AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.00002
Data decisione, Autorità:
26.09.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00002
Lugano
26 settembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 novembre 1999 da
patr. dallo Studio legale __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE
n. __________ del 2/10 settembre 1999 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 15 dicembre 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 230.--,
da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere
a controparte fr. 480.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con
atto
31 dicembre 1999 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con
protesta di spese
e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto
che con ordinanza presidenziale 4/10 gennaio 2000 l'istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/10 settembre 1999 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 41'000.-- oltre interessi
al 2.5% dal 1. gennaio 1999, fr. 22'500.-- e fr. 2'050.--, indicando quale titolo
di credito: "1) Prestito personale di Lit. 50'000'000.-- = al cambio
ufficiale del 31.8.99 di 0.082 - 2) int. al 10% dal 1.7.92 al 31.12.97 - 3)
int. al 5% dal 1.1.98 al 31.12.98.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su due dichiarazioni (doc. A e B)
del seguente tenore:
"Io
sottoscritta __________ dichiaro di ricevere dal Sig. __________ l'importo di
L. 25.000.000 in contanti, quale prestito personale che sarà restituito da me
entro la data del 30.6.1992.
In
fede
firmato
"__________"
"Io
sottoscritta __________ dichiaro di ricevere la somma di L. 25.000.000
(venticinque milioni) quale secondo finanziamento personale infruttifero per un
totale di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) dal Sig. __________ o
In
fede
firmato
"__________"
Con l'esecuzione
in oggetto il procedente pretende la restituzione di fr. 41'000.-- pari a Lit.
50'000'000, capitale scaduto il 30 giugno 1992, al cambio di Lit. 1'000 = fr.
0.82 al 31 agosto 1999 (doc. L), Fr. 22'550.-- pari all'interesse del 10% dal
- luglio 1992 al 31 dicembre 1997 e fr. 2'050.-- pari all'interesse del 5% dal
- gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 oltre all'interesse del 2.5% su fr.
41'000.-- dal 1. gennaio 1999.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che l'importo
posto in esecuzione è stato pagato nel febbraio 1994 e ha prodotto una
dichiarazione in tal senso di certo __________ rilasciata a __________ il 23
novembre 1999 (doc. 1). La precettata ha poi rilevato che il fatto che fino al
18 giugno 1999 non sia mai stato chiesto il rimborso, conferma che la
restituzione era già avvenuta.
D. Con sentenza 15 dicembre 1999 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano ha ritenuto che la documentazione prodotta (doc. A, B,
C e L) costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito ex art.
82 LEF.
In prima sede
l'attestazione di __________ (doc. 1), che ha dichiarato di essere stato
presente al momento della restituzione dell'importo di Lit. 50'000'000, è stata
ritenuta atta a rendere verosimile l'estinzione del debito, tale dichiarazione
non essendo vincolata a forma particolare e non essendo necessaria per la sua
efficacia l'autentica della firma di chi l'ha sottoscritta. D'altro canto, è
stato rilevato, il numero di telefax sulla dichiarazione conferma la sua
provenienza da __________. La prima giudice ha poi osservato che in considerazione
dell'assenza di una comprovata richiesta di restituzione precedente a quella
datata 18 giugno 1999 (doc. C), a fronte di un prestito erogato nel 1992, si
può ritenere che l'escussa abbia reso verosimile, sulla base di riscontri
oggettivi, l'eccezione di pagamento sollevata. L'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione è stata pertanto respinta.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il
procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In diritto:
1.a) Quando una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa
dovrà spontaneamente, in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che in
procedura sommaria, si applica solo per analogia (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999 n. 67 ad art. 84 LEF), stabilirne il contenuto, in base ad
elementi affidabili, non bastando di regola dichiarazioni di liberi professionisti,
ma dovendo far capo, se del caso, a pareri oggettivi di istituti - ad esempio
l'istituto svizzero di diritto comparato di Losanna - o autori neutri. In caso
di omissione, il giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
b) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata
o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Cometta, op.
cit. in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito (Cometta,
op. cit, in Rep 1989 p.
331).
d) I doc. A e B, con cui l'escussa ha confermato di avere ricevuto dal
procedente un importo complessivo di Lit. 50.000.000 e con cui si è impegnato a
restituirlo entro il 30 giugno 1992, costituiscono in linea di principio validi
riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
e) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La
mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
f) Nella procedura sommaria non vengono interrogati testi. È tuttavia
ammesso produrre un'attestazione scritta di una persona, che potrebbe essere
ammessa quale teste. Una attestazione scritta ha minor efficacia probatoria di
una dichiarazione testimoniale (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p.
330; Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 56 ad art. 84
LEF e rif. ivi).
g) Nel caso di specie l'escussa ha prodotto una dichiarazione datata 23
novembre 1999 spedita per telefax da __________ di __________, in cui
quest'ultimo conferma di essere stato presente nella primavera 1994 allorquando
l'escussa ha restituito al procedente l'importo di Lit. 50.000.000 concessole
in prestito nel 1992. Se da un canto agli atti risulta questa attestazione
scritta, dall'altro va rilevato che l'escussa non ha prodotto alcuna ricevuta
confermante l'avvenuta restituzione della somma mutuata. Orbene la mancanza di
una ricevuta, rilasciata dal creditore al momento del rimborso di un prestito,
appare assolutamente inverosimile. A ciò si aggiunge il fatto che l'escussa,
nella sua lettera 1. luglio 1999 (doc. D), non accenna all'avvenuto rimborso
della somma in oggetto, ma asserisce soltanto di averlo ricevuto non quale
credito personale, bensì quale credito concesso ad una società, di cui era
rappresentante. Solo il 22 luglio 1999 (doc. F), in una seconda lettera,
l'escussa afferma che l'importo richiesto è stato "liquidato da molto
tempo", senza tuttavia menzionare che la restituzione sarebbe avvenuta in
presenza di terzi. Pertanto la mancanza di una ricevuta e le affermazioni
contraddittorie della debitrice nelle sue lettere doc. D e F, in risposta alle
richieste di pagamento del procedente, non permettono di ritenere la
dichiarazione di __________ quale sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere
verosimile l'avvenuta restituzione della somma posta in esecuzione.
I doc. A e B vanno
quindi considerati validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF per l'importo
di Lit. 50.000.000 che al cambio di 1000 Lit. = fr. 0.82 danno fr. 41'000.--
(doc. L) oltre interessi ex art. 104 cpv. 1 CO al 5% dal 1. luglio 1999 (doc.
C), ritenuto che il procedente ha omesso di produrre qualsivoglia elemento
affidabile a comprova delle norme italiane relative all'interesse di mora sul
capitale, che egli ha asserito sarebbero applicabili al caso di specie.
- L'appello 31 dicembre 1999 __________ va quindi parzialmente
accolto.
La tassa di
giustizia e l'indennità seguono la soccombenza nel rapporto di 2/5 e 3/5 (art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 31 dicembre 1999 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 15 dicembre 1999 della Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, va così riformata:
"1. L'istanza 30 novembre 1999
__________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al
PE n. __________ del 2/10 settembre 1999 dell'UE di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 41'000.-- oltre interessi al 5% dal 1 luglio
1999.
La tassa di giustizia di fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è posta
per 2/5 a carico di __________ e per 3/5 a carico di __________, la quale
rifonderà __________ fr.300.-- quale parte di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 345.--, già anticipata
dall'appellante, è posta per 2/5 a carico di __________ e per 3/5 a carico di
__________, la quale rifonderà a __________ fr. 300.-- quale parte di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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