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Numero d'incarto:
14.2000.00055
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00055
Lugano
26 giugno
2000
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 17 aprile 2000 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di
Bellinzona con sentenza 4 maggio 2000 ha così deciso:
“1. È
rigettata in via definitiva per la somma di fr. 10'667'910,20 oltre
interessi al 5% dal 16 febbraio 1996 al 4 maggio 2000 su fr. 10'676'410,20 e
dal 5 maggio 2000 su fr. 10'667'910,20 l'opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________dell'UEF di Bellinzona, notificato il 3 aprile 2000.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-, da anticipare
dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 3'500 per ripetibili.
-
omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________, che con
atto 15 maggio 2000 ha postulato la reiezione dell’istanza e protestato spese e
ripetibili di prima e seconda istanza;
ritenuto
in fatto: A. Con PE
n. __________del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona (doc. A), __________ ha
escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060
al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al 5 % dal 16
febbraio 1996, indicando quale titolo di credito "Esecuzione a convalida
del sequestro no. ____________________ Sentenza 08.05.1995 della Corte delle Assise
Correzionali di Bellinzona, cresciuta in giudicato”. L'escusso ha interposto tempestiva
opposizione all'esecuzione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza penale 8 maggio 1995 (doc. B),
che, al punto 6 del dispositivo, recita: "Nei confronti di __________ è
ordinato il risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari
6'393'060.--, assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di US dollari
4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore
sopracenerino. Detto risarcimento è assegnato ex art. 60 alla __________
__________, deduzion fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali in
quanto non incassate dai condannati". Detta sentenza è cresciuta in
giudicato il 16 luglio 1996 (doc. B, i.f.).
C. All'udienza
di contraddittorio 4 maggio 2000, l'escusso ha contestato, senza motivazione,
la capacità dell'escutente di stare in giudizio nonché la data indicata per la
decorrenza degli interessi. Subordinatamente, egli ha inoltre posto in
compensazione la somma di fr. 8'500.— stabilita da questa Camera a titolo di
tassa di giustizia di seconda istanza e di indennità, mediante decisione 24
febbraio 2000 (con la quale era stato accolto l’appello di __________ contro
una decisione di rigetto dell’opposizione emanata in una precedente esecuzione
tra le stesse parti e relativa allo stesso credito, cfr. doc. 1). In replica,
l'escutente ha contestato, senza motivazione, le allegazioni dell'escusso e si
è riservato di far valere in altra sede le ripetibili dovute da __________in
precedenti procedure. In duplica, quest’ultimo ha ribadito le proprie tesi e
richieste.
Il
giudice ha verificato e confermato la conformità degli originali presentati
seduta stante dall’escutente con i documenti prodotti.
D. Con
sentenza 4 maggio 2000, il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona ha
accolto quasi integralmente l'istanza di rigetto, argomentando che non aveva
motivo di dubitare della capacità di essere parte della __________ che il
cambio in franchi svizzeri della somma stabilita nella sentenza penale era
stato correttamente effettuato al giorno della domanda di esecuzione e che la
data indicata come inizio della decorrenza degli interessi di mora (16 febbraio
1996) andava ammessa, poiché corrispondeva alla data dell'avvio di una prima
esecuzione (cfr. doc. 1, punto D). Il primo giudice ha tuttavia ridotto
l’importo richiesto dall’istante della somma di fr. 8'500.—opposta in
compensazione dall’escusso e concesso gli interessi sull’ammontare totale richiesto
solo fino al 4 maggio 2000, data della propria sentenza.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato ___________ ritenendo che
l'escutente non avesse dato la prova che la __________ disponesse della
capacità giuridica di stare in giudizio secondo il diritto dello ___________
come imposto dall'art. 16 LDIP. Egli ha nuovamente richiesto, come nell'esecuzione
precedente, che all'appello venisse concesso effetto sospensivo, ciò che gli è
stato di nuovo rifiutato con decreto 17 maggio 2000, per i motivi già espressi
precedentemente.
Nelle
sue osservazioni 6 giugno 2000, l'escutente si è fondata sulla dichiarazione
giurata 14 marzo 2000 del signor __________ (doc. F) per ribadire la propria
legittimazione processuale. Essa ha inoltre richiesto l’attribuzione di congrue
ripetibili in considerazione della temerarietà dell’appello.
Considerato
in diritto: 1. L'escusso
contesta la capacità processuale dell'istante, la __________
che a suo parere non è stata dimostrata con riferimento al diritto dello
__________, applicabile a tale questione in virtù degli art. 154 e 155 lett. c
LDIP.
a) L’escutente
fonda la sua capacità processuale sui doc. E e F. Da questi affidavit risulta
che la società __________ __________ ha deciso la sua liquidazione volontaria
il 29 aprile 1996, che i signori __________ __________ e __________, quali
liquidatori della ____________________, hanno, in data 13 febbraio 1998,
conferito procura allo studio legale __________ per recuperare la somma di US$
6'393'060 riconosciuta alla __________ con la summenzionata sentenza 8 maggio
1995, che il Notaio Pubblico __________ ha controllato i poteri dei suddetti
liquidatori (“dichiarazione statutaria notarile di esecuzione della procura”,
punto 1, doc. E) e che __________ ha confermato con affidavit 14 marzo 2000
(doc. F) il mandato dello studio __________ nonché il fatto che la __________ è
tuttora in liquidazione, fino al completo recupero della somma dovuta da
__________ e/o __________ __________. Tali documenti costituiscono atti
pubblici ai sensi dell'art. 198 CPC, che attestano sia la capacità processuale
della __________ sia il potere di rappresentanza, tuttora esistente, conferito
all'avv. __________ (potere del resto
non contestato).
b) Ben poteva
quindi il Pretore considerare che la legittimazione attiva dell’escutente non
era dubbia. Come già richiamato all’escusso in occasione del suo precedente
appello (cfr. doc. 1, cons. 1 a-c), spettava a lui, in queste circostanze,
addurre indizi concreti, seri e concludenti atti a rimettere in causa la
capacità processuale della __________ (cfr. DTF 105 III
111; CEF 9.8.1988 B. C. T.c. K.). Un semplice rinvio al
diritto dello __________ senza documenti atti ad attestarne il contenuto, è al
riguardo insufficiente.
-
non ha riproposto in sede di appello le altre censure sostenute davanti al
primo giudice. Vanno però esaminati d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione nonché il trinomio delle identità tra, da una parte,
l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell’istanza, e, dall’altra parte, il creditore, il debitore ed il credito di
cui ai documenti prodotti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep.
1989, p. 331).
a) Come
rettamente rilevato dal giudice di prime cure, la sentenza penale 8 maggio 1995
(doc. B), e meglio il suo punto 6, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione.
b) L’identità
del creditore indicato in sentenza __________e dell’escutente __________risulta
dall’affidavit (doc. E) prodotto dall’appellata.
c) L’importo di
cui alla sentenza penale è stato regolarmente convertito in franchi svizzeri
alla data dell’esecuzione (cfr. doc. C e D).
d) Gli interessi
sono dovuti dal momento dell’infrazione penale, un’interpellazione non essendo
necessaria per i crediti derivanti da atto illecito ("fur semper in
mora", Engel, op. cit., p.
687, n° 6). La data di decorrenza degli interessi indicata dall’escutente (16
febbraio 1996) è posteriore all’infrazione (la sentenza penale reca la data 8
maggio 1995) ed è quindi ammissibile.
e) In virtù
dell’art. 124 cpv. 2 CO, due crediti opposti in compensazione sono da ritenere
reciprocamente e retroattivamente estinti, per le quantità corrispondenti, al
momento stesso in cui sono diventati a vicenda compensabili, ossia alla data in
cui l’uno o l’altro credito è diventato esigibile per ultimo (cfr. art. 120
cpv. 1 CO e Engel, op. cit., p.
676-677, n. 198). In casu, la compensazione avrebbe quindi dovuto avere effetto
alla data della precedente sentenza di rigetto di questa Camera (ossia il 24
febbraio 2000). La sentenza impugnata, che ritiene invece la data del 4 maggio
2000, non può tuttavia essere modificata, visto che l’appellante non contesta
questo punto e che le eccezioni dell’escusso ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF
non vanno esaminate d’ufficio (p. es. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 50 ad art.
81).
- L'appellata
ha chiesto "vista la temerarietà dell'appello", l'atribuzione di
"congrue ripetibili in applicazione dell'art. 152 CPC" (cfr.
osservazioni 6 giugno 2000, p. 2 i.f.).Siffatta domanda è irricevibile. La
declaratoria di temerarietà non trova pratica attuazione nella procedura
sommaria in tema di esecuzione e fallimento.
Per
il principio di esclusività dedotto dall'art. 1 cpv. 1 OTLEF è data la sola
applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF per la determinazione dell'indennità
alla parte vincente. L'esistenza di norma specifica non consente il rinvio
all'art. 152 CPC in virtù dell'art. 25 LALEF, richiamata la disciplina
dell'art. 26 LALEF.
- L’appello
15 maggio 2000 __________ va respinto.
Tassa
di giustizia e indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF) seguono la
soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 67 cpv. 1 no. 3, 80, 81 e 84 LEF; 1 cpv. 1, 61
cpv. 1 2 62 cpv. 1
OTLEF; 25 e 26 LALEF; 152 CPC;
pronuncia: 1. L’appello
15 maggio 2000 __________ è respin-
to.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'500.--, già anticipata da
__________, è posta a suo carico; egli rifonderà a controparte fr. 3'500.-- di
indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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