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14.1998.36 ΓÇó Appeal stricken as moot after withdrawal of enforcement
14.1998.36Altro tribunale29 lug 1998Withdrawn
The appellate court held that the appeal against the provisional dismissal of an objection to a debt-enforcement order had become moot because the creditor withdrew the enforcement proceedings. It therefore struck the appeal from the docket. Applying the settled rule that the party causing the mootness bears the costs unless the parties agree otherwise, and noting that no different allocation was agreed, the court charged the respondent with the court fee and compensation.
Debt enforcement; mootness of appeal after withdrawal of enforcement; costs allocation. If the enforcement proceedings are withdrawn by the creditor during the appellate stage, the appeal against the judgment on provisional release of objection becomes devoid of object and must be stricken from the docket (consid. 1). For costs, the party who renders the proceedings moot is deemed unsuccessful absent an agreed different allocation; court fee and party compensation are therefore charged to that party (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.36
Data decisione, Autorità: 29.07.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00036
Lugano 29 luglio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 gennaio 1998 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ del 19 gennaio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 marzo 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto 26 marzo 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 30 aprile 1998 la parte appellata ha comunicato di avere lo stesso giorno ritirato l’esecuzione n. __________dell’UE di Lugano, producendo copia del ritiro;
ritenuto come in seguito al ritiro dell’esecuzione in esame da parte della procedente, la procedura di appello è divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
preso atto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che un tale riparto non è stato concordato dalle parti, per cui la tassa di giustizia di Fr. 450.-- e l'indennità fissata in Fr. 1'400.--, in considerazione del valore litigioso di Fr. 121'000.-- oltre interessi, vanno caricate alla parte appellata
pronuncia
L’appello 26 marzo 1998 __________ è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata __________, è posta a carico della __________ la quale rifonderà __________ fr. 1’400.-- a titolo di indennità.
Intimazione:
avv. __________
avv. __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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