AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2000.00030
Data decisione, Autorità:
23.12.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00030
Lugano
23 dicembre
2000
/EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 1. febbraio 2000 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________del 26/28 maggio 1999 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 3 marzo 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr.180.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con
atto 17 marzo 2000 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di
spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il
14 aprile 2000;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 26/28 maggio 1999 ____________________ ha
escusso __________, con __________ quale condebitrice solidale, per l’incasso
di fr. 9'569.20 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1998, indicando quale
titolo di credito: “in base alla conferma (camino) dell’ordinazione del
30.7.1998 e al riconoscimento di debito firmato in data 5.11.1998 (fatt. totale
- IVA 6.5% fr. 14'569.20 ./. acconto versato fr. 5'000.--)”.
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura di Lugano.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla conferma d’ordine relativa
alla fornitura e posa di un recuperatore ad acqua __________ oltre accessori
per complessivi fr. 13'680.-- IVA esclusa, trasmessa a __________ il 30 luglio
1998 e da questi sottoscritta per conferma (doc. B).
La procedente versa
pure agli atti il bollettino di consegna del 5 novembre 1998, non sottoscritto
dal debitore (doc. C), la fattura del 6 novembre 1998 (doc. D) e il richiamo di
pagamento dell’8 luglio 1999 (doc. E).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza
rilevando che il caminetto fornito non è in grado di fornire le prestazioni
richieste e non funziona regolarmente.
L’escusso ha
asseverato che il camino è in grado di funzionare correttamente solo quando
l’alimentazione a nafta è in funzione: ciò contrariamente alle promesse
dell’istante e alla descrizione tecnica, secondo la quale quando il camino è
acceso, il riscaldamento a nafta sebbene acceso, non deve attivarsi se non
quando la legna non riesce a riscaldare a sufficienza l’acqua dei caloriferi.
A mente dell’escusso
la produzione di acqua calda non funziona perché quella prodotta dal caminetto
è aggiunta a quella già esistente nel boiler ed è consumata dopo. Al momento
della presentazione del sistema l’istante non aveva reso edotto il convenuto di
questa particolarità.
L’escusso ha rilevato
che “se si chiude la ventilazione, quando la temperatura è stata raggiunta
utilizzando la legna e la nafta, o si apre il cassetto raccogli cenere per
aumentare la circolazione d’aria, la casa viene regolarmente invasa dall’odore
di fumo e la caligine si espande ovunque”.
Per l’escusso
l’istante ha fornito un caminetto che non è adeguato alla superficie e alla
natura della casa perché il caminetto fornito è dimensionato per una casa di
170 m2, mentre la loro è di ben 213.5 m2.
In replica l’istante
ha asseverato che non vi potrebbe essere contestazione alcuna in merito al
funzionamento del caminetto, ritenuto che l’impianto è stato più volte
collaudato e in tali occasioni il convenuto avrebbe confermato il buon funzionamento
del medesimo.
D. Con sentenza 3 marzo 2000 la Pretore di Lugano ha rilevato che la
documentazione prodotta dall’istante costituisce, in principio, riconoscimento
di debito per l’importo dedotto in esecuzione.
La Pretore ha poi
rigettato l’istanza asseverando che la copiosa documentazione agli atti ha reso
verosimile l’eccezione di imperfetto adempimento del contratto.
E. Contro la
sentenza della Pretore si è tempestivamente aggravata __________, contestando
che la documentazione prodotta da controparte sia atta a rendere verosimile
l’eccezione di inadempimento contrattuale.
L’appellante ha
rilevato di non aver mai promesso alcunché sull’indipendenza funzionale del termocamino
rispetto all’impianto tradizionale a nafta.
F. Con
osservazioni 14 aprile 2000 __________ ha resistito al gravame riproponendo, in
sostanza, le argomentazioni già prodotte in prima sede.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del
rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 pag.
331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro;
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
- La procedente
fonda la sua pretesa sulla conferma d’ordine relativa alla fornitura e posa di
un recuperatore ad acqua __________ oltre accessori per complessivi fr.
13'680.-- IVA esclusa, trasmessa a __________ il 30 luglio 1998 e da questi
sottoscritta per conferma (doc. B). La procedente versa pure agli atti un bollettino
di consegna del 5 novembre 1998, non sottoscritto dal debitore (doc. C), la
fattura del 6 novembre 1998 (doc. D) e il richiamo di pagamento dell’8 luglio
1999 (doc. E).
L’importo di fr.
