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14.1999.8 ΓÇó Appeal became moot after withdrawal of enforcement
14.1999.8Altro tribunale22 ott 1999Other
The Ticino Court of Appeal, Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber, dealt with an appeal against the definitive dismissal of an objection to a debt-enforcement notice. After the appellant produced later filings showing that the underlying order had been revoked and then withdrew the enforcement, the chamber held that both the appeal and the underlying request had become moot. It therefore struck the appeal from the docket, declared a procedural motion under Art. 68 CPC inadmissible for lack of compatibility with expedition in enforcement matters, and allocated appellate costs to the appellant. The first-instance costs were left unchanged with the party that had not timely produced the relevant documents.
Art. 68 CPC; Art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF; mootness of appeal in debt-enforcement opposition proceedings and cost allocation. Where, after the filing of the appeal, the enforcement is withdrawn and the legal basis for definitive dismissal of opposition falls away, the appeal and the underlying application lose their object and the case must be removed from the docket. A procedural motion that conflicts with the expeditious nature of enforcement proceedings is inadmissible. For costs, the appellate court may take account of the late production of decisive documents and of which party caused the first-instance record to be incomplete, even where such documents relate to treaties and must be considered ex officio (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.8
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CEF
Incarto n. 14.1999.00008
Lugano 22 ottobre 1999 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 novembre 1998 da
(patr. dallo studio legale avv. __________)
contro
( patr. dallo studio legale __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 18 gennaio 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza di rigetto è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato PE è respinta in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 29 gennaio 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza e, in via subordinata, la sospensione della procedura ex art. 30 CL, protestate spese e ripetibili;
Ritenuto che – dopo l'introduzione dell'appello, __________ ha prodotto, con scritti 23 marzo e 2 giugno 1999, la sua risposta 3 aprile 1996 insinuata al Tribunale civile di __________, da cui risulta l'immediata contestazione della competenza del giudice adito, e la sentenza 21 gennaio 1999 che ha revocato l'ordinanza ingiuntiva posta a fondamento dell'istanza di rigetto definitivo;
– preso atto di tale produzione, __________ ha comunicato, con scritto 5 ottobre 1999, di ritirare l'esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________;
– l'istanza di rigetto dell'opposizione promossa da __________, così come il gravame in esame, sono quindi divenuti privi di oggetto;
– viste le peculiarità del caso e ritenuto che i documenti decisivi per l'esito della vertenza sono stati prodotti tardivamente ma sarebbero dovuti essere considerati da questa Camera ope legis poiché relativi a trattati internazionali (cfr. sentenza CEF 4 agosto 1998 in re RK c. RG; DTF 105 Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep 1971 p. 54), tassa di giustizia e indennità in sede di appello sono a carico di __________(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF), mentre in prima sede rimangono a carico di __________ che ha omesso di produrre tutta la documentazione rilevante disponibile a quel momento, segnatamente la risposta 27 giugno 1996 con domanda processuale 23 marzo 1999;
– la domanda processuale ex art. 68 CPC formulata da __________ con scritto 23 marzo 1999 è inconciliabile con il principio di celerità che informa il diritto esecutivo e, come tale, deve essere dichiarata irricevibile.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello 29 gennaio 1999 di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
La domanda processuale ex art. 68 CPC formulata da __________ con scritto 23 marzo 1999 è dichiarata irricevibile.
La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 100.– è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1'100.– a titolo di indennità.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Lugano.
Per la Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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