Delibation not required for land-registry entry of concordat moratorium

14.1998.74Altro tribunale28 ago 1998Inadmissible

Sintesi

The cantonal appellate enforcement and bankruptcy chamber rejected as inadmissible an application for delibation of a concordat moratorium order issued in another canton. The applicant sought recognition and executability in Ticino of the order to register in the land register the restriction on disposition over two parcels. The court held that the notation follows directly from federal debt-enforcement law and cannot be made dependent on cantonal delibation. It therefore dismissed the request and ordered a court fee of CHF 250 against the applicant.

Regest

Art. 296 LEF, art. 960 cpv. 1 n. 1 CC, art. 80 cpv. 9 RRF, art. 510 CPC; delibation of an out-of-canton order for notation of a concordat moratorium in the land register is inadmissible. The publication and notation of the concordat moratorium are governed directly by federal debt-enforcement law and are to be carried out by auxiliary authorities, including the land-registry office, without cantonal recognition proceedings. Cantonal delibation rules cannot be superimposed on the execution of the LEF. The order is not a civil judgment within the meaning of the cantonal delibation provision; consequently, the request must be declared inadmissible (consid. 1-3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.74

Data decisione, Autorità: 28.08.1998, CEF

Incarto n. 14.98.00074

Lugano 28 agosto 1998/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza di delibazione ("istanza di riconoscimento di decisione di altri tribunali svizzeri") 21 luglio 1998 presentata da


patr. dall'avv. __________

in materia di iscrizione nel registro fondiario della menzione della concessione della moratoria concordataria a

__________ patr. dall'avv. __________

ritenuto

in fatto:

A. Con pronunciato 13 gennaio 1998 il __________ nel Cantone __________, quale Autorità giudiziaria inferiore dei concordati, ha concesso a __________ una moratoria concordataria di sei mesi, proibendo al debitore di disporre, senza il consenso del Commissario, per quanto qui di rilievo, di due fondi siti a __________ e a __________ con contestuale ordine di annotare nel registro fondiario la restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 cpv. 1 n. 2 CC (cfr. dispositivo n. 4).

La sentenza, cresciuta in giudicato il 3 febbraio 1998, è stata comunicata nel dispositivo anche all'Ufficio esecuzione di Lugano, all'Ufficio dei registri di Lugano e alla Cancelleria municipale di __________

B. Con "avviso di rigetto di una richiesta" il 3 febbraio 1998 l'Ufficiale del registro fondiario di Lugano ha retrocesso al __________ la richiesta di iscrizione di menzione, atteso che "le sentenze pronunciate in un altro Cantone ottengono esecuzione nel Cantone Ticino previo giudizio di delibazione da parte del tribunale d'appello (art. 510 CPC)".

C. Il Commissario ha incaricato l'avv. __________ di richiedere l'iscrizione della menzione ex art. 296 LEF. Con istanza di delibazione 21 luglio 1998 è infine stata chiesta la declaratoria di riconoscimento ed esecutività nel Cantone Ticino dell'ordine di iscrizione della menzione nel registro fondiario della concessione della moratoria, riferito ai fondi n. __________ RFP di __________ e n. __________ RFD di __________

Considerando

in diritto:

  1. L'art. 296 LEF stabilisce che la concessione della moratoria concordataria è pubblicata e comunicata senza indugio:

a) all'ufficio dei fallimenti

b) al registro fondiario, dove è iscritta come menzione (art. 296 secondo periodo LEF).

Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi in virtù di un ordine dell'autorità a garanzia di pretese esecutive (art. 960 cpv. 1 n. 1 CC), atteso che rientra tra le menzioni nel registro fondiario da attuare in base a una comunicazione del giudice anche la concessione della moratoria concordataria (art. 80 cpv. 9 RRF [RS 211.432.1]). Sugli effetti della menzione, cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 54 n. 28, p. 451; Jörg Schmid, Sachenrecht, Zurigo 1997, p. 96 s., n. 493 e 495; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ediz., Losanna 1993, p. 434; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2. ediz., Berna 1990, p. 228 s., n. 839 s.).

  1. Il diritto esecutivo federale si attua anche facendo ricorso diretto ad altre autorità oltre agli organi tipici (ufficio d'esecuzione e ufficio dei fallimenti) e a quelli atipici (amministrazione fallimentare speciale, prima assemblea dei creditori nel fallimento, seconda assemblea dei creditori nel fallimento, assemblea dei creditori nel concordato nella procedura di fallimento, commissario del concordato, delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo e liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo). Si tratta di organi ausiliari che, pur non partecipando in senso proprio all'esecuzione forzata, hanno l'obbligo di collaborare quando se ne realizzano i presupposti. Tra gli organi ausiliari vi sono anche:

a) gli uffici del registro fondiario (ad esempio quando occorra menzionare la concessione della moratoria concordataria, art. 296 LEF; cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 4 n. 78, p. 29);

b) gli uffici del registro di commercio;

c) i funzionari postali e comunali (per comunicazioni e notificazioni);

d) gli organi di polizia cantonale e comunale;

e) gli stabilimenti di deposito ex art. 24 LEF e 29 LALEF.

  1. Per il principio di celerità che informa il diritto esecutivo federale e avuto riguardo alla competenza federale esclusiva in materia di legislazione sulla procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti (art. 64 cpv. 1 Cost.), non può darsi normativa cantonale di delibazione in sede di attuazione della LEF. Nello stesso senso va peraltro il diritto processuale civile cantonale che all'art. 510 CPC non interferisce nella sfera del diritto esecutivo federale, ma si limita a disciplinare il riconoscimento delle sentenze civili di tribunali confederati, per i quali impone un giudizio di delibazione che de lege ferenda sarebbe forse opportuno ripensare (cfr., in senso convergente, Giorgio A. Bernasconi, Delibazione di provvedimenti cautelari ordinati da giudici di altri Cantoni: sulla procedura applicabile e su sentenze recenti del Tribunale di appello, in: Il Ticino e il diritto, Collana blu CFPG vol. 2, Lugano 1997, p. 42-44). Orbene, per l'art. 61 Cost. sono sentenze civili quelle che risolvono una disputa di diritto civile (cfr. Blaise Knapp, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 41 ad art. 61), tra cui non rientra in tutta evidenza il giudizio di diritto esecutivo federale di concessione della moratoria concordataria, con contestuale ordine di iscrizione diretto ad opera del giudice del concordato della menzione nel registro fondiario ex art. 296 LEF.

Ne consegue l'irricevibilità dell'istanza di delibazione.

Richiamati in particolare gli art. 296 LEF, 960 cpv. 1 n. 1 CC, 80 cpv. 9 RRF e 510 CPC

pronuncia

  1. L'istanza di delibazione 21 luglio 1998 dell'avv. __________, Commissario del __________, nella procedura di moratoria concordataria riferita a __________, è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dall'istante, è a carico di __________.

  3. Intimazione: __________

Comunicazione: __________

Ufficio dei registri di Lugano, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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