Provisional discharge based on mortgage note interest

14.1998.27Altro tribunale2 nov 1998Dismissed

Sintesi

The appellate chamber of the Ticino Court of Appeal examined an appeal against a partial grant of provisional discharge in enforcement proceedings based on a mortgage note. It held that the note validly supported discharge for the principal debt of CHF 600,000, but not for the claimed 7% contractual interest, because interest in a mortgage note only reflects the security ceiling and not an enforceable acknowledgment of the effective interest rate. In the absence of a separate interest agreement, only default interest at 5% from cancellation was enforceable. The appeal was dismissed and the appellant had to bear the appellate court fee.

Regest

Art. 82 LP; Art. 842 CC; provisional discharge based on a mortgage note: a mortgage note constitutes an acknowledgment of debt for the principal amount incorporated therein and may ground provisional discharge irrespective of the causal debt and its maturity. By contrast, the interest entered in the mortgage note only determines the maximum scope of the real security and does not, as such, have the nature of a negotiable claim or an acknowledgment of the effective contractual interest rate (consid. 4, 6). Enforceable interest must derive from a separate agreement; failing that, after cancellation of the credit, only default interest at 5% may be claimed. The judge of discharge must examine ex officio and at every stage whether the produced documents amount to a valid acknowledgment of debt (consid. 5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.27

Data decisione, Autorità: 02.11.1998, CEF

Incarto n. 14.98.00027

Lugano 2 novembre 1998 /FA/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 dicembre 1997 da


(patr. dall'avv. __________)

contro


(patr. dall'avv. __________)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta ai PE n. __________ e __________ del 19/20 novembre 1997 dell’UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 24 febbraio 1998 ha così deciso:

“1. L’istanza 16 dicembre 1997 è parzialmente accolta: di conseguenza le opposizioni interposte da __________, avverso i precetti esecutivi no. __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio notificati in data 20 novembre 1997 sono rigettate in via provvisoria limitatamente a fr. 600'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1997.

  1. Tassa di giustizia in fr. 150.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di __________ che rifonderà alla controparte fr. 350.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 9 marzo 1998 ha postulato l'integrale accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ e __________ del 19/20 novembre 1997 dell'UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ e __________ (debitori solidali e comproprietari del pegno) per l'incasso di fr. 600'000.-- oltre interessi al 7% dal 1° maggio 1996, indicando quale titolo di credito "mutuo ipotecario C. I. al portatore da nom. CHF 600'000.-- a carico __________ e __________ (debitori solidali), gravante in I rango la part. __________ RFD __________, isc. doc. __________". L'escussa ha interposto tempestive opposizioni, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore, fondando la sua pretesa sulla citata cartella ipotecaria (doc. F).

B. All'udienza di contraddittorio è comparsa unicamente l'escutente, che si è riconfermata nell'istanza.

C. Con sentenza 24 febbraio 1998 il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza rigettando in via provvisoria l'opposizione e riconoscendo unicamente interessi al 5% dal 1° ottobre 1997. Gli interessi non partecipano infatti della natura di cartavalore della cartella ipotecaria.

D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ e sostenendo che la cartella ipotecaria in esame costituirebbe un riconoscimento di debito per il capitale oltre gli interessi al 7% dalla data di emissione. La giurispruden-za citata dal giudice di prime cure differenzierebbe tra indicazione del tasso di interesse massimo e indicazione di quello effettivo. In casu sarebbe data la seconda ipotesi, ragione per cui gli interessi sarebbero da riconoscere.

Considerato

in diritto: 1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

  1. Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

  2. Ai sensi dell'art. 842 CC la cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. Il debitore può essere persona diversa dal proprietario dell’immobile gravato (cfr. Steinauer, Les droits réels, Berna 1992, vol III, § 79 m. 2636 p. 100).

  3. Nelle cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di pagamento di un interesse ed il relativo tasso massimo, che serve però solo da limite alla garanzia immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della natura di cartavalore della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella ipotecaria è fissato solo l’obbligo come tale di pagare un interesse che in generale non corrisponde al tasso effettivamente concordato tra le parti. La cartella ipotecaria può rinviare a tale accordo separato in merito all’interesse e al pagamento (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/

Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2 p. 258; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 n. 18 p. 199).

Anche se non sono stati previsti interessi contrattuali, il creditore di una cartella ipotecaria può pretendere a partire dalla disdetta del credito interessi di mora al 5% (cfr. Daniel Staehelin in: Commentario basilese, Zivilgesetzbuch II, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, n. 27 ad art. 854 CC).

  1. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).

  2. La cartella ipotecaria doc. F indica __________ e __________ quali debitori solidali e comproprietari del fondo. Essa costituisce, di principio e indipendentemente dall’importo del credito causale e dalla sua esigibilità, titolo di rigetto dell’opposizione per il credito di fr. 600'000.-- ivi incorporato.

Non vi è pero titolo di rigetto per gli interessi al 7%, che non partecipano della natura di cartavalore della cartella (cfr. sub cons. 4). Si è quindi rettamente determinato il Segretario assessore rigettando l'opposizione per la somma in capitale oltre ad interessi al 5% dal 1° ottobre 1998, data della disdetta della cartella (cfr. doc. G).

  1. L’appello 9 marzo 1998 di __________ va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF). Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 842 ss. CC,

pronuncia: 1. L’appello 9 marzo 1998 di __________, è respinto.

  1. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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