR 965'258.40 (doc. D), su uno scritto 30 giugno 2000 del
rappresentante legale dell'escussa (doc. E) in cui viene riconosciuto il
predetto importo così come su una conferma relativa ad un versamento di un acconto
di EUR 458'684.50 (doc. F).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa non è comparsa.
D. Con sentenza 16 ottobre 2000 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza, ritenendo la
documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
l'escussa sostenendo che la procedente conosce il motivo per cui non è
attualmente in grado di pagare quanto richiesto, essendo i suoi fondi bloccati
nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale. La
debitrice ha poi rilevato di avere segnalato alla Pretura la sua assenza
all'udienza di contraddittorio fissata per il 16 ottobre 2000 e che copia della
lettera è stata inviata anche al rappresentante legale della __________.
L'indennità assegnata a quest'ultima ammontante a fr. 5'000.-- è
sproporzionata, la procedura in esame avendo richiesto un dispendio di tempo
minimo, trattandosi di una procedura estremamente facile nell'ambito della
quale essa stessa ha fornito alla procedente l'unico documento rilevante.
F. Con le sue osservazioni la procedente ha asserito che l'atto
ricorsuale dell'escussa, essendo diretto unicamente contro l'assegnazione di
un'indennità di fr. 5'000.--, va trattato come un ricorso per cassazione. La
creditrice ha poi sostenuto che la sua comparsa all'udienza di contraddittorio
si è resa necessaria per la produzione di documentazione aggiuntiva. D'altro
canto l'indennità assegnatale non è sproporzionata. Essa rientra infatti nel
margine di apprezzamento della prima giudice.
Considerato
In diritto:
- Ex art. 15 CPC quando l'appellabilità dipende dal valore delle
domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante
nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza.
Ammontando in casu
il credito indicato nel precetto esecutivo ad un importo di fr. 790'255.30 e
l'indennità concessa all'escussa per la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
essendo stata determinata in fr. 5'000.--, il valore litigioso per l'appellazione
contro quest'ultima è dato dalla domanda principale (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI ad art. 15 N. 4). L'atto di appello in oggetto è stato pertanto
correttamente presentato a questa Camera.
2.a) L'appellante ha chiesto l'assegnazione di un'indennità di fr.
2'000.--.
Ex art. 62 cpv. 1
OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità
di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la
parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF
113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa
indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il
suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua
determinazione il Tribunale federale si è espresso in DTF 119 III 69,
rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione,
comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La
valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale
(art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini
di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie
(cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA,
applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 62 cpv. 1 OTLEF, per le
procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50%
dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr.
20’000.--.
b) In considerazione del valore di causa, della natura della disputa
(procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione), del tempo necessario in
termini di razionalità, della semplicità della vicenda giudiziaria e dell'esito
dell'intervento si giustifica in applicazione dei principi di cui al precedente
considerando un'indennità di Fr. 2'500.--.
- L’appello 26 ottobre 2000 della __________ va quindi parzialmente
accolto.
La tassa di giustizia
segue la soccombenza nel rapporto di 2/3 a carico della resistente e 1/3 a
carico dell’appellante. __________ verserà a __________ fr. 250.-- per
indennità ridotta (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L’appello
26 ottobre 2000 della __________ é parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 16 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. (invariato)
- La tassa di giustizia di fr. 450.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della __________ la quale
rifonderà alla __________ fr. 2'500.-- a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già
anticipata dall’appellante, è posta per 2/3 a carico della __________ e per 1/3
a carico della __________ verserà a __________ fr. 250.-- per indennità
ridotta.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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