Provisional debt release denied for conditional payment claim

14.1998.14Altro tribunale4 dic 1998Dismissed

Sintesi

The creditor appealed the refusal of provisional debt release in a debt-enforcement proceeding. The claim was based on a construction contract and a related loan agreement providing that payment would be made only upon sale of six houses. The court held that provisional release under Art. 82 SchKG is available only if the debt is acknowledged in writing and any condition for payment is shown to have occurred. Because the creditor did not prove the sale of the two remaining houses, and because the legal effect of the co-ownership dissolution and any solidarity of debtors could not be examined in summary proceedings, the appeal was dismissed. Costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 82 SchKG; provisional release of objection based on a conditional written acknowledgment of debt. A debt acknowledgment exists only if the debtor’s obligation is for a monetary amount that is determined or objectively determinable. If payment is made subject to a suspensive condition, provisional release may be granted only upon proof that the condition has been fulfilled. Where the alleged due date depends on facts requiring interpretation or a substantive examination beyond the summary scope of the debt-release judge, the objection cannot be lifted; such questions belong before the ordinary court. Cond. 1 and 2 emphasize that failure to prove fulfillment of the agreed condition entails rejection of the application.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.14

Data decisione, Autorità: 04.12.1998, CEF

Incarto n. 14.98.00014

Lugano 4 dicembre 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 settembre 1997 da


contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 8/16 settembre 1997 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza

23 gennaio 1998 ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

  1. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 220.--, sono poste a carico dell’istante, la quale rifonderà al convenuto fr. 300.-- a titolo di indennitâ.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 4 febbraio 1998 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza;

con osservazioni 16 marzo 1998 la parte appellata si è opposto al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________ dell’8/16 settembre 1997 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 23’333.-- oltre interessi al 6% dal 14 ottobre 1993, indicando quale titolo di credito: “Fattura no. __________ del 8.10.92 (dedotto acconti).

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di appalto stipulato nel 1991 tra la procedente e , __________ e __________ quali committenti in merito alle opere da elettricista che la __________ doveva eseguire nell’ambito dell’edificazione di sei case d’abitazione presso la “ ” a __________ (doc. C). Il contratto prevedeva al punto 1 una mercede “approssimitiva presumibile” di fr. 68’158 .--. Al punto 3 “Accordi speciali” era poi previsto che “gli acconti e il saldo verrano versati solo al momento delle avvenute vendite delle singole case 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in quote di 1/6 dei lavori eseguiti”. Quale complemento del contratto di appalto, le parti hanno poi sottoscritto nell’aprile 1991 un “contratto di prestito” (doc. D) del seguente tenore

“L’appaltante concede al commitente un credito di

fr. 68’158.-- (sessantottomilacentocinquanta)

a valere sul totale dell’importo del contratto d’appalto, esigibile al più presto al momento della vendita degli stabili in oggetto.

E`evidentemente facoltà del committente di rimborsare il debito anche prima della scadenza.

L’appaltante s’impegna formalmente ad eseguire a regola d’arte tutte le opere di cui al contratto d’appalto stesso ed a rinunciare ad esigere il versamento della parte del prezzo pattuito, formante l’oggetto del presente contratto di prestito, sino al momento dell’avvenuta vendita dell’oggetto”.

Terminati i lavori la procedente ha emesso l’8 ottobre 1992 una fattura per l’importo di fr. 70’000.-- (doc. E). Il 13 gennaio risp. il 14 ottobre 1993 __________, __________, __________ e __________ (comproprietari per 1/4 ciascuno dei mappali sui quali erano state costruite le abitazioni) hanno provveduto, contestualmente alla vendita delle case n. 3, 4, 5 e 6 a versare due acconti di complessivamente fr. 46’667.-- (doc. F e G).

C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha argomentato che secondo la clausola n. 3 del contratto di appalto il saldo è esigibile solo nel caso di vendita dei mappali n. __________ e __________ RFD di __________, vendita che non è stata comprovata dalla procedente. Il predetto contratto è stato assunto esclusivamente in qualità di debitori solidali dall’escusso stesso e da __________, con liberazione quindi di __________. Ciò è avvenuto in seguito alla stipulazione dello scioglimento di comproprietà di cui al rogito n. __________ del notaio avv. __________.

D. Con sentenza 23 gennaio 1998 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha respinto l’istanza, argomentando che i lavori appaltati alla procedente sono stati terminati e fatturati per fr. 70’000.-- l’8 ottobre 1992. Il 13 gennaio ed il 14 ottobre 1993, __________, __________, __________ e __________ (comproprietari per 1/4 ciascuno dei mappali sui quali erano state costruite le abitazioni) procedevano al versamento di due acconti per complessivi fr. 46’667.--, contestualmente alla vendita delle case 3, 4, 5, e 6. In prima sede è poi stato rilevato che il 28 dicembre 1993 veniva iscritto a Registro fondiario lo scioglimento della comproprietà relativa ai fondi __________ e __________ RFD di __________ (sui quali erano state ubicate le case 1 e 2), con assegnazione di un immobile a __________ (fondo n. __________) e di uno a __________ (fondo n. __________). __________ ha escusso per l’intero importo residuo di fr. 23’333.--, ossia fr. 70’000.-- ./. fr. 46’667.-- sia __________ che __________. Secondo il primo giudice i contratti stipulati nel 1991 necessitano d’interpretazione. Infatti non appare chiaro se la condizione di esigibilità della pretesa posta in esecuzione è adempiuta, atteso che la questione a sapere se lo scioglimento della comproprietà, avvenuto nel dicembre 1993, sia equiparabile ad una vendita, non può essere risolta in sede di procedura sommaria. D’altro canto la procedente stessa ha dichiarato durante l’udienza di contraddittorio che rimanevano da vendere due case. Inoltre l’importo previsto nel contratto di appalto/prestito è di fr. 68’158.--, mentre la fattura ammonta all’importo di fr. 70’000.--. In prima sede non è poi stata ritenuta evidente l’esistenza di un vincolo di solidarietà fra i committenti per il pagamento della mercede d’appalto, che però, è stato rilevato, l’escusso stesso ha riconosciuto esistere fra lui e __________ per il pagamento del residuo del prezzo.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente dichiarando di non essere convinta che l’escusso abbia intenzione di vendere la casa in cui abita da circa cinque anni.

F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).

c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine svolta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

d) Dal tenore dei contratti di appalto risp. prestito doc. C e D emerge che le parti avevano stabilito che il pagamento da parte dei committenti per le opere eseguite dalla procedente sarebbe stato effettuato solo al momento delle avvenute vendite delle singole sei case in quote di 1/6 dei lavori eseguiti e che dal canto suo __________ poteva esigere il rimborso del credito concesso ai committenti al più presto al momento della vendita degli stabili in oggetto. Pertanto da questi documenti emerge chiaramente che il pagamento era subordinato alla vendita delle sei case, La procedente non ha dimostrato che la condizione posta, ossia la vendita delle due case rimanenti, è stata adempiuta. D’altro canto la questione a sapere se lo scioglimento della comproprietà, avvenuto il 28 dicembre 1993 (doc. 1), con assegnazione dei due rimanenti immobili, uno a __________ e uno a __________, sia equiparabile ad una vendita e se tra __________ e __________ sussista un rapporto di solidarietà, non può essere decisa in questa sede. Infatti il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario.

La sentenza pretorile va quindi confermata.

  1. L’appello 4 febbraio 1998 della __________ va quindi respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

  1. L’appello 4 febbraio 1998 della __________, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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