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Numero d'incarto:
14.1998.54
Data decisione, Autorità:
10.07.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00054
Lugano
10 luglio 1998
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla
causa fallimentare dipendente dall’istanza 6 aprile 1998 presentata da
(patr. dall’avv.
contro
(patr. dall’avv.
__________)
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 maggio
1998 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della
__________, a far tempo da mercoledì __________alle ore 14.00.
2./3./4. omissis.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 20 maggio 1998 ne
postula l’annullamento;
rilevato
che con decreto presidenziale 29 maggio/2 giugno 1998 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 6 aprile 1998 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr.
6’937.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 29 aprile 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
sostiene di avere pagato il 20 maggio 1998 il suo debito integralmente, inclusi
interessi e spese, e che contestualmente è stata ritirata l’esecuzione. Essa ha
prodotto una ricevuta 20 maggio 1998 della creditrice (doc. 3), a conferma
dell’avvenuto pagamento, così come uno scritto 20 maggio 1998 inviato all’UE di
Lugano, con cui è stata ritirata l’esecuzione in oggetto (doc. 5). In merito
alla sua solvibilità la __________ ha inoltrato un estratto delle esecuzioni dell’UE
di Lugano, datato 19 maggio 1998 (doc. 4), da cui risulta che contro
l’appellante era pendente unicamente l’esecuzione in esame e che non vi sono
attestati di carenza di beni a suo carico.
Considerato
in
diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità
deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi
creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una
difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con
l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della
solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto
sospensivo (Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294, § 38
n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994).
b) In
casu l’appellante ha prodotto una ricevuta 20 maggio 1998 della creditrice
(doc. 3), con cui è stato confermato il pagamento del debito compresi interessi
e spese. Dagli atti prodotti emerge inoltre che contemporaneamente è stata ritirata
l’esecuzione in oggetto (doc. 5).
Essendo
il pagamento stato effettuato dopo la dichiarazione di fallimento 13 maggio
1998 trattasi di un fatto nuovo in senso proprio, per cui la debitrice deve
rendere verosimile la sua solvibilità.
Orbene
l’estratto delle esecuzioni dell’UE di Lugano, da cui risulta unicamente la
procedura esecutiva in oggetto, nel frattempo ritirata, l’inesistenza di
attestati di carenza di beni a carico di __________, così come l’avvenuto
pagamento del debito posto in esecuzione costituiscono sufficienti riscontri
oggettivi atti a rendere verosimile la solvibilità dell’appellante. Risultando
i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF pertanto adempiuti, il
fallimento di __________ va di conseguenza annullato.
- L’appello
di __________ va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al
primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
20 maggio 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 20 maggio
1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
FA.98.305, nei confronti di __________ o, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di Fr.
80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
-
La spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________ ”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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