Appeal dismissed: bankruptcy not annulled without proof of solvency

14.1997.13Altro tribunale28 ago 1997Dismissed

Sintesi

The creditor sought the debtor's bankruptcy. The first instance declared bankruptcy, and the debtor appealed, submitting a postal receipt showing payment made after the bankruptcy judgment. The appellate court held that post-judgment payment is a genuine new fact, but annulment under Art. 174(2)(1) SchKG also requires the debtor to make solvency plausible with documents. Because the debtor produced no evidence of solvency and did not even assert it, the appeal was dismissed, the bankruptcy was confirmed effective from 5 September 1997, costs of CHF 120 were left to the appellant, and publication was ordered.

Regest

Art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF; annullamento della dichiarazione di fallimento in appello per pagamento sopravvenuto e solvibilità verosimile. I nova autentici intervenuti dopo la pronuncia di fallimento sono considerati dall’autorità superiore solo se il debitore li fa valere espressamente e li prova documentalmente, adempiendo cumulativamente anche la verosimiglianza della solvibilità. Il semplice pagamento del debito, interessi e spese non basta; in difetto di prova della solvibilità, la dichiarazione di fallimento non può essere annullata (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.13

Data decisione, Autorità: 28.08.1997, CEF

Incarto n. 14.97.00013

Lugano 28 agosto 1997 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Marisa Baur-Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 19 novembre 1996 presentata da


contro


sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 5 febbraio 1997 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 5 febbraio 1997 alle ore 14.00.

2./3./4. omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 8 febbraio 1997 ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 12/13 febbraio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 19 novembre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 1’696.35 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 15 gennaio 1997 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito, producendo una ricevuta datata 8 febbraio 1997.

Considerato

in diritto

a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.

L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio - echte nova, in contrapposizione agli pseudonova (unechte nova) - solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 433 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994).

b) In casu l’appellante ha prodotto una ricevuta postale datata 8 febbraio 1997 (v. esito ricerca postale) concernente il pagamento dell’importo di Fr. 1’810.-- alla __________.

Essendo il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 5 febbraio 1997 trattasi di un fatto nuovo autentico, per cui il debitore avrebbe dovuto pure rendere verosimile la sua solvibilità. L’appellante non solo non ha prodotto alcun documento in merito, ma nemmeno ha sostenuto di essere solvibile. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto della solvibilità, di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.

  1. L’appello 8 febbraio 1997 della __________ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.

La tassa di giustizia è a carico dell’appellante.

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia

  1. L’appello 8 febbraio 1997 della __________, è respinto.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ o, a far tempo da

venerdì 5 settembre 1997 alle ore 10.00

  1. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla __________, resta suo carico.

  2. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

  3. Intimazione: - __________

  • Ufficio fallimenti di Lugano

  • Ufficio esecuzione di Lugano

  • Ufficio dei registri di Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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