Bankruptcy annulled after proof of payment before declaration

14.1997.57Altro tribunale10 giu 1997Modified

Sintesi

The debtor appealed against a first-instance bankruptcy declaration and argued for the first time on appeal that it had already paid the debt before the judgment. It produced a dated receipt confirming payment in full. The appellate court held that this was sufficient documentary proof of extinction of the debt before the declaration of bankruptcy. The appeal was therefore upheld and the bankruptcy annulled. Court fees of both instances, as well as the bankruptcy office costs, were charged to the appellant, and no compensation was awarded.

Regest

Art. 172 no. 3 and Art. 174 para. 1 SchKG; bankruptcy declaration and new facts on appeal. If the debtor proves by documents that the claim, including interest and costs, was extinguished before the bankruptcy judgment, the bankruptcy must be refused or annulled. In appeal proceedings, facts occurring before the first-instance decision may still be invoked; a payment receipt may constitute sufficient documentary proof of prior discharge (consid. 1-2). Costs may be charged to the debtor who did not appear before the first judge (consid. 3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.57

Data decisione, Autorità: 10.06.1997, CEF

Incarto n. 14.97.00057

Lugano 10 giugno 1997/B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 febbraio 1997 presentata da


contro

__________;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 aprile 1997 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della __________a far tempo da venerdì 25 aprile 1997 alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 28 aprile 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 5 maggio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 26 febbraio 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 22’554.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 16 aprile 1997 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta datata 24 aprile 1997 della __________, la quale conferma di avere ricevuto l’importo di fr. 23’4334.-- a saldo fatture e pratica d’incasso (doc. A).

Considerato

in diritto:

  1. Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni della notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato al considerando C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato sulla base dell'art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia

I. L’appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 25 aprile 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________, nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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