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14.1999.79 ΓÇó Bankruptcy annulled after proof of prior payment
14.1999.79Altro tribunale11 ott 1999Modified
The appellate chamber of the Ticino Tribunal d'appello admitted the debtor's appeal against a bankruptcy declaration issued by the Lugano Pretore. The debtor showed, with a payment order and the corresponding bank debit, that the debt had been paid before the first-instance judgment. Applying Art. 172 no. 3 and Art. 174(1) SchKG, the court held that the bankruptcy had to be annulled. The appeal was allowed, but the debtor was left to bear the court fees and the bankruptcy office costs; no indemnity was awarded.
Art. 172 no. 3, 174(1) SchKG; proof of extinction of the debt by documents and admissibility of new facts on appeal. The bankruptcy petition must be rejected if the debtor proves by documentary evidence that the debt, including interest, has been extinguished. In appeal against a bankruptcy declaration, facts existing before the first-instance decision may still be invoked and evidenced. Documentary proof of payment prior to the declaration requires annulment of the bankruptcy order. Costs may be charged to the debtor under the applicable OTLEF provisions when the debtor did not appear at first instance; no indemnity is due absent a basis therefor.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.79
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00079
Lugano 11 ottobre 1999 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 23 giugno 1999 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 agosto 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 10 agosto 1999 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 12/13 agosto 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 giugno 1999 la __________. ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 822..-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 14 luglio 1999 l’escussa non è comparso.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito, producendo un ordine di pagamento 10 giugno 1999 __________ di fr. 867.40 a favore della creditrice ed il relativo addebito 21 giugno 1999 (doc. B e C).
D. La creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 10 agosto 1999 __________, è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 2 agosto 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00467 nei confronti della __________ è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico __________
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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