Bankruptcy annulled because debt extension was proven

14.1997.4Altro tribunale6 mar 1997Granted

Sintesi

The debtor appealed a bankruptcy judgment from the Lugano District Court, arguing that before the first-instance decision the creditor had granted a payment extension and that the first installment had been paid. The appellate court accepted the documents filed on appeal as sufficient proof of the extension, held that such pre-decision facts may be considered under Art. 174(1) SchKG, and annulled the bankruptcy declaration. The appeal was therefore allowed. Court fees of both instances were charged to the appellant, and no indemnity was awarded.

Regest

Art. 172 no. 3 and Art. 174(1) SchKG; appeal against bankruptcy declaration and proof of granted debt extension: a bankruptcy petition must be dismissed where the debtor documents that the creditor granted a payment extension before the first-instance judgment. On appeal, facts arising before the first-instance decision may be invoked and evidenced for the first time (consid. 1-2). Documentary proof of a signed extension agreement and a receipt for partial payment is sufficient to establish the extension and requires annulment of the bankruptcy declaration. Costs may be charged to the appealing debtor under the applicable bankruptcy-cost rules where the debtor failed to appear at first instance (consid. 3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.4

Data decisione, Autorità: 06.03.1997, CEF

Incarto n. 14.97.00004

Lugano 6 marzo 1997/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 11 novembre 1996 presentata da


Contro


patr. da: __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 1997 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9 gennaio 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 13/22 gennaio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 11 novembre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 10’100.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio dell’11 dicembre 1996 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di aver concluso il 2 dicembre 1996 un accordo con la creditrice con il quale è stata concordata una dilazione di pagamento e di avere pagato la prima rata di Fr. 2’000.-- entro il termine fissato, producendo l’accordo sottoscritto dalla creditrice e la ricevuta per il pagamento della prima rata (doc. B e C).

Considerato

in diritto:

  1. Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Ex art. 174 cpv. 1LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente della concessione di una dilazione da parte della creditrice ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

PRONUNCIA

I. L’appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 1997 pronunciata dalla Pretore di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.96.01207, nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________.

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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