Appeal withdrawn in provisional debt-enforcement opposition case

14.2000.00046Altro tribunale24 nov 2000Withdrawn

Sintesi

The Ticino Court of Appeal, Enforcement and Bankruptcy Chamber, dealt with an appeal against the provisional lifting of an opposition in debt-enforcement proceedings. After the respondent had filed observations, the appellant withdrew the appeal because the parties had allegedly settled. The court struck the appeal from the docket. Since the withdrawal came after the respondent’s submissions and no contrary agreement was documented, the court ordered the withdrawing appellant to bear the appeal fee and to pay an equitable indemnity to the respondent under Art. 62 OTLEF.

Regest

Art. 62 OTLEF; withdrawal of appeal after the respondent has filed observations; costs and equitable indemnity. Where an appeal is withdrawn only after the opposing party has submitted observations, and no contrary agreement between the parties is documented before the court, the withdrawing appellant must normally bear the costs of the appellate proceedings and pay the respondent an equitable indemnity. The court will strike the appeal from the docket upon withdrawal (consid. 1-2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2000.00046

Data decisione, Autorità: 24.11.2000, CEF

Incarto n. 14.2000.00046

Lugano 24 novembre 2000 /EC/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 marzo 2000 da


contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 5/8 novembre 1999 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano con sentenza 7 aprile 2000 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 200'412.45 al 5% dal 4.12.1997 al 1.06.1998 su fr. 210'412.45 e dal 2.06.1998 su fr. 200'412.45.

  1. La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 28 aprile 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 31 maggio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame;

preso atto che con scritto 9 novembre 2000 il patrocinatore dell’appellante ha dichiarato di ritirare l’appellazione perché le parti avrebbero raggiunto un accordo;

considerato che il ritiro dell’appellazione è avvenuto dopo che __________ ha presentato le proprie osservazioni e che pertanto, in mancanza di contrario accordo tra le parti documentato all’Autorità giudicante, si impone l’assegnazione alla parte appellata di un’equa indennità ex art. 62 OTLEF;

considerate le peculiarità del caso in esame;

decreta:

  1. L’appello 28 aprile 2000 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

  2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 250.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional lifting of objectionappeal withdrawalcostsequitable indemnity