AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.00068
Data decisione, Autorità:
30.07.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00068
Lugano
30 luglio
2001
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 marzo 2000 da
contro
tendente
ad ottenere l’exequatur della sentenza 26 ottobre 1999 del Tribunale di
__________ n. __________ e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al
PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 29
maggio 2000, ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al suddetto precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
-
La
tassa di giustizia in fr. 250.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
1'000 a titolo di indennità.
-
omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 15 giugno 2000
ha postulato la reiezione dell’istanza di rigetto e protestato spese e
ripetibili di prima e seconda istanza;
ritenuto
in
fatto: A. Con PE n.
__________del 16 marzo 2000 dell’UE di Lugano (doc. D), __________, ha escusso
__________, per il pagamento di complessivi fr. 79'965,50 oltre interessi al
2,5% dal 1. gennaio 1999 per fr. 56'830.-- e dal 26 ottobre 1999 per fr.
8'265.--, indicando quale titolo di credito, per gli importi fruttiferi di fr.
56'830.-- e 8'265.-- "sentenza del Tribunale di __________ n.
__________del 26.10.1999”, per l’importo di fr. 9'187,50 “int. al 10% dal 19.4.1995
al 31.12.1996 su fr. 56'830.--” e per quello residuo di fr. 5'683.-- “int. al
5% dal 1.1.1997 al 31.12.1998 su fr. 56'830.-- ”, con la precisazione
“controvalore di Lit. 77'771'330 (capitale Lit. 67'896'000, spese di lite Lit.
9'875'330) al cambio 15.3.2000 di Fr./Lit. 0.8370/1'000.-- ”. L'escussa ha
interposto tempestiva opposizione all'esecuzione, la procedente ne ha chiesto
il rigetto definitivo al Pretore, previo exequatur della sentenza italiana.
B. All'udienza
di contraddittorio 12 maggio 2000 l'escussa si è opposta all’istanza, facendo
valere un “accordo transattivo” del 20 febbraio 1995 (doc. 2) che l’avrebbe
liberata da ogni impegno nei confronti di __________, in relazione a tutti i
lavori eseguiti sui cantieri nella __________ e in __________, previo pagamento
di una somma pari a Lit. 6'287'000. __________ha inoltre sostenuto che l’art.
27 n. 2 della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 dicembre
1988 (in seguito: CL) nonché la riserva della Svizzera di cui all’art. 1bis n.
1 del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione di Lugano (in seguito Prot. n.
- si opponevano all’exequatur della sentenza italiana.
In
replica, __________ha contestato che la riserva invocata da __________ fosse
ancora valida dopo il 31 dicembre 1999 e che la competenza del giudice italiano
si fondasse unicamente sull’art. 5 CL, ritenendo che quest’ultimo si fosse pure
riferito all’art. 18 CL.
In
duplica, la convenuta si è riconfermata nelle proprie allegazioni di risposta.
C. Con
sentenza 29 maggio 2000 la Pretore di Lugano ha accolto l'istanza di rigetto,
argomentando che la dichiarazione 20 febbraio 1995 con la quale __________si
riteneva libera da ogni impegno con il versamento di Lit. 6'287'000.-- era
antecedente all’atto introduttivo della causa inoltrata da __________in
__________e quindi irrilevante ai fini del giudizio di rigetto dell’opposizione
ove il credito fatto valere si fonda su una sentenza dichiarata esecutiva,
emessa da un tribunale competente in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 CL, al
termine di un procedimento giudiziale nel corso del quale __________era
legittimata a far valere tutte le proprie eccezioni derivanti dal documento in
questione. La prima giudice ha poi considerato che la sentenza emessa dal
Tribunale di __________ costituiva un valido titolo di rigetto definitivo,
ritenuto che la parte istante aveva prodotto l’originale dell’atto di citazione
22 novembre 1996 nonché l’attestazione di ricevuta dell’invio debitamente
sottoscritta da __________(plico A), in conformità dell’art. 27 n. 2 CL; la
mancata prova della notificazione dell’ordinanza di citazione per
l’interrogatorio personalmente alla convenuta contumace ai sensi dell’art. 292
CPCit. è stata invece giudicata irrilevante, trattandosi di diritto interno
esulante dal diritto internazionale convenzionale. Infine, in merito alla
riserva dell’art. 1bis Prot. CL n. 1, la Pretore ha seguito la tesi di
__________, secondo la quale questa riserva sarebbe decaduta il 1.1.2000 anche
per le decisioni rese prima di questa data, scartando l’opinione contraria di
__________.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
__________, ribadendo che l’assenza di prova che l’ordinanza di ammissione
dell’interrogatorio del convenuto contumace le fosse stata notificata
personalmente in conformità dell’art. 292 CPCit. costituiva una violazione del
principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 27 n. 2 CL ed escludeva
pertanto l’exequatur di tale sentenza. L’appellante si oppone inoltre
all’istanza di rigetto, sostenendo che la riserva della Svizzera di cui
all’art. 1bis n. 1 Prot. CL n. 1 sia rimasta efficace dopo il 31 dicembre 1999
per le decisioni pronunciate prima di questa data, facendo interamente sua
l’opinione di __________.
