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Numero d'incarto:
14.2000.00029
Data decisione, Autorità:
23.12.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00029
Lugano
23 dicembre
2000
/EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. febbraio
2000 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________dell’UE di Lugano del 26/27 maggio 1999;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3
marzo 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 17 marzo 2000
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 14 aprile 2000;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________del 26/27 maggio 1999 __________ ha escusso
__________, con __________ quale condebitore solidale, per l’incasso di fr.
9'569.20 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1998, indicando quale titolo di
credito: “in base alla conferma (camino) dell’ordinazione del 30.7.1998 e al
riconoscimento di debito firmato in data 5.11.1998 (fatt. totale + IVA 6.5% fr.
14'569.20 ./. acconto versato fr. 5'000.--)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Lugano.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla conferma d’ordine
relativa alla fornitura e posa di un recuperatore ad acqua __________ oltre
accessori per complessivi fr. 13'680.-- IVA esclusa, trasmessa a __________ il
30 luglio 1998 e da questi sottoscritta per conferma (doc. B).
La
procedente versa pure agli atti un bollettino di consegna del 5 novembre 1998,
non sottoscritto dai due debitori (doc. C), la fattura 6 novembre 1998 (doc. D)
e un richiamo di pagamento dell’8 luglio 1999 (doc. E).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza
rilevando sostanzialmente che il caminetto fornito non è in grado di fornire le
prestazioni richieste e non funziona regolarmente.
D. Con
sentenza 3 marzo 2000 la Pretore di Lugano ha rilevato che la documentazione
prodotta dall’istante costituisce, in principio, riconoscimento di debito per
l’importo dedotto in esecuzione.
La
Pretore ha poi rigettato l’istanza asseverando che la copiosa documentazione
prodotta dalla parte convenuta ha reso verosimile l’eccezione di imperfetto adempimento
del contratto da parte della procedente
E. Contro
la sentenza della Pretore si è tempestivamente aggravata __________,
contestando che la documentazione prodotta da controparte sia atta a rendere
verosimile l’eccezione di inadempimento contrattuale.
F. Con
osservazioni 14 aprile 2000 __________ ha resistito al gravame riproponendo in
sostanza le argomentazioni già prodotte in prima sede.
Considerato
in
diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in
Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro;
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
- L’esecuzione
in rassegna si basa sulla conferma d’ordine relativa alla fornitura e posa di
un recuperatore ad acqua Termojolly 2100 mod.80 oltre accessori per complessivi
fr. 13'680.-- IVA esclusa, trasmessa a __________ il 30 luglio 1998 e da questi
sottoscritta per conferma (doc. B) e sul bollettino di consegna del 5 novembre
1998 (doc. C).
L’importo
di Fr. 9'659.20, dedotto in esecuzione, rappresenta la differenza tra la somma
dovuta alla procedente di Fr. 13’680.-- oltre IVA e quanto versatole a titolo
di acconto, ossia fr. 5'000.--.
3.a) Riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF può essere unicamente
una dichiarazione sottoscritta dal debitore o da un suo rappresentante (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151; cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 3 p. 7 e n. 1).
b) Contrariamente
a quanto sostenuto dalla procedente, la conferma d’ordine del 30 luglio 1998
(doc. B) e il bollettino di consegna del 5 novembre 1998 (doc. C) non
costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
LEF contro __________, perché questi documenti mancano del requisito della
firma della debitrice.
Mancando
pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’appello va
respinto e il pronunciato della giudice di prime cure confermato.
Visto
l'esito dell’appello, si prescinde dall'esame delle ulteriori eccezioni formulate
dall'escussa.
- L’appello 17 marzo 2000 __________ è respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF
pronuncia:
-
L’appello
17 marzo 2000 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
400.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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