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14.1998.00039 ΓÇó Ex parte conservatory measures in recognition of foreign bankruptcy
14.1998.00039Altro tribunale8 apr 1998Granted
The Ticino Court of Appeal’s debt-enforcement and bankruptcy chamber decided ex parte on an application for recognition of a foreign bankruptcy and for conservatory measures. It did not finally decide recognition, but found that the foreign bankruptcy request appeared prima facie capable of recognition and that assets in Ticino had been made sufficiently plausible. It therefore ordered an immediate freeze of the debtor’s bank relationship and other assets at the identified bank, together with a general prohibition on disposing of assets in Ticino. The court also charged the procedural fee to the bankruptcy estate, to be advanced by the applicant.
Art. 168 LDIP; art. 170 LEF; art. 513 CPC; conservatory measures pending recognition of a foreign bankruptcy decree. Pending an application for recognition of a foreign bankruptcy, the court may, on request and ex parte, order the protective measures deemed necessary to safeguard creditors if the applicant renders at least plausible both the presence of assets within the forum and the likelihood that the foreign bankruptcy decree may be recognized. Given the provisional nature of the review, the court applies strict scrutiny where the indications are tenuous. Suitable measures may include blocking bank accounts and other assets and imposing a general prohibition on disposal of property in the canton. Costs are borne by the bankruptcy estate requesting the measures.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00039
Data decisione, Autorità: 08.04.1998, CEF
Incarto n. 14.98.00039
Lugano 8 aprile 1998/MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 4/6 aprile 1998 dalla
contro
chiedente:
Nel merito della richiesta di riconoscimento:
Nel merito della richiesta di misure conservative da adottare in via supercautelare:
nonché è ordinato il blocco presso la spettabile __________, di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca appartenenti, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale e/o di comodo, al fallito __________,
con relativo divieto di disporre assortito dalle comminatorie di legge.
In tutti i casi:
Ed ora sui chiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con l’istanza 4 aprile 1998 . chiede il riconoscimento in __________ del surriferito “ ” e l’adozione in via supercautelare di provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP e art. 170 LEF;
che per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in __________, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP), prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della massa fallimentare siti in __________;
che l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16; P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
che per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei provvedimenti conservativi secondo l’art. __________ LDIP (art. 513 cpv.1 CPC), ritenuto che l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di Camera di consiglio (art. 513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);
che per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli art. __________ LEF, sempre che l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa essere riconosciuto (cfr. J. Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15; D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, pag. 110);
che l’istante afferma esservi beni appartenenti al fallito a __________, in particolare crediti relativi a conti intestati a __________ presso la __________, e meglio i conti elencati nel petitum sopra riportato (cfr. istanza, pag. 3,4);
che tali riferimenti, benché relativamente generici e contenuti in affermazioni di parte, possono bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP, risultando per il resto l’istanza di riconoscimento, a un esame prima facie e con riserva di ulteriori accertamenti, non sprovvista di possibilità di accoglimento, pur dovendo evidenziare come ci si trovi di fronte a tenui indizi che impongono rigore nell'adozione dei provvedimenti conservativi;
che con l’istanza in esame si chiedono misure conservative facendo riferimento all’art. 170 LEF, secondo cui “il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori”;
che siffatta norma lascia un ampio potere di apprezzamento all’autorità chiamata ad ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad opera del fallito;
che a questo stadio di procedura possono risultare adeguati e necessari allo scopo citato sia il blocco dei conti e di ogni altro avere intestati al fallito presso la __________ purchè risulti con chiarezza la titolarità di __________, che il divieto generale al fallito di disporre di suoi beni in __________;
che le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27, 29 e166 ss. LDIP, 168 LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC
decreta:
L’ istanza per provvedimenti conservativi, inaudita parte, del 4 aprile 1998 è accolta.
Presso __________, è ordinato il blocco dei conti di cui è __________ in particolare dei conti:
nonché di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale, __________.
2.1. Si rende attenta la __________, che l’art. 169 CP stabilisce che:
“Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di oggetti pignorati, sequestrati o compresi in un inventario della procedura di esecuzione, di fallimento o di ritenzione, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile tali oggetti, è punito con la detenzione.”
di disporre in qualsiasi modo dei beni, crediti o altri averi di sua proprietà rispettivamente a lui intestati siti in __________, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all’art. __________ CP che recita:
“ Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l’arresto o con la multa.”
La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 500.--, da anticipare dall'istante, è a carico della Massa del fallimento __________.
Intimazione a:
e con istanza 4 aprile 1998 a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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