AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.00040
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00040
Lugano
31 ottobre
2000
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 1. marzo 2000 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 9/11 febbraio 2000 dell'UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 marzo 2000 ha così
deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al
summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
-
La tassa di giustizia di fr. 1'200.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'500.-- a titolo di indennità.
-
omissis”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che, con atto 13 aprile
2000, ha
postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili e, in via
subordinata, concluso per l'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr.
6'000'000.-- oltre interessi al 3.5% su fr. 3'000'000.-- dal 3 marzo 2000 e al
4% su fr. 3'000'000.-- dal 3 marzo 2000, tassa di giustizia in ragione di 1/2 a
suo carico, compensate le ripetibili;
con
osservazioni 11 maggio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 14/17 aprile 2000 l'istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile per carenza di gravamen;
ritenuto
in diritto A. Con PE n. __________del 9/11 febbraio 2000 dell'UE di Lugano,
__________ ha escusso __________per l'incasso di fr. 3'594'311.30 oltre
interessi al 3.5% dal 1. aprile 1999 e fr. 3'117'681.35 oltre interessi al 4%
dal 1. aprile 1999, per un totale di fr. 6'711'992.35, indicando quali titoli
di credito:
"1) ipoteca __________,
ipoteca __________
Entrambe le ipoteche, disdette per il
31.12.1999, sono assistite da cartelle ipotecarie per totali CHF 6'743'000.--,
disdette per il 31.12.1999, tutte di 1° rango, gravanti le PPP __________,
__________, __________, __________, ______________________________, quota
"a" della PPP __________, tutte comproprietà del f.b. part.
__________RFD di __________, e meglio:
CHF
380'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il
22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 31/1000 di
comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF
265'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993
gravante in 1° rango la PPP No. __________di 21/1000 di comproprietà alla
particella No. __________RFD di __________
CHF
265'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993,
gravante in 1° rango la PPP No. __________di 22/1000 di comproprietà alla
particella No. __________RFD di __________
CHF
380'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993
gravante in 1° rango la PPP di proprietà della __________ No. __________di
31/1000 di comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF
380'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993
gravante in 1° rango la PPP No. __________di 31/1000 di comproprietà alla
particella No. __________RFD di __________
CHF
285'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il
22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 22/1000 di
comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF
210'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il
22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 18/1000 di
comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF
530'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il
22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 43/1000 di
comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF
660'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il
22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 54/1000 di
comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF
600'000.-- cartella ipotecaria al portatore , No. __________emessa il
22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di 45/1000 di
comproprietà alla particella No. __________RFD di __________ CHF
640'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il
22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di __________di
comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF
640'000.-- cartella ipotecaria al portatore No. __________emessa il 22.01.1993,
gravante in 1° rango la PPP No. __________di __________di comproprietà alla
particella No. __________RFD di __________
CHF
680'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il
22.01.1993, gravante in 1° rango la PPP No. __________di __________di
comproprietà alla particella No. __________RFD di __________
CHF
828'000.-- cartella ipotecaria al portatore, No. __________emessa il
10.12.1998, gravante in 1° rango la quota "a" (23 posteggi di
proprietà della ____________________ di __________della PPP No. __________di
__________di comproprietà alla particella No. __________di __________.”
Quale
designazione dell’immobile sono elencate le PPP __________1, __________2,
4,, e quota "a" della PPP n. __________, tutte
comproprietà del f.b. part. __________RFD di __________, nonché “PROVENTO
AFFITTI (Amministrazione a termine art. 806 CC/91 RFF)”.
L’escussa
ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di credito ipotecario 22 maggio
1998 (doc. C), con cui ha concesso all'escussa due crediti di fr. 3'500'000.--
ciascuno al tasso d'interesse del 3.5%, risp. del 4% l'anno, garantiti da 14
cartelle ipotecarie al portatore per un valore complessivo nominale di fr.
6'743'000.-- (doc. da N a EE), trasferite in proprietà alla banca creditrice
(doc. F e G). Con scritto 21 maggio 1999 (doc. I), __________ ha disdetto i
crediti ipotecari così come i crediti incorporati nelle predette cartelle ipotecarie
per il 31 dicembre 1999. La procedente ha poi prodotto estratti dai conti
ipotecari per il periodo dal 31 marzo 1999 al 31 marzo 2000 (doc. L e M).
C. All'udienza
di contraddittorio 29 marzo 2000 l'escussa ha sostenuto che gli atti di pegno
prodotti non costituiscono riconoscimenti di debito. Inoltre, i doc. L e M sono
dei documenti interni della banca, dai quali non si evince nessun
riconoscimento da parte sua. D'altro canto, ha sostenuto __________ già nel
dicembre 1997 e durante il 1998 essa aveva contestato le posizioni debitorie.