E. Nelle
sue osservazioni 18 luglio 2000, l'appellata, in particolare, ha criticato il
parere di __________, ritenuto minoritario, in quanto la riserva della Svizzera
non sarebbe né un “impedimento” né una “dilazione” del momento dell’esecuzione
bensì un “impedimento a tempo” inteso a permettere al nostro paese di
partecipare alla CL sin dal suo esordio. In sostanza, la sentenza prolata
all’estero prima della decadenza della riserva sarebbe sin dall’inizio pienamente
operante, essendo impedita solo la sua esecuzione in Svizzera prima del 1.
gennaio 2000. __________ ha inoltre fatto notare che in casu, comunque, la
sentenza italiana era diventata esecutiva, sia per gli effetti interni che per
quelli convenzionali, il 14 gennaio 2000, quindi dopo la decadenza della
riserva. Orbene, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione in uno Stato
firmatario prenderebbe rilievo dal momento in cui essa acquista carattere
esecutorio, dato che giusta l’art. 31 CL questo carattere è condizione
dell’exequatur.
Considerato
in diritto: 1. Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa
(quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti
all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF
30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile
1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101), questioni quali il carattere
esecutivo del titolo, la presenza del trinomio di identità, la compatibilità con
l’ordine pubblico, e – segnatamente – se la documentazione prodotta costituisce
un valido titolo di rigetto e, qualora il titolo prodotto sia una sentenza
estera, la competenza internazionale (indiretta) dell’autorità di origine, a
meno che una convenzione internazionale preveda restrizioni, ciò che è appunto
il caso dell’art. 28 CL che vieta l’esame di questa questione, nonché dell’art.
1bis del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione di Lugano, il quale costringe
il debitore ad invocare in modo espresso la riserva a favore della Svizzera
davanti al giudice svizzero del riconoscimento (cfr. Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 50 ad art. 84
nonché n. 71, ultimi due paragrafi, e 98, 2. paragrafo, ad art. 80; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 103 e 124 ad art. 81; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 6 ad art. 28).
- Ex
art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e
riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).
2.1. Questa
definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o
cantonale (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni
bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP
(cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).
2.2. In
casu, non è contestata l’applicabilità della Convenzione di Lugano. Del resto,
il titolo di rigetto invocato (doc. B) è posteriore all’entrata in vigore di
questa convenzione per l’Italia (paese di origine), avvenuta il 1. dicembre
1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il
-
gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tale titolo corrisponde alla
definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL.
-
Qualora
l’istanza di rigetto sia, come nella fattispecie, fondata su una decisione
estera, il giudice deve esaminare pregiudizialmente la questione
dell’exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero eseguibile in
Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale sull’esecuzione
applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin, op. cit., n. 59 e 98 ad
art. 80; Gilliéron, op.
cit., n. 31-32 ad art. 80).
3.1. Giusta
l’art. 34 cpv. 2 CL, l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno
dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL.
a) L’escussa
si oppone al riconoscimento in Svizzera della decisione invocata
dall’escutente, contestando, in base alla riserva della Svizzera di cui
all’art. 1bis Prot. n. 1 CL, la competenza del giudice del paese di origine
(l’Italia) in quanto fondata esclusivamente sul luogo di esecuzione ai sensi
dell’art. 5 n. 1 CL.
