Bankruptcy annulled after proof of prior payment

14.1998.37Altro tribunale22 mag 1998Modified

Sintesi

The debtor appealed a bankruptcy declaration entered by the Lugano District Court, arguing that the debt had been paid in full before the judgment and submitting a receipt as proof. The appellate bankruptcy chamber accepted the new documentary evidence, found payment before the first-instance ruling established, and annulled the bankruptcy. It nevertheless allocated first-instance and appeal court fees, as well as bankruptcy office costs, to the appellant and awarded no indemnity.

Regest

Art. 174 cpv. 1 LEF; admissibility of nova on appeal against a bankruptcy declaration. On appeal against the bankruptcy judgment, facts arising before the first-instance decision may be invoked and proved by documents. If the debtor demonstrates by documentary evidence that the debt, including interest and costs, was extinguished before the declaration of bankruptcy, the appeal must be upheld and the bankruptcy annulled. Procedural costs may nevertheless be charged to the appellant under the applicable fee rules when the appellant failed to appear before the first judge.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.37

Data decisione, Autorità: 22.05.1998, CEF

Incarto n. 14.98.00037

Lugano 22 maggio 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza 18 febbraio 1998

presentata da

contro


patr. dall'__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 marzo 1998 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento ____________________a far tempo da venerdì 20 marzo 1998, alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 27 marzo 1998 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato l’ordinanza presidenziale 31 marzo /3 aprile 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 18 febbraio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 3’280.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio dell’11 marzo 1998 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di avere saldato completamente il suo debito prima della declaratoria di fallimento, avendo versato alla creditrice il 18 marzo 1998 l’importo di complessivi Fr. 3’573.50, ed ha prodotto una ricevuta della __________ in tal senso (doc. C).

D. La creditrice non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello 27 marzo 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 20 marzo 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico __________

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico __________.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

bankruptcypayment before judgmentnew facts on appealdocumentary proofcost allocationsuspensive effect