Replicando
la procedente ha contestato le allegazioni di controparte, precisando che non
esistono atti di pegno, bensì una convenzione di trasferimento dei titoli in
proprietà.
Con la
duplica l'escussa ha ribadito che le cartelle ipotecarie prodotte non
costituiscono validi riconoscimenti di debito, trattandosi di carte valori
astratte rispetto all'eventuale debito vantato. I doc. da 1 a 4 dimostrerebbero
inoltre la contestazione delle pretese fatte valere da __________.
D. Con
sentenza 29 marzo 2000 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza, ritenendo la documentazione prodotta
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La prima giudice ha argomentato
che, come si evince sia dal contratto di credito ipotecario (doc. C) sia dalle
convenzioni di trasferimento di proprietà a titolo di garanzia (doc. F e G), le
cartelle ipotecarie (doc. da N a EE) sono state cedute in proprietà alla
procedente. Quest'ultima, di conseguenza, è divenuta proprietaria dei crediti
incorporati nei titoli, garantiti da un pegno immobiliare ordinario. La
costituzione delle cartevalori ha estinto per novazione l'obbligazione
originaria (art. 855 cpv. 1 CC), per cui il credito incorporato nelle
cartevalori si è sostituito al credito derivante dal contratto di mutuo, di
modo che titoli di rigetto dell'opposizione sono unicamente le cartevalori e
non il contratto di mutuo originario.
La prima
giudice ha quindi accolto l’istanza di rigetto provvisorio per il valore
nominale delle cartelle ipotecarie, ossia fr. 6'743'000.--, nonché per gli
interessi in applicazione dell'art. 818 cpv. 1 n. 3 CC.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ ritenendo che
__________ avesse sostenuto che l’entità dei crediti fatti valere in esecuzione
fosse data dall’esposizione debitoria sui conti n. __________ (doc. L) e
__________ (doc. M), come dimostrerebbe l’importo indicato nel precetto
esecutivo, diverso dal valore nominale delle cartelle ipotecarie. Orbene, i
doc. L e M sono documenti unilaterali della banca, non sottoscritti
dall’appellante, quindi non costituiscono titoli giustificanti il rigetto
provvisorio dell’opposizione.
In
via subordinata, l’appellante eccepisce inoltre ex art. 872 CC che, qualora si
volesse riconoscere che i debiti posti in esecuzione corrispondono alle
cartelle ipotecarie, l’importo massimo dovuto alla banca non sarebbe il valore
nominale totale delle cartelle bensì quello dell’esposizione in conto corrente
risultante dai doc. L e M, ossia fr. 6'000'000.--, con interessi del 3,5% su
fr. 3'000'000.-- e del 4% su fr. 3'000'000.--, dal 3 marzo 2000.
F. Nelle
sue osservazioni, __________, pur ammettendo di aver fondato le proprie pretese
anche sui contratti di credito, rileva che il titolo di rigetto è costituito
unicamente dalle 14 cartelle ipotecarie al portatore del valore nominale di fr.
6'743’000.--, e che il suo diritto di procedere in via di realizzazione del
pegno immobiliare è fondato sul fatto che le predette cartelle gli sono state
cedute in proprietà, come risulta dai doc. F e G.
La
banca riconosce invece che sul conto __________è stato versato un accredito di
fr. 500'000.-- e ammette che tale somma venga dedotta dall’importo posto in esecuzione.
Per quanto concerne il conto __________, l’appellata ribadisce però che il
saldo debitore corrisponde a quello menzionato nella lettera di disdetta (doc.
I), e meglio fr. 3'117'681,35 oltre interessi dal 1. aprile 1999, quand’anche,
per un motivo apparentemente tecnico, gli interessi risultano nell’estratto di
conto (“purtroppo”) come se fossero stati pagati.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure
nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, sia per il credito che per
il diritto di pegno (cfr. art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6a ed., Berna 1997, n. 13 ad § 33; Bernheim/Känzig,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 7 ad art.
153a).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331) nonché,
nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno, se vi è un titolo attestante
l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo: salvo menzione espressa
contraria, l'opposizione è in effetti, nel nuovo diritto, presunta diretta sia
contro il credito sia contro l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF).
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Cometta, op. cit., p. 338 con
riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico
redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le
cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,
op. cit., p. 337 con riferimenti).
