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Numero d'incarto:
14.1997.126
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00126
Lugano
18 dicembre 1997
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 23 giugno
1997 da
contro
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con
sentenza 12 novembre 1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da oggi alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 12 novembre 1997 dalla __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 14 novembre 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 giugno
1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr.
5’347.60.-- oltre interessi e spese.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’8 luglio 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta 11 novembre 1997 sottoscritta dalla creditrice in
merito al pagamento di Fr. 7’895.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n.
__________ (doc. A).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 12 novembre
1997 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è
così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 12 novembre 1997
pronunciata dal Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud, inc. EF.
__________, nei confronti della __________ o, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della
__________.
-
Le spese dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
__________.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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