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14.1997.58 ΓÇó Appeal struck out after bankruptcy
14.1997.58Altro tribunale10 ago 1999Withdrawn
The Ticino Court of Appeal, Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber, held that the appeal against the provisional lifting of objection had become moot after the debtor entered bankruptcy proceedings and the company was later deregistered. Relying on Art. 206(1) DEBA, the court struck the appeal from the docket and ordered no further costs or indemnities.
Art. 206 cpv. 1 LEF; effetti del fallimento sulla procedura esecutiva pendente e sopravvenuta carenza d’oggetto del gravame. Con l’apertura del fallimento le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non possono essere promosse nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Se, in seguito, la procedura è chiusa e la società è radiata dal registro di commercio, il ricorso contro una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione diviene privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli; per le particolarità del caso può essere rinunciato a spese e indennità.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.58
Data decisione, Autorità: 10.08.1999, CEF
Incarto n. 14.97.00058
Lugano 10 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 1997 da
(patr. dall’avv.
contro
(patr. dall’avv.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5 febbraio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 aprile 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 30 aprile 1997 ha chiesto la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 4 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
con decisione 1. luglio 1997 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento della __________
il 4 febbraio 1999 l’Ufficio fallimenti di Lugano ha comunicato che il fallimento della __________ è in fase di liquidazione e che la __________ ha insinuato un credito di fr. 160’000.–;
rilevato che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (Heiner Wohlfart, in Kommentar zum SchkG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 11 ad art. 206 LEF);
considerato come in seguito alla chiusura del fallimento, la ragione sociale __________ è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio (FUSC 6 agosto1999 p. 5349);
considerato come la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare ulteriori spese e non si assegnano indennità;
pronuncia: 1. L’appello 30 aprile 1997 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
Non si prelevano ulteriori spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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