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14.1998.125 ΓÇó Appeal against non-appealable debt collection decision transmitted to cassation
14.1998.125Altro tribunale23 lug 1999Modified
The Chamber of Enforcement and Bankruptcy of the Ticino Court of Appeal held that the debtor's challenge to the provisional lifting of opposition could not be brought by appeal because the underlying claim was only CHF 2,692. Applying the value-of-claim rule, the court found the first-instance decision to be inappealable and therefore subject only to cassation. It consequently transmitted the filing ex officio to the Civil Cassation Chamber under the Code of Civil Procedure.
Art. 13 LOG; Art. 5 CPC; Art. 126 CPC: appealability of a first-instance decision in a small-value debt-enforcement matter. Where the amount in dispute is determinable in money, the value is fixed by the claim; if it does not exceed the threshold for appeal, the Pretore's decision is inappealable and may only be challenged by cassation. An appeal lodged against a non-appealable decision is not examined as such; the appellate court may transmit the filing ex officio to the competent cassation chamber (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.125
Data decisione, Autorità: 23.07.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00125
Lugano 23 luglio 1999/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. EF.98.01698 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 agosto 1998 da
patr. da: Studio legale __________
contro
patr. da: avv__________
che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano.
Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.
Considerato
che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 2’692.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 1998;
che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;
che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;
che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 2’692.--, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;
che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;
per i quali motivi
in applicazione dell’art. 126 CPC
pronuncia
L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
Intimazione: - ____________________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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