Appeal transmitted to cassation chamber for lack of appealability

14.1998.127Altro tribunale23 lug 1999Modified

Sintesi

The Camera di esecuzione e fallimenti of the Ticino Court of Appeal held that the first-instance ruling rejecting opposition to a debt-enforcement proceeding concerned a claim of CHF 5,177.50. Under the cantonal rules on competence and the rule that the value in dispute is set by the claim, the decision was not appealable by ordinary appeal. The court therefore did not review the merits, but ordered ex officio transmission of the filing to the Chamber of Civil Cassation as the competent remedy.

Regest

Art. 13 LOG; Art. 5 CPC; Art. 126 CPC: appealability of a first-instance decision depends on the statutory competence threshold and the amount in dispute is determined by the claim. Where the dispute value does not reach the appeal threshold, the decision is inappealable by appeal and may be challenged only by cassation. If an inadmissible appeal is filed, the appellate court must ex officio transmit the remedy to the competent cassation authority (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.127

Data decisione, Autorità: 23.07.1999, CEF

Incarto n. 14.98.00127

Lugano 23 luglio 1999B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. EF.98.01737 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 agosto 1998 da

__________ patr. dallo Studio legale. __________

contro

arch.


patr. dall'avv. __________

che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano.

Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.

Considerato

che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 5’177.50 oltre interessi al 7% 28 maggio 1998;

che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;

che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;

che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 5’177.50, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;

che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;

per i quali motivi

in applicazione dell’art. 126 CPC

pronuncia

  1. L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. ____________________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

  2. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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