AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2000.00130
Data decisione, Autorità:
18.06.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00130
Lugano
18 giugno
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 13 ottobre 2000 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
tendente
ad ottenere l’exequatur della sentenza 2 agosto 2000 del Tribunale di Como
(Italia) e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 28 settembre 2000 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud, con
sentenza 7 dicembre 2000, ha così deciso:
“1. L’istanza
di rigetto è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere a controparte fr.
6'000.-- a titolo di indennità.
-
omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 dicembre 2000
ha postulato, in via principale, l’accoglimento della richiesta d’exequatur e
dell’istanza di rigetto dell’opposizione, in via subordinata l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio della causa alla giudice di prime cure
per decisione sulle censure non esaminate, e in via ancora più subordinata la
riduzione a fr. 1'000.-- dell’indennità riconosciuta alla controparte;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 28 settembre 2000 dell’UEF di Mendrisio
(doc. G), __________ (in seguito la banca), __________, ha escusso __________
per il pagamento degli importi di fr. 59'600.-- oltre interessi al 5% dal 13
dicembre 1996, e di fr. 11'285,90 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2000,
più le spese per il sequestro, indicando quale titolo di credito
"Fideiussione 07.08.1990 di Lit. 50'000'000.-- in favore della __________
Sentenza esecutiva 02 agosto 2000 del Tribunale di __________, depositata il 13
settembre 2000 e notificata il 20 settembre 2000.Fr. 59'600.-- (pari a Lit.
50'000'000.-- al cambio medio del 16 luglio 1992 – Fr. 11'285,90 (pari a Lit.
13'757'506.-- al cambio del 22 settembre 2000)”.
L'escussa
ha interposto tempestiva opposizione all'esecuzione, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo al Pretore, previo exequatur della sentenza
italiana.
B. All'udienza
di contraddittorio 5 dicembre 2000 la procedente si è riconfermata nella
propria istanza. L’escusso ne ha chiesto la reiezione integrale, contestando in
particolare che la decisione italiana gli sia stata notificata ai sensi
dell’art. 47 n. 1 CL.
C. Con
sentenza 7 dicembre 2000, la Segretaria Assessore della Pretura di
Mendrisio-Sud ha respinto l'istanza di rigetto, a motivo che l’avviso di
deposito di sentenza di cui al doc. A2 certifica unicamente che il tribunale di
__________ ha dato ordine di notifica della decisione ai patrocinatori delle
parti, mentre non vi è attestazione alcuna che possa confermare l’effettiva
ricezione da parte dell’allora rappresentante dell’escusso, __________; la
relazione di notifica sul retro del doc. A2 riguarda infatti esclusivamente
l’avvenuta consegna degli atti. Per l’art. 20 cpv. 2 LALEF, la prima giudice ha
inoltre rifiutato di fissare all’istante un termine per produrre altri
documenti.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la banca,
facendo valere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima giudice, il
doc. A2, che riporta il dispositivo della sentenza di merito, conterrebbe la
prova della sua notifica a______________________________ nell’indicazione posta
in calce dello stesso documento; il fatto che l’escusso abbia omesso di
chiedere la motivazione della sentenza sarebbe d’altra parte irrilevante. In
via subordinata, l’appellante chiede solo l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio dell’incarto alla prima giudice per decisione sulle altre
censure sollevate dall’escusso. Infine, l’importo di fr. 6'000.-- riconosciuto
a quest’ultimo quale indennità di prima grado viene ritenuto contrario alla TOA
e all’OTLEF.
E. Nelle
sue osservazioni 11 gennaio 2001, l'appellato rileva come la relazione di
notificazione figurante sul retro del doc. A2 non menzioni __________; egli
ritiene d’altronde che detta relazione sia un semplice avviso di deposito della
sentenza e non possa quindi essere parificato ad una notifica ai sensi
dell’art. 47 n. 1 CL. L’appellato si oppone anche alle conclusioni prese in via
subordinata.
Considerato
in
diritto:
- Ex
art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
1.1. La
nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i
titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 30
ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, op. cit., n. 3 ad art.
80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati
esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla
Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).
1.2. In
casu, non è contestata né contestabile (il riferimento alla “Convenzione di
Ginevra” figurante a pagina 3 della sentenza italiana è frutto di
un’inavvertenza manifesta, come si evince dalla pagina 2 della medesima
decisione) l’applicabilità della Convenzione di Lugano (in seguito CL). Del
resto, il titolo di rigetto invocato (doc. A1) è posteriore all’entrata in
vigore di questa convenzione per l’Italia (paese di origine), avvenuta il 1.
dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento),
avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tale titolo corrisponde
alla definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL.
- Dottrina
e giurisprudenza non sono unanimi sul diritto applicabile alla procedura di
exequatur di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla
prestazione di garanzie pecuniarie, prolata in uno Stato estero parte alla
Convenzione di Lugano.
2.1. Yves Donzallaz (La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 2031 ss)
ha censito quattro categorie di tesi diverse: 1) necessità di una procedura di
exequatur indipendente, retta dagli art. 31 ss. CL, prima della procedura di
rigetto; 2) esclusività della procedura di rigetto giusta gli art. 80 ss. LEF;
3) scelta tra la procedura di rigetto parzialmente modificata dagli art. 31 ss.
