Bankruptcy annulment denied for lack of proof of solvency

14.1997.131Altro tribunale27 feb 1998Dismissed

Sintesi

The debtor appealed a Lugano bankruptcy judgment, arguing that he had paid the creditor after the first-instance declaration of bankruptcy. He produced proof of payment dated 25 November 1997 but no documents showing solvency. The Cantonal bankruptcy chamber held that post-decision payment is a new fact that can be considered on appeal only if the debtor also makes solvency credible. Because that condition was not met, the appeal was dismissed, the bankruptcy declaration was confirmed in effect, and the appellant was ordered to bear the court fee.

Regest

Art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF; annullamento della dichiarazione di fallimento in sede d'impugnazione: i nova sopravvenuti dopo la pronuncia di fallimento sono presi in considerazione solo se il debitore prova documentalmente l'estinzione del debito, interessi e spese, e rende verosimile la propria solvibilità. Il pagamento successivo alla decisione costituisce vero nova, ma non basta da solo. La solvibilità è presupposto cumulativo e non può essere supplita dalla sola quietanza; in difetto, l'autorità superiore respinge l'appello e il fallimento resta efficace (consid. 1-2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.131

Data decisione, Autorità: 27.02.1998, CEF

Incarto n. 14.97.00131

Lugano 27 febbraio 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 6 ottobre 1997 presentata da


contro


patr. da: __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 14 novembre 1997 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da venerdì 14 novembre 1997, alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 25 novembre 1997 ne ha postulato l’annullamento;

richiamata l’ordinanza presidenziale 26/27 novembre 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 6 ottobre 1997 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 2’302.15 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 5 novembre 1997 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito, producendo una ricevuta ed una lettera 25 novembre 1997, in cui la __________ conferma il pagamento effettuato lo stesso giorno di Fr. 3’711.15 a saldo del credito oltre a interessi e spese, vantato nei confronti di __________. Per quel che riguarda la sua solvibilità, l’appellante si è riservato di produrre la necessaria documentazione.

Considerato

in diritto:

a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.

L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio - echte nova, in contrapposizione agli pseudonova (unechte nova) - solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 433 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994).

b) In casu l’appellante ha prodotto una ricevuta ed uno scritto della __________ confermanti il pagamento di Fr. 3’711.15 a saldo del credito vantato nei suoi confronti, effettuato il 25 novembre 1997.

Essendo il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 14 novembre 1997 trattasi di un fatto nuovo autentico, per cui il debitore avrebbe dovuto pure rendere verosimile la sua solvibilità. L’appellante non ha tuttavia prodotto alcun documento in merito. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto della solvibilità, di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.

  1. L’appello 25 novembre 1997 di __________ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.

La tassa di giustizia è a carico dell’appellante.

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia

  1. L’appello 25 novembre 1997 di __________, è respinto.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da


  1. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata da __________, resta suo carico.

  2. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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