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Numero d'incarto:
14.1998.00047
Data decisione, Autorità:
06.05.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00047
Lugano
11 dicembre 1998
FA/fb/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 gennaio
1998 da
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 5/7 gennaio 1998 dell’UEF di Locarno limitatamente a fr.
29'804.25 oltre accessori;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza
22 aprile 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla
parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 98'000.-- oltre
interessi al 5% dal (v. precetto esecutivo) e fr. 100.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'500.-- di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 aprile 1998 ha
postulato il parziale accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto: A. Con PE n. __________del 5/7 gennaio 1998 dell'UEF
di Locarno ___________ ha escusso ___________ per l'incasso di fr. 98'000.--
oltre interessi, indicando quale titolo di credito
"contratto
di locazione, convenzione e collaborazione". L'escussa ha interposto
tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore limitatamente a fr. 29'804.25 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 1997
su fr. 12'000.--, dal 1° agosto 1997 su fr. 12'000.-- e dal 1° ottobre 1997 su
fr. 5'804.25.
B. All'udienza
di contraddittorio l'escutente ha fatto valere un credito, per il periodo
giugno 1997 - gennaio 1998, di fr. 48'000.--, riconoscendosi debitore nei
confronti dell'escusso per fr. 18'195.75, egli ha quindi postulato il rigetto
dell'opposizione per la differenza. __________ ha riconosciuto di dovere fr.
48'000.--, vi sarebbero però fatture da mettere in compensazione per fr. 62'068.65;
l'istanza andrebbe quindi respinta.
C. Con
sentenza 22 aprile 1998 il Pretore ha accolto l'istanza e rigettato
l'opposizione in via provvisoria per fr. 98'000.-- oltre accessori,
argomentando che la convenzione e il contratto di locazione prodotti sub doc. A
e B costituiscono un valido titolo di rigetto.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________, chiedendone la
riforma nel senso di accogliere l'istanza di rigetto di controparte. Il giudice
di prime avrebbe giudicato ultra petita e in modo arbitrario. Anche tassa di
giustizia e ripetibili andrebbero modificate poiché sproporzionate.
E. Il
precettante non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto 1. A
norma dell'art. 86 CPC il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non
oltre i limiti di questa.
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
-
In
concreto appare evidente che il giudice di prime cure ha giudicato ultra petita.
Agli atti vi è poi riconoscimento di debito (convenzione di collaborazione,
doc. A; contratto di locazione, doc. B) unicamente per fr. 48'000.-- oltre
interessi, dai quali va dedotto il debito di fr. 18'195.75, riconosciuto dall'escutente
(cfr. doc. C e verbale di udienza). L'istanza di rigetto provvisorio andava
quindi accolta limitatamente a fr. 29'804.25 oltre interessi al 5% dal 1°
giugno 1997 su fr. 12'000.--, dal 1° agosto su fr. 12'000.-- e dal 1° ottobre
1997 su fr. 5'804.25, così come postulato dallo stesso istante.
-
Per
la determinazione della tassa di giustizia fa stato unicamente l'art. 48 OTLEF;
quando il suo ammontare rientra tra i minimi e i massimi di tariffa non è data
alla CEF facoltà di modifica: il potere di discrezionalità del primo giudice,
purché si muova tra i dati numerici imposti dalla OTLEF, sfugge infatti alla
cognizione dell'autorità d'appello (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 333
con riferimenti). In concreto l'importo di fr. 500.-- coincide con il limite
massimo consentito e, come tale, non è suscettibile di essere diminuito.
-
Ai
sensi dell'art. 62 cpv.1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il
rigetto dell'opposizione ex combinati art. 82 e 25 n. 2 lett. a LEF, il giudice
può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento
di un'equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b
e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere
assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato
nella decisione; sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale
si è poi espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità - nelle
procedure sommarie in materia di esecuzione - comprende anche le spese
derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell'equa indennità ha
luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che
si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto
riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e
rif. ivi). Ex art. 18 cpv.1 TOA per le procedure sommarie previste dalla LEF
l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9
TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20'000.--. In considerazione del valore di
causa (fr. 29'804.25.--), della natura della disputa, come pure del tempo
impiegato in termini di razionalità, l'indennità calcolata in fr. 1'500.-- in
prima sede appare eccessiva e deve essere ridotta a fr. 800.--.
-
L’appello
30 aprile 1998 __________ va di conseguenza accolto.
Per
le peculiarità della fattispecie e ritenuto che l'accoglimento dell'appello è
dovuto a un palese errore del giudice di prime cure, non imputabile in alcun
modo alla parte appellata, si giustifica di prescindere dal prelevare la tassa
di giustizia (cfr. anche Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 145). Per le stesse ragioni non si assegnano
indennità d'appello, il precettante non essendosi opposto al gravame.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
86 CPC e 82 LEF,
pronuncia
I L’appello
30 aprile 1998 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 aprile 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
è così riformata:
"1. L'istanza
13 gennaio 1998 di ____________________ è accolta. Di conseguenza è rigettata
in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UEF
di Locarno limitatamente a fr. 29'804.25 oltre interessi al 5% dal 1° giugno
1997 su fr. 12'000.--, dal 1° agosto 1997 su fr. 12'000.-- e dal 1° ottobre su
fr. 5'804.25.
- La
tassa di giustizia in fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di ____________________ con l'obbligo di rifondere a __________ fr.
800.-- a titolo di indennità."
II. Per
il presente giudizio non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano
indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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