CL e la procedura indipendente della CL; 4) scelta tra la procedura di rigetto
regolata esclusivamente dagli art. 80 ss. LEF e la procedura indipendente di
exequatur prevista agli art. 31 ss. CL. I favori della dottrina maggioritaria
sembrano andare a quest’ultima tesi (cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 2071, 2087 e 2091, ed i rif. ad n. 2068 e 2070).
2.2. Questa
Camera (cfr. CEF [14.1995.83] del 4 maggio 1995, cons. 2, in: BlSchk
1997, p. 63 s., ad I, massimata parzialmente anche in Cocchi/Trezzini, CPC commentato,
Lugano 2000, n. 1 ad art. 513c) ha già avuto modo di statuire che gli
art. 513b e 513c CPC, che prevedono, per le decisioni pecuniarie sottoposte
alla Convenzione di Lugano, una procedura di exequatur speciale regolata dagli
art. 360 e 361 ss. CPC (e 376 ss. CPC per le misure cautelari previste all’art.
39 CL), non sono applicabili nella procedura di rigetto dell’opposizione nella
quale è stato chiesto a titolo pregiudiziale l’exequatur di una decisione
soggiacente alla Convenzione di Lugano, per il motivo che con l’introduzione di
un’esecuzione il creditore rinuncia a godere dei vantaggi che la Convenzione
gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di
iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto
senza che il debitore sia previamente avvertito.
2.3. Questa
Camera non si è invece ancora pronunciata sulla questione di sapere se gli art.
80 ss. LEF, e le relative norme di applicazione contenute nella LALEF, regolano
in modo esclusivo la procedura di rigetto (compresa la decisione pregiudiziale
di exequatur) oppure se siano da applicare, a titolo esclusivo o complementare,
le norme della Convenzione di Lugano (art. 31 ss.), in particolare l’art. 47 n.
1 CL, il quale esige dall’istante la produzione di “qualsiasi documento atto a comprovare che,
secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata
notificata”.
2.4. A
dire il vero, quest’ultima disposizione, più che una norma di procedura, appare
piuttosto costituire un presupposto per la concessione dell’exequatur, da
ritenere di conseguenza definito esclusivamente dalla Convenzione di Lugano
(cfr., apparentemente: Donzallaz,
op. cit., n. 3750 e 3759; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a
ed., Berna 1999, n. 25 e 45 ad cap. 15, p. 432, risp. 438).
2.5. La
questione può comunque essere lasciata aperta, poiché l’applicazione sia della
LEF che della CL conduce, nel caso di specie, al medesimo risultato.
- Infatti,
sia secondo la dottrina relativa all’art. 80 LEF (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 55 ad art. 80) che secondo
l’art. 47 n. 1 CL, soltanto la sentenza la cui notifica al debitore è stata
provata può essere dichiarata esecutoria, almeno quando, come in casu, questi
contesti di averne avuto conoscenza. Può d’altronde rimanere indecisa la
questione di sapere se sia sufficiente la prova della ricezione della sentenza
dal suo destinatario (cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 3751) o se la notifica debba essere stata regolare secondo il
diritto dello Stato di origine o, in una fase successiva, in virtù del diritto
dello Stato dell’esecuzione (in tal senso: Jan
Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6. ed., Heidelberg
1998, n. 3 ad art. 47), dato che
l’appellante non ha in casu provato né che l’escusso abbia avuto conoscenza
della sentenza italiana né che l’asserita notifica sia stata valida in virtù
del diritto italiano.
3.1. Contrariamente
a quanto asserisce l’appellante, il fatto che in calce all'avviso di deposito 2
agosto 2000 (recto del doc. A2) della sentenza di stessa data figuri
l’indicazione “si notifica a: […] __________ ” non significa ancora che la
notifica abbia effettivamente avuto luogo. Si tratta ovviamente solo di un
ordine di notifica, alla stregua di quelli che chiudono le sentenze di questa
Camera, così come dimostra la “relazione di notificazione” (verso del doc. A2)
all’indirizzo dell’____________________ (in quest’occasione patrocinatore
dell’appellante), avvenuta successivamente in data 20 settembre 2000. In
assenza agli atti di una “relazione di notificazione” indirizzata a____________
o al suo patrocinato, si deve considerare che l’appellante non ha portato la
prova della notifica all’appellato della sentenza di cui chiede l’exequatur.
3.2. D’altronde,
il diritto italiano distingue tra il deposito della sentenza e la notificazione
della stessa, la quale è determinante per la decorrenza del termine
d’impugnazione (cfr. art. 285 CPCit.). Vale a dire che il semplice deposito non
è ancora una valida notifica della sentenza, che deve avvenire in conformità
degli art. 137 ss. CPCit., l’art. 148 CPCit. prevedendo in particolare
l’allestimento di una “relazione di notificazione” da parte dell’ufficiale giudiziario
incaricato. Pertanto, anche dal punto di vista del diritto italiano la banca
non ha recato la prova dell’avvenuta notifica della sentenza del 2 agosto 2000.
