AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.125
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00125
Lugano
18 settembre 1998
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 settembre
1997 da
rappr.
dalla __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 18 agosto/2 settembre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 28 ottobre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di
fr. 36’400.-- oltre interessi al 7% dal 1. agosto 1996.
- La tassa di giustizia
in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escussa che con atto 7 novembre 1997 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ del 18 agosto/2 settembre 1997 dell’UE di Lugano la __________
ha __________ per l’incasso di fr. 50’400.-- oltre interessi al 7% dal 1.
maggio 1995, indicando quale titolo di credito: “Affitti dal mese di maggio
1995 al mese di agosto 1997.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione 13 marzo 1993
(doc. E), con cui __________ ha locato all’escussa un appartamento a
__________. Il canone di locazione è stato fissato in fr.1’800.-- mensili, da
pagare anticipatamente. La creditrice pretende il pagamento delle pigioni per
il periodo da maggio 1995 ad agosto 1997 per un importo di fr. 50’400.--, ossia
28 mesi a fr. 1’800.-- al mese.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di compensazione con un
suo credito nei confronti di __________, avendogli essa concesso un prestito di
fr. 100’000.--, che avrebbe dovuto venire rimborsato in 20 rate mensili di fr.
5’500.--. L’escussa ha prodotto un contratto di mutuo 19 marzo 1991 e un contratto
di locazione 1. marzo 1994 concluso con __________, in cui è prevista al punto
23 la compensazione della pretesa dell’escussa derivante dal contratto di
prestito con i canoni di locazione fissati nel predetto contratto per un
periodo di cinque anni (doc. 1).
D. Con
sentenza 28 ottobre 1997 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che con
decreto 17 maggio 1995 è stato pronunciato il fallimento di __________:
L’apertura di fallimento ha comportato un cambiamento della titolarità
giuridica del credito per le pigioni non ancora scadute, nel senso che
all’originario creditore fallito si è sostituita la __________. In prima sede è
stato rilevato che ex art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF una compensazione è in ogni caso
esclusa, mantenendo le disposizioni prese dal locatore la loro efficacia
soltanto fino all’apertura del fallimento. L’opposizione è stata pertanto
rigettata in via provvisoria limitatamente all’ammontare delle pigioni indicate
nel doc. 1 per il periodo da giugno 1995 ad agosto 1997, ossia limitatamente a
fr. 36’400.--. Gli interessi di mora sono stati concessi a far tempo da agosto
1996, data media della decorrenza dei medesimi.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio
sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
c) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
d) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
e) Quale
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione la procedente ha prodotto un
contratto di locazione sottoscritto il 13 marzo 1993 (doc. E) da __________ e
dall’escussa. Da questo documento si evince che l’oggetto locato era costituito
da un appartamento composto da 4 locali, situato al __________piano, interno n.
__________ della __________ in via __________ a __________, che l’appartamento
era adibito ad uso personale, che la durata del contratto di locazione è stata
fissata dal 1. aprile 1993 fino al 1. aprile 1994, per poi continuare per una
durata indeterminata, con facoltà di disdetta previo preavviso di tre mesi, e
che la pigione ammontava a fr. 1’800.-- al mese, da pagare in rate mensili
anticipate.
L’escussa
ha sollevato l’eccezione di compensazione producendo un contratto di locazione
stipulato con __________ t il 1. marzo 1994 (doc. 1), nel quale al punto 23. è
prevista la compensazione delle pigioni per un periodo di cinque anni con un
prestito di fr. 100’000.-- concesso nell’aprile 1991 dall’escussa a __________.
Dall’esame del contratto di locazione doc. 1 risulta che con il predetto
contratto l’escussa ha locato un appartamento di 3 ½ locali al __________
piano, interno n. __________, della __________ a __________, in via __________.
La locazione ha avuto inizio il 1. marzo 1994 con durata determinata e scadenza
inderogabile per il 28 febbraio 1999. Il canone locatizio è stato fissato in
fr. 1’400.--. Orbene dal contratto doc. 1, prodotto da __________ non risulta
che esso sia stato stipulato in sostituzione di quello concluso tra le parti il
13 marzo 1993 (doc. E) e tale sostituzione - contrariamente a quanto ritenuto
in sede pretorile - non è stata nemmeno sostenuta dall’appellante durante
l’udienza di contraddittorio. Pertanto nell’ambito del limitato potere di
cognizione del giudice del rigetto, che non consente l’indagine volta stabilire
quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia
sufficientemente liquida, non può essere semplicemente affermato che il
contratto doc. E è stato annullato e sostituito dal contratto doc. 1. D’altro
canto i citati contratti divergono in diversi punti, sia per quel che concerne
l’ente locato, che la durata del contratto che l’ammontare del canone di
locazione. Di conseguenza l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa
non può essere accolta, riferendosi essa unicamente alle pigioni stipulate con
il contratto di locazione doc. 1, mentre la pretesa della creditrice è fondata
sul contratto di locazione 13 marzo 1993 (doc. E).
Il
doc. E costituisce pertanto valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.
Gli interessi di mora sono tuttavia giustificati unicamente al tasso legale del
5% dal 1. agosto 1996 (art. 104 cpv. 1 CO).
- L’appello
7 novembre 1997 di __________ va quindi parzialmente accolto.
La
tassa di giustizia segue la pressoché totale soccombenza dell’appellante,
mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello
7 novembre 1997 di __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 ottobre 1997 della Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
23 settembre 1997 della __________, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 18 agosto/2
settembre 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr.
36’400.-- oltre interessi al 5% dal 1° agosto 1996.
- La
tassa di giustizia di fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, da anticipare
dall’appellante, è posta a carico di __________.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5,
per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster