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14.1997.69 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal; appellant bears costs
14.1997.69Altro tribunale11 mag 1998Withdrawn
The appellant withdrew the appeal against the first-instance order granting provisional removal of opposition in debt-enforcement proceedings. The appellate court therefore struck the appeal from the docket as moot. Relying on settled case law, it held that the party rendering the proceedings moot normally bears the costs, unless the parties agree otherwise. Because the parties agreed to compensate ripetibili, no indemnity was awarded, and the CHF 300 appellate fee remained at the appellant’s expense.
Withdrawal of an appeal in debt-enforcement proceedings renders the appellate proceedings moot and leads to striking out of the case; costs follow the principle that the party causing mootness is liable, unless the parties agree on another allocation. Where the parties agree to offset recoverable costs, no indemnity is to be awarded (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.69
Data decisione, Autorità: 11.05.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00069
Lugano 11 maggio 1998/ FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 dicembre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 settembre /21 novembre 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 6 maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 2'441'274.-- oltre interessi al 3,5% dal 1.12.1995 e per fr. 25'429.95 oltre a fr. 410.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 maggio 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 12 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 30 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili si giustifica di non assegnare indennità e di caricare le spese all'appellante;
pronuncia
L’appello 20 maggio 1997 di ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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