b) La
proibizione dell’esame della competenza internazionale dell’autorità di origine
da parte dell’autorità richiesta, di cui all’art. 28 cpv. 4 CL, comporta delle
eccezioni contenute nella lista dell’art. 28 cpv. 1 e 2 CL, ritenuta esaustiva,
fatta salva, però, la riserva della Svizzera dell’art. 1bis cpv. 2 Prot. n. 1
CL (cfr. Yves Donzallaz,
La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3160 e 3180; Kropholler, op. cit., n. 5 ad art. 28). La riserva della Svizzera
permette al giudice svizzero del riconoscimento o dell’esecuzione unicamente di
verificare se il giudice straniero ha fondato o meno la propria competenza
sull’art. 5 n. 1 CL ma non di sindacarla dal profilo delle altre regole
convenzionali di competenza, fatti salvi gli art. 28 cpv. 1 e 2, e 18 CL (per
quest’ultimo cfr. Convenzione di Lugano, II. Lavori preparatori, pubblicazione
n. 14 dell’Istituto svizzero di diritto comparato, Zurigo 1991 [in seguito
citato ISDC], p. 112 ad n. 3; Donzallaz,
n. 3273; Kropholler, op. cit., n. 20 ad art. 28; Lucien Valloni, Der Gerichtsstand
des Erfüllungsortes nach Lugano-und Brüsseler-Übereinkommen, tesi Zurigo 1998,
p. 351, ad n. 2).
- Sull’efficacia
della riserva della Svizzera al caso di specie, vi è disputa tra le parti
unicamente sull’effetto di questa riserva dopo il 31 dicembre 1999.
4.1. L’art.
1bis cpv. 2 Prot. n. 1 indica chiaramente che la riserva della Svizzera non
esplica più alcun effetto quando l’esecuzione è chiesta dopo che è stata
concessa una deroga all’art. 59 vCost., ciò che è avvenuto il 1. gennaio 2000
con l’adozione dell’art. 30 cpv. 2 nCost., il quale statuisce che la “legge”
(compresi i trattati internazionali come la Convenzione di Lugano, cfr. Jolanta Kren Kostkiewicz, Vorbehalt
von Art. 1a des Protokolls Nr. 1 zum Lugano-Übereinkommen – quo vadis ?, in SJZ
1999, p. 243; FF 1997 I 184, ad art. 26 del progetto) possa prevedere
fori diversi di quello del domicilio del convenuto.
4.2. Una
parte della dottrina e la parte appellata ne traggono la conclusione che
l’escusso non potrebbe più invocare la riserva dopo il 31 dicembre 1999,
quand’anche la decisione di cui si chiede l’exequatur sia stata emanata prima
di questa data (cfr. François
Knoepfler, La Convention de Lugano au soir du 31 décembre 1999, in:
De la Constitution, études en l’honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, p.
537-539; Kren Kostkiewicz,
op. cit., p. 243-244; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a
ed., Berna 1999, n. 45s ad cap. 4; Kurt
Siehr, Entwicklungen im schweizerischen internationalen Privatrecht,
SJZ 2000, 84). La riserva, secondo questa tesi, avrebbe pertanto solo l’effetto
di una sospensione – di un “impedimento a tempo” secondo la terminologia
dell’escutente – dell’esecuzione (“Vollstreckungsaufschub”).
4.3. __________
fonda invece la sua tesi antagonista su uno studio di Alexander R. Markus (Der schweizerische Vorbehalt nach
Protokoll Nr. 1 Lugano Übereinkommen: Vollstreckungsaufschub oder
Vollstreckungshindernis ?, in ZBJV 1999, pp. 57 ss), nel quale quest’autore
sostiene che le interpretazioni teleologica, storica e sistematica conducono a
ritenere che la riserva della Svizzera impedisca definitivamente
(“Vollstreckungshindernis”) l’esecuzione nel nostro paese delle sentenze estere
pronunciate prima del 1. gennaio 2000 quando la competenza del giudice estero è
basata solo sulla competenza prevista all’art. 5 n. 1 CL, e che va dato un peso
maggiore a queste interpretazioni rispetto all’interpretazione letterale (cfr.
in particolare p. 74).
4.4. Questa
Camera ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema, adottando la tesi
dell’impedimento definitivo (cfr. CEF [14.00.31] 11 ottobre 2000, cons.