9'659.20, dedotto in esecuzione, rappresenta la differenza tra la somma dovuta
alla procedente di fr. 13’680.-- oltre IVA e quanto versatole dall’escusso a
titolo di acconto, ossia fr. 5'000.--.
- Con lo scritto 30 luglio 1998 (doc. B), denominato “Conferma
d’ordine/termine di consegna” la procedente ha sottoposto all’escusso un
preventivo per la fornitura e la posa di un recuperatore ad acqua __________
oltre accessori per il prezzo fr. 13'680.-- più IVA. L’escusso ha sottoscritto
il doc. B, confermando così l’ordine per la fornitura e la posa del caminetto
al prezzo ivi indicato. Ritenuto che non vi è disputa sull’avvenuta fornitura e
posa in opera del caminetto, il doc. B costituisce, in principio, un
riconoscimento di debito da parte dell’escusso nel senso dei precedenti considerandi
per l’importo indicato nel precetto esecutivo. Anche per gli interessi, nella
misura richiesta con il precetto esecutivo, vi è riconoscimento di debito
perché in base al doc. B il pagamento del saldo doveva avvenire entro 30 giorni
dalla data della fattura, emessa in concreto il 6 novembre 1998 (doc. D).
4.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p.
61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez,
La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui
le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore
l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in
materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, secondo la
quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno
credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep.
1989 p. 348 con riferimenti).
5.a) L’escusso ha basato la sua eccezione d’inadempimento contrattuale su
vari difetti relativi al caminetto fornito. Per __________ in sostanza il
caminetto non è in grado di fornire le prestazioni richieste e non funziona correttamente.
L’escusso ha
asseverato che, contrariamente alle promesse dell’istante e alla descrizione
tecnica, il camino è in grado di funzionare correttamente solo quando
l’alimentazione a nafta è in funzione.
A mente dell’escusso
la produzione di acqua calda non funziona perché quella prodotta dal caminetto
è aggiunta a quella già esistente nel boiler ed è consumata dopo.
b) Innanzitutto va
rilevato che, come rettamente evidenziato da __________, dall’analisi degli
atti di causa non emerge alcun riscontro documentale secondo cui la procedente
avrebbe garantito l’indipendenza funzionale del termocamino rispetto
all’impianto a nafta. Nei doc. B, C e D essa si è infatti limitata a precisare
quali fossero le caratteristiche tecniche dell’impianto fornito, senza però garantire
in alcun modo che il termocamino avrebbe potuto sopperire integralmente ai bisogni
energetici dell’abitazione dell’escusso, sostituendo integralmente l’impianto
tradizionale a gasolio. Agli atti non vi è neppure una qualsiasi ammissione
della procedente sull’esistenza degli asseriti difetti, ritenuto che nella copiosa
corrispondenza intercorsa tra le parti, la procedente ha sempre sostenuto la
perfetta funzionalità del camino (doc. 4, 6, 8, 10). Nello scritto di cui al
doc. 5 è addirittura l’escusso ad affermare, tra le altre cose, che la prova
fatta con la legna procurata da __________ ha funzionato. Unico riscontro
all’eccezione di inadempimento sono dunque gli scritti del 3 gennaio 1999 (doc.
3), del 23 luglio 1999 (doc. 14), del 19 ottobre 1999 (doc. 15) e gli scritti
non datati doc. 5 e 11, con i quali __________ ha lamentato la non funzionalità
del camino. Ora tali scritti sono stati trasmessi dall’escusso medesimo alla
procedente e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a
rendere verosimile l’eccezione sollevata, che è quindi rimasta allo stato di
puro parlato senza sufficiente supporto probatorio. Ritenuto che l’onere di
rendere verosimile l’inadempimento contrattuale spetta alla parte escussa sulla
base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni, l'escusso
non ha dunque reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di
inadempimento contrattuale. Ne consegue che la sentenza della prima giudice va
riformata nel senso che l’opposizione interposta da __________ al PE n.
__________va rigettata in via provvisoria.
- L’appello 17 marzo 2000 di __________ va quindi accolto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. L’appello 17 marzo 2000 __________, è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 3 marzo 2000 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
-
febbraio 2000 __________, è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta
da __________ al precetto esecutivo no. __________ del 26/28 maggio 1999 dell'UE
di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 9'569.20 oltre interessi al 5
% dal 5 dicembre 1998.
-
La
tassa di giustizia di fr. 180.-- da anticipare dalla parte istante, è a carico
di __________ che rifonderà a __________ fr. 400.-- di indennità."
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante,
è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ fr. 400.-- di
indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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