Appeal withdrawn and struck from the roll

14.1999.36Altro tribunale26 apr 1999Withdrawn

Sintesi

The Special bankruptcy administration appealed a Lugano first-instance order suspending the liquidation of a bankruptcy estate for lack of assets under Art. 230 SchKG and requested, subsidiarily, authorization to liquidate assets under Art. 231(2) SchKG. Before the appellate court, the appellant withdrew the appeal. The Camera di esecuzione e fallimenti therefore struck the appeal from the roll without further formalities and ordered no court fees or indemnities.

Regest

Art. 230 SchKG; withdrawal of appeal in bankruptcy proceedings; when the appellant withdraws the remedy, the appellate court must strike the case from the roll without further review. In such a situation, the appeal is no longer pending and the court issues only a procedural termination order. Absent special grounds, no fees or indemnities are charged (consid. implicitly).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1999.36

Data decisione, Autorità: 26.04.1999, CEF

Incarto n. 14.99.00036

Lugano 26 aprile 1999 /MR/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria promossa con istanza 5 marzo 1999 da


tendente ad ottenere la “chiusura” (recte: la sospensione) per mancanza di attivi ex art. 230 LEF della procedura di liquidazione fallimentare riferita al fallito


sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 marzo 1999 ha così deciso:

“1. E’ autorizzata la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento di cui sopra, riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione anticipandone le spese.

  1. Le spese sono a carico della massa fallimentare.

  2. omissis”

Sentenza dedotta in appello dalla medesima Amministrazione fallimentare speciale che con atto 9 aprile 1999 ha postulato:

“1. La domanda di effetto sospensivo è accettata.

  1. E’ autorizzata la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento di cui sopra, riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione anticipandone le spese (come decreto del Pretore, sezione V del 31.1.99).

  2. In via subordinaria:

In caso che nessun creditore sia disposto ad anticiparne le spese, all’amministrazione viene data facoltà di liquidare i beni intestati al fallito __________ sul territorio svizzero tramite trattative private e/o (secondo il vostro giudizio) tramite pubblici incanti, come previsto dall’art. 231 cpv.2 LEF.”

Preso atto della dichiarazione di ritiro del presente gravame formulata __________ in occasione dell’udienza per incombenti tenutasi il 16 aprile 1999 nell’ambito della procedura di cui all’inc.n. 15.99.048 (cfr. verbale di udienza 16 aprile 1999, p.1);

Atteso che pertanto l’appello 9 aprile 1999 va stralciato dai ruoli senza ulteriori formalità;

pronuncia: 1. L’appello 9 aprile 1999 di __________, quale Amministrazione fallimentare speciale nel fallimento di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

  1. Per la presente decisione non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

  2. Intimazione al dott. __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, e all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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