Appeal dismissed in definitive debt enforcement objection

14.1998.00083Altro tribunale4 mar 1999Dismissed

Sintesi

The creditor obtained definitive dismissal of the debtor’s objection to a Lugano debt collection proceeding based on two Vaud judgments accompanied by certificates of finality. On appeal, the debtor argued that one judgment was not final because he had requested reasons and suspension of effect, and he also sought set-off against a debt acknowledgment. The appellate court held that these arguments were new and thus inadmissible under the CPC. It further confirmed that the judgments were valid enforceable titles under the Debt Enforcement Act. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to bear the appeal costs of CHF 350, with no compensation awarded.

Regest

Art. 80-81 LEF; Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC: definitive dismissal of objection based on a final judgment; new facts, evidence and objections are inadmissible on appeal. A judgment accompanied by a certificate of finality constitutes an enforceable title for definitive release from objection, unless the debtor proves by documents post-judgment extinction, extension of payment time or prescription. For judgments from another canton, the debtor may additionally invoke improper summons or lack of legal representation. Objections first raised on appeal, including challenges to finality or set-off pleas, are procedurally barred.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.00083

Data decisione, Autorità: 04.03.1999, CEF

Incarto n. 14.98.00083

Lugano 4 marzo 1999/B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 giugno 1998 da


contro


tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 6/9 febbraio 1998 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 agosto 1998 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

  1. La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità.”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 24 agosto 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza;

con osservazioni 24 settembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 6/9 febbraio 1998 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di fr. 49’000.-- oltre interessi al 6% dal 31 gennaio 1996, fr. 880.-- oltre interessi al 6% dal 5 dicembre 1996 e fr. 3’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 ottobre 1997, indicando quale titolo di credito: “1) cifra II dal giudizio del 31.10.97 del giudice d’istruzione della corte civile del Tribunale cantonale vodese- 2) cifra III dal giudizio del 5.12.96 del giudice istruzione della corte civile del tribunale cantonale vodese - cifra IV dal giudizio del 31.10.1997 del giudice d’istruzione della corte civile vodese.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 12 giugno 1997, la cui motivazione è stata notificata alle parti il 31 ottobre 1997, del Giudice istruttore della Corte civile del Tribunale cantonale del Canton __________con cui __________ è stato condannato a pagare alla __________ l’importo di fr. 49’000.-- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1996 così come fr. 3’000.-- quale indennità di parte. Secondo l’attestazione del predetto Tribunale la sentenza è cresciuta in giudicato l’11 dicembre 1997 (doc. A e B). La creditrice ha poi prodotto una sentenza 26 settembre 1996, la cui motivazione è stata notificata alle parti il 5 dicembre 1996, sempre del Giudice istruttore della Corte civile del Tribunale cantonale del Canton __________con cui l’escusso è stato condannato a pagare alla __________ la somma di fr. 880.-- quale indennità di parte. Secondo l’attestazione del Tribunale cantonale del Canton __________ la decisione è cresciuta in giudicato il 17 dicembre 1996 (doc. C e D).

C. All’udienza di contraddittorio nessuna della parti è comparsa.

D. Con sentenza 10 agosto 1998 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo i documenti prodotti validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo che la sentenza ricevuta il 22 giugno 1997 del Tribunale cantonale del Canton __________ non è cresciuta in giudicato, avendone egli chiesto il 30 giugno 1998 (recte: 1997) la motivazione e la concessione dell’effetto sospensivo e non avendo ricevuto risposta alcuna. Subordinatamente l’appellante chiede la compensazione della pretesa fatta valere dalla procedente con un riconoscimento di debito di fr. 330’000.--.

F. Delle osservazioni della procedente si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. a) Ex art. 81 cpv. 1 e 2 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Se la sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro Cantone, l’escusso può inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato.

b) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui le allegazioni sollevate dalll’appellante la prima volta in questa sede, vanno respinte poichè proceduralmente irrite.

c) Come correttamente ritenuto dalla prima Giudice le sentenze doc. A, B, C e D prodotte dalla creditrice, munite dell’attestazione di crescita in giudicato, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.

  1. L’appello 24 agosto 1998 __________ va pertanto respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80/81 LEF

pronuncia: 1. L’appello 24 agosto 1998 __________ o, è respinto.

  1. La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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