3.3). Non limitandosi al solo testo della legge, ma prendendo in considerazione
tutti gli elementi interpretativi a disposizione senza dare a priori un peso
particolare alla lettera della legge (cfr. in questo senso l’art. 1 cpv. 1 CC
che mette sul medesimo piano la lettera ed il senso di una disposizione di
legge; cfr. pure Manuel Jaun,
Die teleologiche Reduktion im schweizerischen Recht, tesi Berna 2000, p. 43
ss.), vi sono infatti ottimi motivi per ritenere che il testo dell’art. 1bis
cpv. 2 Prot. n. 1 CL non corrisponda allo scopo della riserva della Svizzera,
d’altronde dettagliamente spiegato alle altre delegazioni (cfr. ISDC,
doc. di lavoro n. 32, p. 123 i.f.). La scadenza del 31 dicembre 1999 è stata
prevista per dare alla Svizzera il tempo di modificare l’art. 59 vCost. (cfr. ISDC,
p. 202-203), ritenuto a torto o a ragione dai nostri negoziatori, così come dal
Consiglio federale (cfr. FF 1990 II 210-211), un ostacolo decisivo alla
ratifica senza riserve della Convenzione di Lugano. Orbene, a seguire la tesi
della dilazione dell’esecuzione, il convenuto sarebbe stato in ogni caso
praticamente costretto, vigente l’art. 59 vCost., a difendersi all’estero non
solo perché la sentenza estera non potesse diventare esecutiva negli altri
Stati sottoposti alla Convenzione di Lugano (in ciò la riserva della Svizzera
si differenzia da quella a favore del Lussemburgo, cfr. Donzallaz, op. cit., vol. II, n.
3234-3237) ma pure in Svizzera, ciò che ovviamente avrebbe costituito una
palese violazione dell’art. 59 vCost.; addirittura, seguendo la medesima tesi,
una sentenza prolata all’estero al momento dell’entrata in vigore della
Convenzione di Lugano nel 1992 contro un convenuto domiciliato in Svizzera
sarebbe potuta comunque, nella stragrande maggioranza dei casi (in materia
contrattuale, il termine di prescrizione di un credito accertato in una
sentenza giudiziaria non è di regola inferiore a 10 anni; cfr., ad es.: § 218
BGB [30 anni]; art. 2260 CCF e sentenza 7 ottobre 1981 della Chambre sociale de
la Cour de cassation, in Bull. civ. V, n. 764 [30 anni]; art. 2946 e 2953 CCit.
[10 anni]; art. 137 cpv. 2 CO: [10 anni]), esservi eseguita a partire dal 1. gennaio
2000. In altre parole, la riserva, interpretata quale semplice dilazione
dell’esecuzione (“Vollstreckungsaufschub”), avrebbe completamente mancato il
suo obiettivo. Non si può ammettere, su un piano puramente giuridico, che gli
Stati contraenti abbiano voluto una riserva unicamente “alibi”. D’altra parte,
il fatto che la stessa Convenzione di Lugano ponga il principio di
irretroattività (cfr. art. 54 cpv. 1 CL) depone anche a favore della tesi del
“Vollstreckungshindernis”.
4.5. Il
Tribunale federale, in una recentissima decisione (cfr. DTF 126 III 540
ss., del 26 ottobre 2000), ha tuttavia sancito la tesi opposta del
“Vollstreckungsaufschub”, fondandosi sul testo della riserva, il quale
determinerebbe la propria inapplicabilità dopo il cambiamento dell’art. 59
vCost. pure alle decisioni emanate in precedenza, conseguenza peraltro
prevedibile per tutti. Non vi sarebbe quindi spazio per l’applicazione delle
norme di diritto transitorio previste dalla Convenzione di Lugano. D’altra
parte, non si potrebbe dedurre né dai lavori preparatori né dallo scopo della
riserva una volontà concordante degli Stati contraenti che derogasse al testo
della riserva, ritenuto che questi, ad eccezione della Svizzera, non avrebbero
avuto interesse ad un’interpretazione estensiva della riserva.
4.6. Anche
se questa sentenza è ben lungi dall'essere convincente in termini giuridici
oltre che secondo logica cartesiana, segnata-mente per il fatto che non si vede
quale motivo avrebbe avuto gli Stati contraenti per negoziare aspramente una
riserva in realtà sprovvista di effetti giuridici pratici, ragioni di
opportunità impongono a questa Camera, in presenza di due tesi sostenibili
anche solo in teoria, di attenersi sia pure obtorto collo a quella adottata dal
Tribunale federale, condivisa dalla maggioranza numerica della dottrina (cfr.
art. 1 cpv. 3 CC).
- L’appello
15 giugno 2000 di __________va quindi respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv.
1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 59 vCost.; 30 nCost.; 80, 81 e 84 LEF; 61 e 62 OTLEF, 26, 149, 196,
199 LDIP, nonché 5, 28, 34, 54 CL e 1bis del Protocollo n. 1,
pronuncia: 1. L’appello 15 giugno 2000 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 375.--, già anticipata da __________, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a __________ in liq., __________ fr.
3’000.-- di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sez. 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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