AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.00042
Data decisione, Autorità:
29.01.2001, CEF
Incarto n.
14.2000.00042
Lugano
29 gennaio
2001
C/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
Segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 18 febbraio 2000 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE n.
__________del 10/11 gennaio 2000 dell’UEF di Locarno e da __________ al PE n.
__________del 10/11 gennaio 2000 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 3
aprile 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria
l’opposizione interposta da:
· __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno
per l’importo di Fr. 6'500.-- oltre interessi al 5%:
dal
5 agosto 1999 su fr. 5'000.--;
dal
5 settembre 1999 su fr. 250.--;
dal
5 ottobre 1999 su fr. 250.--;
dal
5 novembre 1999 su fr. 250.--;
dal
5 dicembre 1999 su fr. 250.--, nonché fr. 100.-- di spese esecutive;
· __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno
per l’importo di Fr. 6'500.-- oltre interessi al 5%:
dal 5
agosto 1999 su fr. 5'000.--;
dal 5
settembre 1999 su fr. 250.--;
dal 5
ottobre 1999 su fr. 250.--;
dal 5
novembre 1999 su fr. 250.--;
dal 5
dicembre 1999 su fr. 250.--, nonché fr. 100.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giudizio di complessivi Fr.
500.--, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per ¾ e vengono poste
a carico dei convenuti, in solido, per ¼. La __________ rifonderà ai convenuti
l’importo complessivo di fr. 300.-- a titolo di indennità ridotte.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con
atto 12 aprile 2000 hanno postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese
e ripetibili;
rilevato che la parte
appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e
documenti
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________risp. __________del 10/11 gennaio 2000 dell’UEF di Locarno
____________ha escusso __________ e __________ quali condebitori solidali per
Fr. 26’000.-- oltre interessi al 5% dal 5 agosto 1999, indicando quale titolo
di credito: ”affitto inventario arretrato come da estratto conto del
24.12.1999.”
Interposte
tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedete fonda la sua pretesa sulla convenzione di cui al documento A
stipulata il 1. settembre 1994 tra lei e __________ per una parte e __________
e __________ per l’altra parte. Con tale convenzione la __________ e il signor
__________ hanno affittato agli escussi per la durata di cinque anni a partire
dal 1. settembre 1994 l’inventario del __________ per fr. 1'500.-- mensili:
nella convenzione è poi indicato che il contratto, scaduta la durata
inizialmente pattuita di cinque anni, era rinnovabile.
La
procedente versa agli atti anche lo scritto datato 27 ottobre 1998 (doc. C),
con il quale essa ha ridotto a decorrere dal 1. novembre 1998 l’importo mensile
fissato nella convenzione da fr. 1'500.- a fr. 1'000.--.
Per
quanto riguarda la calcolazione dell’importo in esecuzione la __________
produce quale doc. D un conteggio relativo all’affitto dell’inventario, dal
quale risulta che gli escussi per il periodo dal 1. settembre 1994 al 31
dicembre 1999 sarebbero ancora debitori dell’importo di fr. 26'000.--, non
avendo pagato gli affitti per i mesi di aprile-maggio 1995, maggio-giugno-luglio-agosto
1996, aprile-giugno-luglio-agosto-settembre-novembre-dicembre 1997, febbraio-aprile-giugno-luglio-agosto-dicembre
1998, settembre-ottobre-novembre-dicembre 1999, per complessivi fr. 32'000.--,
a cui la procedente ha dedotto fr. 6'000.-- per migliorie eseguite dagli
escussi.
C. Con
l’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente ha evidenziato che nel
contratto doc. A le parti avrebbero pattuito la riconduzione tacita qualora
alla sua scadenza stabilita per il 31 agosto 1999, lo stesso non fosse stato
disdetto. A mente della procedente in concreto le parti avrebbero rinnovato
tacitamente la convenzione doc. A sino al 1. settembre 2000, atteso che solo il
15 dicembre 1999 i convenuti avrebbero manifestato l’intenzione di non voler
rinnovare il loro impegno.
D. All’udienza
di contraddittorio gli escussi si sono opposti all’istanza, asseverando
innanzitutto che la convenzione di cui al doc. A non sarebbe stata rinnovata ma
sarebbe decaduta il 31 agosto 1999, ritenuto che in concreto non vi sarebbe
stata riconduzione tacita, perché gli escussi e la procedente non avrebbero
avuto alcuna intenzione di prorogare la durata del contratto oltre il 31 agosto
1999.
A
mente degli escussi, la procedente avrebbe non solo tacitamente ma anche
verbalmente accettato che __________e __________ pagassero quanto fosse loro possibile
dell’affitto dovuto. Infatti __________ mai avrebbe richiesto in precedenza,
sebbene il contratto prevedesse precisi termini di pagamento, le mensilità non
corrisposte, risalenti addirittura al 1994, 1995, 1996. Solo quando il
contratto di affitto era oramai scaduto, __________ avrebbe “deciso di rifarsi
sugli arretrati che erano in precedenza sempre stati condonati”.
