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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.4
Data decisione, Autorità:
26.01.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00004
Lugano
26 gennaio 1999
FA/fb/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile dipendente dall'istanza 29 gennaio
1996 presentata da
contro
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 5 marzo 1996, ha
così deciso:
“1. L'istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al
summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr.
21'705.55 oltre interessi al 5% dal 18.12.1993.
- La
tassa di giustizia in fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.
400.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta in appello da __________ che con atto 23 dicembre 1998 ne ha postulato
la riforma nel senso di respingere l'istanza;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 29 gennaio 1996 __________ ha postulato il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di
Lugano. Con sentenza 5 marzo 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza.
B. Con
appello 23 dicembre 1998 l'escusso chiede la riforma della sentenza pretorile
nel senso di rigettare l'istanza di rigetto. In merito alla tempestività del
gravame __________ assevera che solo il 23 dicembre 1998 sarebbe stata
stralciata la causa di disconoscimento di debito da lui promossa. In questo
senso il termine per appellare non sarebbe ancora decorso. Delle argomentazioni
di merito non occorre riferire in questa sede.
Considerato
in diritto
-
A
norma dell'art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25
LALEF, un atto d'appello può essere respinto con breve motivazione ,prima della
notificazione, quando si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
-
L'appello
contro una sentenza di rigetto provvisorio sospende il termine per il
disconoscimento di debito fino alla definizione del gravame (cfr. DTF 104 II
142 ss.). Non vale però il contrario: l'introduzione di un'azione ordinaria non
sospende il termine per aggravarsi contro una sentenza di rigetto.
In
concreto il termine di 10 giorni ex art. 388 cpv. 3 CPC (ora art. 22 cpv. 1
LALEF) è ormai irrimediabilmente spirato da quasi tre anni. L'appello va quindi
dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.
Per i quali motivi,
richiamato gli art. 313 bis e 388 cpv. 3
CPC,
pronuncia 1. L’appello
23 dicembre 1998 __________ è dichiarato irricevibile.
-
Le
spese del presente giudizio e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.--
sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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