Bankruptcy annulled on proof of prior payment

14.1997.15Altro tribunale26 mar 1997Modified

Sintesi

The creditor sought the debtor's bankruptcy for CHF 1,090. The first-instance court declared bankruptcy, but on appeal the debtor produced a creditor letter stating that the request was withdrawn after full payment. The appellate court held that this document was sufficient proof that the debt had been extinguished before the bankruptcy declaration, so the bankruptcy was annulled. The appeal succeeded, but all court fees and bankruptcy office costs were charged to the appellant, and no indemnity was awarded.

Regest

Art. 174 cpv. 1 LEF; prova del pagamento anteriore alla dichiarazione di fallimento in sede di appello: l’autorità superiore può tener conto di fatti nuovi intervenuti prima della decisione di primo grado. Se il debitore documenta che il credito, comprensivo di interessi e spese, era già estinto prima della declaratoria, il fallimento dev’essere annullato. Una dichiarazione del creditore che ritiri l’istanza in seguito al pagamento totale costituisce prova sufficiente dell’avvenuto adempimento. Le spese possono essere poste a carico del debitore rimasto contumace in prima sede (consid. 1-3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.15

Data decisione, Autorità: 26.03.1997, CEF

Incarto n. 14.97.00015

Lugano 26 marzo 1997/B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 6 dicembre 1996 presentata da


contro


(patrocinata dall’avv. __________)

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 febbraio 1997 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 4 febbraio 1997 alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 10 febbraio 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 13/14 febbraio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 6 dicembre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 1’090.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 29 gennaio 1997 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 4 febbraio 1997 della creditrice con la quale essa dichiara di ritirare la domanda di fallimento, in seguito al pagamento totale dell’esecuzione (doc. B).

Considerato

in diritto: 1. Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello è accolto

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 4 febbraio 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione n 5, inc. FA.96.01330, nei confronti della ____________________è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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