E. Con sentenza 3 aprile 2000 il Pretore di Locarno-Città ha accolto
parzialmente l’istanza, evidenziando che il contratto di cui al doc. A
costituisce un contratto di locazione perché l’inventario di un bar non può
essere definito “come una cosa produttiva di frutti naturali o civili” ex art.
275 CO.
A
mente del primo Giudice il doc. A costituisce valido riconoscimento di debito
anche per i canoni scaduti dai mesi da settembre a dicembre 1999, perché in
concreto vi sarebbe stata riconduzione tacita dopo la scadenza.
A
mente del Pretore l’eccezione secondo cui le pigioni arretrate sarebbero state
condonate non è sorretta da riscontri probatori, ritenuto che il solo fatto che
la procedente non abbia richiesto in precedenza gli arretrati non significa che
la stessa vi abbia rinunciato.
F. Contro
il giudizio pretorile si sono tempestivamente aggravati __________ e __________
ribadendo in sostanza quanto già evidenziato in prima sede.
Considerato
in diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti
prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro,
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §
1 n. 7 p. 3).
- In via preliminare va evidenziato che il doc. A, denominato dalle
parti “Convenzione” è un contratto di locazione di beni mobili ex art. 253 ss.
CO, ritenuto che l’inventario di un esercizio pubblico non può essere
considerato una cosa produttiva di utilità come inteso all’art. 275 CO (Pierre
Tercier, Les contrats speciaux, Zurigo 1995, n. 2178 ss.; Higi, Kommentar
zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Die Miete, Zurigo 1994,
n.145 ss. ad Vorbemerkungen zu Art. 253-274g OR).
Il
contratto di locazione doc. A prevede una durata determinata di cinque anni a
partire dal 1. settembre 1994 e sino al 31 agosto 1999, impregiudicata la
possibilità delle parti di rinnovarlo.
Nel
caso di specie dagli atti di causa emerge che anche dopo il 31 agosto 1999 i
convenuti hanno continuato ad utilizzare i beni oggetto del contratto di
locazione, ritenuto che solo con lo scritto del 15 dicembre 1999 (doc. E)
__________ e __________ hanno comunicato alla parte procedente di non voler
“rinnovare la convenzione”. Conformemente alla presunzione legale dell’art. 266
cpv. 2 CO quindi vi è stata, per quanto emerge dalle tavole processuali,
riconduzione tacita perlomeno sino al 31 dicembre 1999 del contratto di
locazione una volta spirata la durata inizialmente pattuita.
Ponendo
in esecuzione i canoni di locazione scaduti e non versati per il periodo
dall’aprile 1995 al dicembre 1999, il contratto di locazione doc. A
costituisce, insieme alla comunicazione di riduzione del canone del 27 ottobre
1998 (doc. C), valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF
perlomeno per l’importo di fr. 6'500.-- oltre accessori, corrispondente a parte
delle mensilità non ancora versate (cfr. doc. D), sia nei confronti di
__________ che di __________. La sentenza del Pretore risulta pertanto in
questo senso corretta, ritenuto che per il divieto della reformatio in peius (Cometta,
op.cit. in Rep 1989 p. 334 con riferimenti), non può essere in questa
sede stabilito se il doc. A legittimasse il rigetto dell’opposizione per
importi superiori.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Gli escussi hanno asseverato che la procedente avrebbe accettato che
loro pagassero quanto fosse possibile del canone di locazione dovuto. A mente
degli appellanti solo quando il contratto di locazione era oramai decaduto,
__________ avrebbe deciso di richiedere gli arretrati che erano stati
condonati.
Le
allegazioni degli escussi in merito alla rinuncia della procedente alle pretese
per pigioni scadute non sono state tuttavia, come già evidenziato correttamente
dal Giudice di prime cure, sostanziate da sufficienti riscontri oggettivi,
ritenuto che il solo fatto di aver atteso un determinato lasso di tempo prima
di procedere al loro incasso non significa rinuncia della creditrice a far
valere il proprio credito.
Le
parti escusse non sono quindi riuscite a rendere verosimile l’eccezione da loro
sollevata sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le loro
allegazioni.
Ne
consegue la reiezione del gravame e la conferma integrale del pronunciato
pretorile.
- L’appello
12 aprile 2000 di __________ e di __________ è respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza mentre non si assegnano indennità non
avendo la parte appellata presentato osservazioni al gravame (art. 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82
LEF
pronuncia: 1. L’appello 12 aprile 2000 di __________ e ____________________ è
respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dagli appellanti, resta a
carico di __________ e __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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