Recognition of foreign bankruptcy decree denied for missing requirements

14.1997.101Altro tribunale23 mar 1998Dismissed

Sintesi

The bankruptcy estate applied for recognition in Switzerland of an Italian bankruptcy judgment and, consequentially, for a Swiss secondary bankruptcy. The chamber held that the request did not satisfy the cumulative requirements of Swiss recognition law, notably those concerning competence, finality, enforceability, reciprocity, and the required supporting documents. Because the application was manifestly deficient, it was rejected outright. The court also held that no publication of the refusal decision was necessary, as no protective measures had been ordered. Court fees of CHF 250, already advanced, were charged to the applicant.

Regest

Art. 166 ff. LDIP; recognition of a foreign bankruptcy decree in Switzerland requires cumulative fulfilment of the statutory conditions, in particular foreign competence, proper Swiss standing, enforceability in the state of origin, absence of refusal grounds under Art. 27 LDIP, and reciprocity. Under Art. 29 in conjunction with Art. 167 LDIP, the applicant must also produce a complete authenticated copy of the decision, proof that it is final or no longer subject to ordinary remedies, and, in case of a default decree, proof of proper and timely service. If these requirements are manifestly not met, the application may be rejected immediately. Publication of a refusal decision is unnecessary absent protective measures under Art. 168 LDIP.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.101

Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CEF

Incarto n. 14.97.00101

Lugano 23 marzo 1998 FC/mb/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza 6 agosto 1997 presentata dalla

Massa fallimentare


(rappr. dal curatore del __________)

in materia di riconoscimento di decreto italiano di fallimento ed eventuale conseguente apertura del fallimento secondario svizzero (minifallimento);

esperita l'udienza per la discussione il 17 settembre 1997;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che con l'istanza 6 agosto 1997 di "delibazione in Svizzera della sentenza dichiarativa di fallimento della __________ ", l'avv. __________ ha prodotto per quanto può qui essere di rilievo:

– copia conforme all'originale della sentenza 6 giugno 1996 del Tribunale di Milano, 2. Sezione Civile Fallimenti, che dichiara il fallimento della __________ nomina giudice delegato il dott. __________ e curatore il rag. __________;

– copia conforme all'originale della designazione - ad opera del giudice delegato dott. __________, su istanza del curatore del fallimento rag. __________ - dell'avv. __________ quale patrocinatore in Svizzera della Massa fallimentare __________;

– lettera 14 maggio 1997 della __________ all'avv. __________ in merito all'invito di tenere bloccati "gli averi eventualmente depositati a nome della società __________, con la quale la fallita avrebbe intrattenuto delle relazioni d'affari e che sarebbe debitrice della fallita";

– lettera 11 luglio 1997 dell'avv. __________ che invita l'avv. __________ ad attivarsi in re Fallimento __________;

che la declaratoria estera di decozione è stata resa nelle forme contumaciali, come si evince dal considerando d) della sentenza 6 giugno 1996 del Tribunale di Milano, 2. Sezione Civile Fallimenti, nel senso che "l'imprenditore si trova nello stato d'insolvenza previsto dall'art. 5 L.F. [R. D. 16 marzo 1942, n.267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (Gazzetta Ufficiale __________)], come risulta dall'esistenza di inadempimenti, di decreti ingiuntivi, sostanziale disinteresse dei responsabili della gestione che non hanno ritenuto di comparire davanti all'Autorità giudiziaria per rendere spiegazioni sulla situazione economica dell'impresa";

che all'udienza del 17 settembre 1997 l'avv. __________ ha reso noto che l'avv. __________ "è colui che si occupa a Milano della faccenda e che l'ha incaricato di procedere davanti al Tribunale di Lugano", riconfermandosi nella propria istanza e dichiarando che non vi sono altri documenti da produrre;

che il decreto straniero di fallimento, pronunciato nello Stato di domicilio o della sede del debitore, è riconosciuto in Svizzera a condizione che si realizzino cinque presupposti cumulativi:

a) declaratoria di fallimento pronunciata dall'autorità estera competente (art. 166 cpv.1 periodo introduttivo LDIP);

b) istanza di riconoscimento in Svizzera formulata da chi ne ha diritto (art. 166 cpv.1 periodo introduttivo LDIP);

c) esecutività del decreto straniero di fallimento nello Stato del foro fallimentare principale (art. 166 cpv.1 lett.a LDIP);

d) inesistenza di motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP (art. 166 cpv.1 lett.b LDIP), con il rilievo che l'art. 27 LDIP enumera esaustivamente i cinque motivi di rifiuto al riconoscimento svizzero del decreto straniero di fallimento, di cui quattro si riconducono all'ordine pubblico formale e devono essere fatti valere da chi se ne prevale, mentre la prima previsione legislativa si riferisce alla nozione di ordine pubblico materiale, imponendo l'accertamento d'ufficio che la decisione straniera non sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv.1 LDIP);

e) reciprocità dello Stato estero nel riconoscimento (art. 166 cpv.1 lett.c LDIP);

che all'istanza di riconoscimento, proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatto valere il decreto straniero di fallimento, vanno allegati (per i combinati art. 29 cpv.1 periodo introduttivo e 167 cpv.1 secondo periodo LDIP):

a) un esemplare completo e autenticato della decisione (art. 29 cpv.1 lett.a LDIP, applicabile per il rinvio dell'art. 167 cpv.1 secondo periodo LDIP);

b) un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio ordinario di diritto o è definitiva (art. 29 cpv.1 lett.b LDIP);

c) in caso di decreto contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente e tempestivamente (art. 29 cpv.1 lett.c LDIP);

che l'istanza 6 agosto 1997 di "delibazione in Svizzera della sentenza dichiarativa di fallimento della __________ " disattende manifestamente i presupposti per il riconoscimento in Svizzera del decreto straniero di fallimento principale, in termini che ne impongono la reiezione d’acchito;

che alla Massa fallimentare istante non derivano danni irreparabili da questo pronunciato, atteso che alla crescita in giudicato formale della reiezione per ragioni formali della domanda di riconoscimento di fallimento principale estero non segue l'autorità di giudicato materiale di questa sentenza;

che la Massa fallimentare __________ è pertanto legittimata a riproporre la domanda di riconoscimento corredata dei giustificativi occorrenti;

che non si procede alla pubblicazione della decisione di reiezione della domanda di riconoscimento, non essendo stati ordinati provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP;

richiamati gli art. 27 e 166 ss. LDIP; 361 ss. e 513 CPC

pronuncia: 1. L'istanza 6 agosto 1997 della Massa fallimentare __________ è respinta.

  1. La tassa di giustizia in fr. 250.--, già anticipata, è a carico della Massa fallimentare __________.

  2. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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