progetti
14.1998.88 ΓÇó Appeal struck for non-payment; bankruptcy declared
14.1998.88Altro tribunale4 nov 1998Dismissed
The Ticino Camera di esecuzione e fallimenti decided an appeal against a Lugano district justice’s decision. The appellant had been warned to pay an advance of CHF 120 by 1998-09-28, failing which the appeal would be treated as deserted under Art. 312 CPC. No payment was made, so the appeal was struck from the roll. Because only partial suspensive effect had been granted, the court also ordered the bankruptcy of the appellant, effective 1998-11-06 at 10:00. The appellant was ordered to pay CHF 50 in court costs, and publication of the dispositive was ordered.
Art. 312 CPC; appeal struck out for non-payment of the advance on costs; where the appellant, after proper warning and expiry of the time limit, fails to pay the required advance, the appeal is declared deserted and removed from the roll. If only partial suspensive effect has been granted in bankruptcy proceedings, the appellate court may nevertheless pronounce bankruptcy. The procedural consequence of non-payment is automatic upon expiry of the deadline; no further merits review is required (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.88
Data decisione, Autorità: 04.11.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00088
Lugano 4 novembre 1998 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli
visto l'appello 3 settembre 1998 presentato da
contro
la decisione 27 agosto 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa contro l'appellante da
richiamata la diffida 8 settembre 1998 del Presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 28 settembre 1998 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso, per cui l’appello va stralciato dai ruoli;
rilevato che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale, si impone la pronuncia del fallimento;
decreta: 1. L'appello 3 settembre 1998 del __________, avverso la decisione 27 agosto 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento __________ a far tempo da
venerdì 6 novembre 1998 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia di fr. 50.-- è a carico del __________
È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster