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Numero d'incarto:
14.2000.00012
Data decisione, Autorità:
02.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00012
Lugano
2 novembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 19 gennaio 2000 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 7/10 gennaio 2000 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 febbraio
2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta
in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 22 febbraio 2000
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 23 marzo 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 24/28 febbraio 2000 l'istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________del 7/10 gennaio 2000 dell'UE di Lugano l'arch.
__________ ha escusso l'ing. __________ per l'incasso di fr. 19'800.-- oltre interessi
al 5% dal 29 novembre 1999, indicando quale titolo di credito: "Accordo
del 13.09.1996."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il 13 settembre 1996 il procedente ha ceduto la sua partecipazione
azionaria del 50% nella __________ all'escusso per il valore simbolico di fr.
1.-- (doc. A). Al momento della cessione l'unico attivo della __________
riportato a bilancio consisteva in un prestito di fr. 312'000.-- concesso alla
__________ come risulta dal bilancio al 31 dicembre 1995 (doc. A). Questo
prestito risulta anche dal bilancio e dal conto economico al 31 dicembre 1995
della __________ (doc. B). In aggiunta al contratto di cessione le parti hanno
sottoscritto sempre il 13 settembre 1996 un accordo aggiuntivo del seguente
tenore (accordo allegato al doc. A).
"Ing.
__________ und arch. __________ schliessen, unter Bezugnahme auf den heute unterzeichneten
Aktienkaufvertrag, folgende
ZUSATZVEREINBARUNG
ab:
-
Sollte es entgegen den heutigen Voraussagen
möglich sein, die Aktiven der __________, so wie sie in der Bilanz per
31.12.1995 enthalten sind, ganz oder teilweise zu realisieren, so verpflichtet sich
Ing. __________ in seiner Eigenschaft als heutiger Alleineigentümer der
__________, Arch. __________ so zu entschädigen, wie dies aufgrund der massgebenden
Bilanz vom 31.12.1995 der Fall gewesen wäre.
-
…….. "
Dal
libro di cassa della __________ relativo agli anni 1995-1999 (doc. C) tenuto
dall'escusso, il quale è presidente del consiglio di amministrazione della
società, risulta che dal conto bancario no. della __________ presso
la __________ di __________ sono stati effettuati diversi prelevamenti sotto la
causale "", ossia l'8.1.1997 fr. 11'000.--, il 14.11.1997
fr. 4'000.--, il 2.11.1998 fr. 6'000.--, il 28.1.1999 fr. 4'000.--, l'8.4.1999
fr. 10'000.-- e il 15.10.1999 fr. 4'600.--, per un totale di fr. 39'600.--. Il
procedente fonda la sua pretesa sul predetto accordo e chiede il risarcimento
della metà di fr. 39'600.--, ossia fr. 19'800.-- oltre interessi di mora al 5%
dal 29 novembre 1999.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha negato che agli atti vi
sia un suo valido riconoscimento di debito, la convenzione aggiuntiva doc. A
costituendo una generica convenzione di principio ed il libro di cassa della
__________ non recando la sua firma. __________ ha poi rilevato che la pretesa
del procedente, già oggetto dello scritto 29 novembre 1999 del rappresentante
legale di quest'ultimo, non trova alcun fondamento come risulta dalla sua
risposta 6 dicembre 1999 (doc. 1), in cui è stato espressamente spiegato che
tutti i pagamenti effettuati dalla __________ alla __________, figuranti sul
citato libro di cassa, non costituiscono realizzi di precedenti attivi della
__________ ai sensi della convenzione aggiuntiva, bensì rimborsi di prestiti
effettuati dalla __________ alla __________ posteriormente al 13 settembre
1996, come il prestito 8 gennaio 1997 di fr. 17'000.-- così come il prestito 27
settembre 1999 di fr. 6'100.--, risp. pagamenti dovuti dalla __________
all'escusso personalmente e pure questi posteriori alla predetta data, ossia al
13 settembre 1996.
D. Con sentenza 11 febbraio 2000 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l'istanza argomentando che la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
La
prima giudice ha poi ritenuto che le generiche contestazioni sollevate dall'escusso
in merito alla validità dell'accordo sottoscritto dalle parti non sono atte ad
infirmare la validità della pretesa posta in esecuzione, le medesime non
essendo state rese verosimili sulla base di riscontri oggettivi.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In
diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
c) Il procedente fonda la sua pretesa sulla convenzione aggiuntiva alla
convenzione di cessione delle azioni della ____________________ (doc. A),
secondo la quale in caso di realizzazione di attivi da parte della __________
risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1995, __________ si è impegnato a
rimborsarne la metà a __________. A bilancio della __________ per il 31
dicembre 1995 risulta un credito di quest'ultima di fr. 312'000.-- nei confronti
della __________ Per dimostrare e quantificare i pretesi avvenuti rimborsi da
parte della __________ alla ____________________il procedente ha prodotto copia
del libro di cassa per gli anni 1995-1999 sui quali è indicato il conto
bancario presso la __________ no. __________della __________ e uscite sotto la
causale "Rimborso prestito __________dei seguenti importi: fr. 11'000.--
l'8 gennaio 1997, fr. 4'000.-- il 14 novembre 1997, fr. 6'000.-- il 2 novembre
1998, fr. 4'000.-- il 28 gennaio 1999, fr. 10'000.-- l'8 aprile 1999 e fr.
4'600.-- il 15 ottobre 1999 per un totale di fr. 39'600.--.
L'escusso
non ha contestato i predetti pagamenti da parte della __________ alla
__________ Riferendosi al suo scritto 6 dicembre 1999 (doc. 1), in risposta ad
una lettera 29 novembre 1999 del rappresentante legale del procedente, egli ha
però rilevato che tutti i pagamenti effettuati alla __________ costituivano rimborsi
di prestiti del periodo seguente alla firma, apposta il 13 settembre 1996 sulla
convenzione aggiuntiva doc. A oppure pagamenti dovuti a lui personalmente.
L'escusso non ha tuttavia prodotto alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile
che questi rimborsi della __________ riguardavano prestiti concessegli
posteriormente alla firma della predetta convenzione aggiuntiva (doc. A) oppure
prestiti concessi a lui personalmente. Ex art. 87 cpv. 1 CO in assenza di
esplicite dichiarazioni circa il debito estinto, i pagamenti vengono imputati
sul debito scaduto prima e non su quelli più recenti, per cui i versamenti di
fr. 39'600.-- vanno imputati sul prestito concesso dalla __________ alla
__________ di fr. 312'000.-- risultante dai bilanci di ambedue le società al 31
dicembre 1995 (doc. A e B). Trattandosi pertanto del rimborso di un attivo
della __________ contenuto nel suo bilancio al 31 dicembre 1995, risulta
applicabile la convenzione aggiuntiva doc. A, secondo la quale l'escusso si è
obbligato a riversare il 50% della somma rimborsata di fr. 39'600.-- al procedente.
La convenzione aggiuntiva doc. A costituisce pertanto per l'importo di fr.
19'800.-- un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF oltre interessi al
5% dal 29 novembre 1999, data dello scritto del rappresentante legale del
creditore indicata nella risposta 6 dicembre 1999 (doc. 1) dell'escusso.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L'appello 22 febbraio 2000 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello 22 febbraio 2000 __________ è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall'appellante,
resta a carico dell'ing. __________, il quale rifonderà all’arch. __________
fr. 450.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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