Appeal against provisional debt recovery dismissal declared inadmissible

14.1999.4Altro tribunale26 gen 1999Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Camera di esecuzione e fallimenti of the Ticino Court of Appeal examined an appeal against a first-instance judgment that had granted provisional dismissal of objection for CHF 21,705.55 plus interest. The appellant argued that a pending debt-recognition action had prevented the appeal deadline from running. The court held that only an appeal against a provisional dismissal suspends the deadline for the debt-recognition action, not the other way around. Because the ten-day appeal period had expired almost three years earlier, the appeal was declared inadmissible and the appellant was charged CHF 100 in costs.

Massima Omnilex

Art. 313 bis CPC in Verbindung mit Art. 388 Abs. 3 CPC und Art. 25 LALEF; Frist zur Anfechtung eines Entscheids über provisorische Rechtsöffnung. Die Einreichung einer Aberkennungsklage hemmt die Rechtsmittelfrist gegen den Rechtsöffnungsentscheid nicht. Umgekehrt bewirkt die Erhebung eines Rechtsmittels gegen die provisorische Rechtsöffnung die Sistierung der Aberkennungsfrist bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens. Ein verspätet erhobenes Rechtsmittel ist ohne materielle Prüfung als unzulässig zu verwerfen (consid. 1-2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1999.4

Data decisione, Autorità: 26.01.1999, CEF

Incarto n. 14.99.00004

Lugano 26 gennaio 1999 FA/fb/fc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile dipendente dall'istanza 29 gennaio 1996 presentata da


contro


sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 5 marzo 1996, ha così deciso:

“1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 21'705.55 oltre interessi al 5% dal 18.12.1993.

  1. La tassa di giustizia in fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 23 dicembre 1998 ne ha postulato la riforma nel senso di respingere l'istanza;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 29 gennaio 1996 __________ ha postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Con sentenza 5 marzo 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza.

B. Con appello 23 dicembre 1998 l'escusso chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di rigettare l'istanza di rigetto. In merito alla tempestività del gravame __________ assevera che solo il 23 dicembre 1998 sarebbe stata stralciata la causa di disconoscimento di debito da lui promossa. In questo senso il termine per appellare non sarebbe ancora decorso. Delle argomentazioni di merito non occorre riferire in questa sede.

Considerato

in diritto

  1. A norma dell'art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, un atto d'appello può essere respinto con breve motivazione ,prima della notificazione, quando si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

  2. L'appello contro una sentenza di rigetto provvisorio sospende il termine per il disconoscimento di debito fino alla definizione del gravame (cfr. DTF 104 II 142 ss.). Non vale però il contrario: l'introduzione di un'azione ordinaria non sospende il termine per aggravarsi contro una sentenza di rigetto.

In concreto il termine di 10 giorni ex art. 388 cpv. 3 CPC (ora art. 22 cpv. 1 LALEF) è ormai irrimediabilmente spirato da quasi tre anni. L'appello va quindi dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.

Per i quali motivi,

richiamato gli art. 313 bis e 388 cpv. 3 CPC,

pronuncia 1. L’appello 23 dicembre 1998 __________ è dichiarato irricevibile.

  1. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.

  2. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional dismissal of objectionappeal deadlineinadmissibilitytime limit suspensionlate appealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the provisional dismissal judgment was filed within the legal time limit despite a pending debt-recognition action

Decisione estratta

No. The ordinary action did not suspend the appeal deadline; the ten-day period had long expired.

Motivazione estratta

An appeal against a provisional dismissal suspends the time limit for the debt-recognition action, but not vice versa. Since the appeal deadline under Art. 388(3) CPC had elapsed for almost three years, the appeal was untimely.

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