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Numero d'incarto:
14.2000.00064
Data decisione, Autorità:
03.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00064
Lugano
3 novembre
2000
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 27 marzo 2000 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________del 17/18 febbraio 2000 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano con sentenza 25
maggio 2000 ha così deciso:
“1. 'istanza è parzialmente accolta
e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di f. 7'550.-- oltre
interessi al 5% dal 14.2.1999.
- La tassa di giustizia in fr. 140.--, da anticipare
dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall'escussa con atto 31 maggio 2000;
rilevato che la
parte appellata con scritto 9 giugno 2000 si è opposta all’appello;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________in via ordinaria del 17/18 febbraio 2000 dell’UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 10'193.15 oltre interessi
al 6% dal 14 febbraio 2000, indicando quale titolo di credito: “Corso di lingua
inglese inter (100 lezioni) non frequentato (l’ex direttore di __________ è
scappato con tutti i soldi). Pagamento secondo contratto ma corso non tenuto”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul “Certificato di protezione” rilasciato
dalla __________ a garanzia del contratto 14 febbraio 1996 da lei stipulato con
__________ e relativo ad un corso d’inglese (doc. B), mediante il quale
l’escussa ha garantito alla procedente “la possibilità di recuperare la parte
non ancora utilizzata dell’importo versato al __________ in caso di
impossibilità a frequentare i corsi di lingue per un periodo continuo superiore
a 6 mesi” a seguito, tra le altre fattispecie, di trasloco.
La
procedente assevera di aver potuto seguire a Lugano soltanto due lezioni del
corso cui si era iscritta, dopodiché si è trasferita a Basilea, dove avrebbe
voluto proseguire le lezioni. Ciò non sarebbe stato possibile poiché a Basilea
non è mai giunto il pagamento per tali lezioni.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza di rigetto
dell’opposizione perché la documentazione agli atti non costituirebbe riconoscimento
di debito.
Essa
ha inoltre asseverato che la pretesa di parte istante sarebbe comunque
prescritta.
D. Con
sentenza 25 maggio 2000 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano ha
accolto parzialmente l’istanza, ritenuto che la documentazione agli atti costituisce
valido riconoscimento di debito e che l’eccezione della prescrizione non può
essere accolta perché in concreto trattasi di pretese contrattuali soggiacenti
all’usuale prescrizione decennale ex art. 128 cifra 1 CO.
E. Contro
la sentenza della Segretaria Assessore si è tempestivamente aggravata l’escussa
asseverando che dopo aver frequentato alcune lezioni a Lugano, la procedente si
è trasferita nel luglio 1996 a Basilea, dove si trova una sede della
__________: il passaggio dell’allieva dalla sede di Lugano a quella di Basilea
doveva essere quindi una formalità.
A
mente dell’appellante “la possibilità di rimborso in caso di trasloco è
limitata da determinate condizioni generali (doc. C) e non applicabili alla
presente fattispecie in quanto la signora __________avrebbe potuto
tranquillamente frequentare il __________ ”.
L’appellante
osserva infine che eventuali pretese della procedente sarebbero comunque
prescritte.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione
di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di
denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta
a interpretazione (cfr. Panchaud/ Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §1 n. 7 pag. 3).
c) La procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione sul
“Certificato di protezione” (doc. B + C) rilasciatole dalla __________ a
garanzia del contratto 14 febbraio 1996 da lei stipulato con __________ (doc. D
e E) e relativo ad un corso d’inglese (doc. B), mediante il quale l’escussa ha
garantito alla procedente “la possibilità di recuperare la parte non ancora
utilizzata dell’importo versato al __________ in caso di impossibilità a
frequentare i corsi di lingue per un periodo continuo superiore a 6 mesi” a
seguito, tra le altre fattispecie, di trasloco. Nelle condizioni generali è poi
stabilito che il diritto alla copertura assicurativa è riconosciuto in caso di
trasloco solo qualora “la nuova sistemazione non permetta allo studente di
raggiungere una sede del __________ nel medesimo tempo impiegato precedentemente,
con un’ulteriore tolleranza di 30 minuti, utilizzando un mezzo di trasporto
pubblico” (pto 4 delle condizioni generali). Il certificato di protezione doc.
B e le condizioni generali doc. C non prevedono alcuna garanzia fornita
dall’escussa nell’ipotesi che a seguito di trasloco lo studente non possa
frequentare un’altra sede del __________ solo perché dalla sede di Lugano non
vengono trasferiti i fondi necessari alla relativa iscrizione.
La
procedente assevera che, dopo aver frequentato due lezioni del corso a Lugano,
si è trasferita a Basilea, dove non è stata iscritta perché alla sede di Basilea
del __________ non è mai giunto da Lugano il relativo pagamento.
In
concreto per stessa ammissione della procedente l’impossibilità di frequentare
i corsi al __________ di Basilea era dovuta ad altro motivo rispetto a quanto
previsto nel certificato di protezione emesso dalla __________.
Il
doc. B + C non costituisce dunque titolo di rigetto dell’opposizione per
l’importo posto in esecuzione. Ne consegue che l’opposizione interposta al PE
n. __________del 17/18 febbraio 2000 dell’UE di Lugano da __________ deve
essere mantenuta e la sentenza della giudice di prime cure di conseguenza riformata.
Visto
l’esito del gravame si prescinde dall’esaminare l’eccezione di prescrizione
sollevata in sede di contraddittorio e ribadita con l’appello da parte della
__________.
- L'appello
31 maggio 2000 della __________ va accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82
LEF
pronuncia:
I. L'appello 31 maggio 2000 di __________ è accolto. Di conseguenza
la sentenza 25 maggio 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano è
così riformata:
"1. L'istanza 27 marzo
2000 di __________ è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 140.-- è a
carico di __________ la quale rifonderà a __________ fr. 280.-- a titolo di
indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 210.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________ la quale rifonderà a __________
fr. 280.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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