3.1. La cartella ipotecaria costituisce un “credito personale garantito
da pegno immobiliare” (art. 842 CC). Si caratterizza, relativamente agli altri
due tipi di pegno immobiliare ammessi in diritto svizzero (ipoteca e rendita
fondiaria), con il fatto che essa costituisce una cartavalore che incorpora sia
il credito sia il diritto di pegno immobiliare che ne è l’accessorio (cfr. Paul-Henri
Steinauer, La cédule hypothécaire, Fiche juridique
suisse n. 639, 1999, Ginevra, p. 2, I.A). La cartella incorpora quindi un
credito – qualificato di “astratto” (perché non menziona la sua causa, cfr.
art. 17 CO) – indipendente dal rapporto giuridico di base che giustifica la
costituzione o il trasferimento della cartella (all’origine del credito detto
“causale”).
3.2. Sono
generalmente considerati leciti il trasferimento o la costituzione fiduciari
della cartella ai fini di garanzia (“garanzia fiduciaria”), che, pur lasciando
sussistere il credito causale (assenza di novazione), conferisce al creditore
(causale) la piena titolarità del credito astratto – e quindi la qualità di
creditore pignoratizio immobiliare –, obbligandolo tuttavia a farne uso nella
stretta misura necessaria al pagamento del credito causale, in particolare a
restituire al debitore (fiduciante) un’eventuale eccedenza (cfr. DTF 119
II 326 ss, cons. 2a, 97 IV 215;
Dieter Zobl, Berner Kommentar IV.2.5.1, 2a ed., Berna 1982, n. 1302 ss ad Syst. Teil; stesso autore: Zur
Sicherungsübereignung von Schuldbriefen, ZBGR 1987, p.
285-286, ad IV ; Rolf Bär,
Der indirekte Hypothekarkredit – Zur Sicherungsübereignung
und Verpfändung von Schuldbriefen, in: Theorie und Praxis der Grundpfandrechte,
Berna 1996, p. 106 ss., ad I; Daniel Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim
Schuldbrief, AJP 1994,
p. 1256-7; Markus F. Vollenweider, Die
Sicherungsübereignung von Schuldbriefen als Sicherungsmittel der Bank, tesi Friborgo
1994, 2a ed., Friborgo 1995, p. 23 ss.; Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels,
vol. III, 2a ed., Berna 1996, n. 3048 s.; stesso autore: A propos de la
constitution des cédules hypothécaires, ZBGR 1997, p. 290 ss., ad B; Nicolas
de Gottrau, Transfert de
propriété et cession à fin de garantie : principes, et applications dans
le domaine bancaire, in: Sûretés et garanties bancaires, Collana CEDIDAC n. 33,
Lausanne 1997, p. 177-178; Bénédict Foëx,
Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in: Les gages
immobiliers, Basilea 1999, p. 116-140; critico: Pierre-Robert Gilliéron,
nota in JdT 1995 II 93-94, n. 2).
3.3. Come giustamente ritenuto
dalla prima giudice, risulta indubbiamente dai documenti F e G che le cartelle
in esame siano state cedute a __________ in proprietà fiduciaria, a titolo di
garanzia (non reale).
3.4. A
ragione, l’appellante pretende che i titoli indicati sul precetto esecutivo
(“ipoteche” __________e __________) non sono garantiti da pegno immobiliare e
non costituiscono quindi un valido titolo di rigetto. Va tuttavia constatato
che:
– anche
le cartelle ipotecarie cedute in garanzia sono indicate, in modo dettagliato,
alla voce “titolo del credito”;
– quale
oggetto del pegno sono state designate le quote di proprietà per piani gravate
dalle medesime cartelle;
– il
precetto esecutivo indica chiaramente che si procede con esecuzione in via di
realizzazione d’un pegno immobiliare.
L’escussa
non può di conseguenza criticare in buona fede la regolarità formale del
precetto, che appare sufficientemente chiaro (anzi, l’indicazione dei crediti
causali permetteva alla debitrice di preparare eventuali eccezioni personali ai
sensi degli art. 872 CC e 82 cpv. 2 LEF).
3.5. Le
cartelle prodotte dall’escutente (doc. N a EE) costituiscono quindi valido
titolo di rigetto dell’opposizione interposta da ____________________per
l’ammontare nominativo che vi figura (totale: fr. 6'743'000.--).
3.6. Nelle
cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il
relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia
immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore
della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo
l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al
tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può
rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF
115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2, p. 258; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 18 ad § 77).
