Bankruptcy annulled after proof of prior payment

14.1997.89Altro tribunale11 ago 1997Modified

Sintesi

The creditor had requested bankruptcy of the company. After the first-instance bankruptcy declaration, the company appealed and produced an enforcement-office receipt showing full payment before the declaration. The appellate court accepted this new document as admissible under Art. 174 LEF because the fact predated the first-instance decision. It therefore annulled the bankruptcy declaration. The court also allocated the first- and second-instance fees to the appellant company and did not award indemnities.

Regest

Art. 174 cpv. 1 LEF; noven im Berufungsverfahren gegen den Konkursentscheid; der Schuldner kann in zweiter Instanz Tatsachen geltend machen, die sich vor dem erstinstanzlichen Entscheid verwirklicht haben. Weist er mit Urkunden nach, dass die Konkursforderung samt Zinsen und Kosten vor der Konkurseröffnung getilgt war, ist die Konkurseröffnung aufzuheben. Die Beweisführung durch eine Zahlungsbestätigung des Betreibungsamtes genügt, sofern sie die vollständige Erfüllung vor dem Deklarationszeitpunkt belegt. Kostenerlass oder Entschädigung setzt ein entsprechendes Begehren bzw. die gesetzlichen Voraussetzungen voraus.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.89

Data decisione, Autorità: 11.08.1997, CEF

Incarto n. 14.97.00089

Lugano 11 agosto 1997/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 14 maggio 1997 presentata da


patr. dall'avv. __________

contro


sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 giugno 1997 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”.

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 7 luglio 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 10/15 luglio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 14 maggio 1997 l’ing. __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 2’930.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio dell’11 giugno 1997 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 13 giugno 1997 in cui l’Ufficio esecuzione di Lugano ha confermato il pagamento di Fr. 3’313.80 a saldo dell’esecuzione n. __________ (doc. A).

D. Con osservazioni 28 luglio 1997 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame, protestate le spese sia esecutive che di prima e seconda sede, così come le ripetibili.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità alla parte appellata, vista la sua soccombenza e nemmeno all’appellante, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 23 giugno 1997 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00448, nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione: – __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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