3.3. Nonostante
che l’appellante non lo alleghi, ci si potrebbe chiedere se il fatto che l’escusso
abbia avuto (o almeno potuto avere) conoscenza della sentenza italiana,
prodotta dalla controparte, nella procedura di rigetto debba essere considerato
come una sufficiente notifica ai sensi degli art. 80 LEF o 47 n. 1 CL. La
risposta è negativa. L’escusso non può infatti avere la certezza, in una simile
ipotesi, che l’autorità giudiziaria dello Stato di origine non abbia, per
qualsiasi motivo, rinunciato alla notifica; d’altra parte, se si volesse
comunque considerare la notifica valida, andrebbe concesso all’escusso un
termine per eseguire in modo spontaneo la sentenza o per impugnarla (cfr. Kropholler, op. cit., n. 4 ad art.
47), ciò che la procedura esecutiva svizzera, caratterizzata dal principio
della celerità, non consente (cfr. pure infra cons. 4).
3.4. Il
carattere esecutivo della sentenza estera, quand’anche accertato ufficialmente
come nel caso in esame, non è sufficiente a ritenere adempiuta la condizione
della notifica, già per il fatto che il carattere esecutivo della sentenza può
non dipendere dalla sua notifica effettiva alle parti (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 3748) –
come lo dimostra del resto il fatto che l’art. 47 n. 1 CL ponga sia l’esigenza
di esecutività che quella di notifica.
- Va
infine confermata la decisione della giudice di prime cure di non concedere
all’escutente un termine di grazia per produrre la prova mancante, e ciò che si
voglia applicare esclusivamente la procedura degli art. 80 ss. LEF (in tale
senso: Donzallaz, op.
cit., n. 3791 ss.) o che si rinvii all’art. 47 n. 1 CL.
Nel primo
caso, l’inapplicabilità dell’art. 99 cpv. 3 CPC nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione risulta dalla giurisprudenza consolidata di questa
Camera (cfr. CEF [14.95.73] 27 luglio 1995, in: Rep 1995, n. 66; CEF
[14.98.142] 2 marzo 1999), che si fonda sull’art.
20 cpv. 2 LALEF, il quale prescrive la perenzione del diritto di produrre
documenti dopo l’udienza di discussione
Quanto
all’art. 48 cpv. 1 CL, che impone al giudice la fissazione di un termine per la
presentazione dei documenti prescritti dagli art. 46 n. 2 e 47 n. 2 CL, non
torna applicabile alla prova della notifica della sentenza imposta dall’art. 47
n. 1 CL (cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 3778-3779; Kropholler,
op. cit., n. 1 ad art. 48). È quindi il diritto interno dello Stato di
esecuzione a regolare la questione. Come visto, il diritto ticinese non ammette
la fissazione di un termine di grazia.
Va in
ogni caso ricordato che l’escutente non rimane senza protezione, visto che gli
è sempre possibile produrre il documento mancante in sede di appello (il
principio di divieto dei nova non si applica in materia di esecuzione di
sentenze estere in virtù di un trattato internazionale, cfr. CEF [14.97.74]
4 agosto 1998, cons. 4c) o mediante una nuova istanza (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 3780)
nell’ambito di una nuova esecuzione, avendo cura di produrre i documenti
necessari nei termini di legge.
- L’appello
20 dicembre 2000 __________ va quindi respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv.
1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Sull’indennità
di primo grado, va detto che quella decisa dal primo giudice (fr. 6’000.--)
eccede notevolmente i limiti fissati dalla TOA (anche applicando i tassi
massimi consentiti dall’art. 9 TOA (6%) e 18 cpv. 1 TOA (50%), tenuto conto di
un valore litigioso di fr. 70'885,90, senza gli interessi e spese [cfr. art. 9
cpv. 2 TOA e 5 cpv. 2 CPC]), e va quindi riformata. Ritenuto che per il
Tribunale federale (DTF 113 III 110 cons. 3b-c) l’equa indennità può
essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate, comprese
quelle derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69) e che la
valutazione degli aspetti quantitativi ha luogo in applicazione del diritto
federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), di modo che nel Cantone Ticino si può far capo
alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle
peculiarità del caso di specie (Flavio
Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, p. 178, n. 2.2.9.6.b), appare equa l’allocazione di
un’indennità di fr. 1'300.-- in ciascuna delle istanze (tenuto conto
dell’accoglimento parziale dell’appello nella misura di 1/15).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF, 20 LALEF, 31 ss. e 47 CL nonché 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
- L’appello 20 dicembre 2000 __________ è accolto parzialmente.
1.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 7 dicembre 2000 della
Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio-Sud (inc. EF.2000.463) è
riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare
dalla parte istante, rimane a suo carico per 14/15 mentre è a carico di
__________ per 1/15. L'istante rifonderà a controparte fr. 1'300.-- a titolo
diparte di indennità.”
-
La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata da
__________., rimane a suo carico per 14/15 mentre è a carico di __________ per
1/15. L'istante rifonderà a __________ fr. 1’300.-- per parte di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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