In
casu, il __________ non pretende che sia applicato il tasso figurante sulle
cartelle (10%) bensì quelli pattuiti nei contratti di mutuo (3,5% per il conto
n. , risp. 4% per il conto n, cfr. doc. C). Quest’ultimo
documento, firmato dall’escussa, costituisce un valido titolo di rigetto per
gli interessi che, secondo i contratti, decorrono dal 1. gennaio 1998. La
pretesa della procedente va tuttavia limitata a quella fatta valere in
esecuzione, ossia fr. 94'311.30 (3'594'311.30 – 3'500'000) e fr. 117'681.35
(3'117'681.35 – 3'000'000.--), valuta 31 marzo 1999 – anche se dagli estratti
conto di cui ai doc. L e M risultano importi maggiori. Gli interessi di mora,
al tasso contrattuale fatto valere dall’appellata, decorrono dal 1. aprile
1999.
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza (il testo francese usa la
parola "vraisemblable", il tedesco la parola "glaubhaft")
delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le
eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche
essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter
dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13
ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF
12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416). In altre parole, il giudice deve respingere
l'istanza di rigetto quando vi sono più motivi di ritenere vera piuttosto che
falsa l'eccezione opposta dall'escusso, senza che egli debba escludere ogni
possibilità che l'eccezione sia priva di fondamento (DTF 104 Ia 413,
cons. 4).
4.1. L’appellata
riconosce che sul conto n. 870993-61-1 sia stato versato un accredito di fr.
500'000.-- e ammette che tale somma venga dedotta dall’importo posto in
esecuzione. Il rigetto, per quanto concerne il conto n. __________, va pertanto
concesso limitatamente alla somma di fr. 3'094'311.30.
4.2. Sussiste
invece controversia sulla questione del calcolo degli interessi relativi al
conto n. __________ nonché sulla data a partire dalla quale decorrono gli
interessi relativi ai due conti.
Dal
doc. M, ultima pagina, risulta che il saldo del conto “ipotecario” n.
__________ al 31 marzo 2000 era di fr. 3'000'000.--, quindi inferiore al saldo,
al 31 marzo 1999, figurante nel precetto esecutivo (fr. 3'117'681.35), datato 9
febbraio 2000. Occorre tuttavia osservare che, mentre nell’estratto relativo
alla chiusura al 31 marzo 1999 gli interessi trimestrali (fr. 31'073,85) sono
stati addebitati sul conto “ipotecario” n. __________, nell’estratto relativo
alla chiusura al 31 marzo 2000 gli interessi trimestrali (fr. 30'000.--) sono
stati addebitati su un altro conto (n. ____________________. L’escussa non ha
d’altra parte reso verosimile, come glielo impone l’art. 82 cpv. 2 LEF, di aver
pagato gli interessi fatti valere da __________. Orbene, quest’ultimo, fondato
sul contratto di mutuo firmato da ____________________ (doc. C), è legittimato
a chiedere il pagamento di un importo di interesse dal 1. gennaio 1998 almeno
pari a quello fatto valere in esecuzione (fr. 117'681,35 – cfr. sopra cons. 3.6
– mentre fr. 3'000'000.-- al tasso di 4% per un anno e un quarto – dal 1.
gennaio 1998 al 31 marzo 1999 – danno fr. 150'000.--).
Infine,
sulla questione della data di decorrenza degli interessi, occorre precisare che
la pretesa di ____________________ è fondata sugli estratti dei conti
“ipotecari” al 31 marzo 1999 (in modo del resto erroneo, ma a vantaggio
dell’escussa: la banca chiede infatti fr. 3'594'311,30, risp. fr. 3'117'681,35,
mentre dall’estratto risulta un saldo di fr. 3'655'486.--, risp. fr. 3'138'459,25),
di modo che gli interessi decorrono logicamente dal 1. aprile 1999.
- L’appello
13 aprile 2000 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62 cpv. 1 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art.
82 LEF, 842 CC, nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia 1. L’appello 13 aprile 2000 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 29 marzo 2000 della Segretaria
assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, sono così riformati:
“1. L’istanza 1. marzo
2000 __________ è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza,
l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UE di Lugano è
rigettata in via provvisoria limitatamente agli importi di fr. 3'094'311.30
oltre interessi al 3.5% dal 1. aprile 1999 e fr. 3'117'681.35 oltre interessi
al 4% dal 1. aprile 1999.
-
La tassa di
giustizia in fr. 1'500.-- è posta a carico di __________per fr. 100.-- e di
__________ per fr. 1400.--; quest'ultima rifonderà a __________ fr. 4'000.-- a
titolo di parte di indennità."
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’800.--, già anticipata
dall'appellante, rimane a suo carico per fr. 1'650.--, essendo la rimanenza di
fr. 150.-- posta a carico di __________ rifonderà
a controparte fr. 3’000.-- a titolo di parte di indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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