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Numero d'incarto:
14.1997.1
Data decisione, Autorità:
21.04.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00001
Lugano
21 aprile 1998
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 agosto
1996 da
(patr.
dall'avv. __________)
contro
(patr. dallo
studio legale __________)
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 31 luglio/6 agosto 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 6
dicembre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta.
1.1. Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla
__________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno, per l'importo
di Fr. 77'916.55 oltre interessi al 5% dal 28 aprile 1993 su Fr. 68'216.55 e
dal 21 maggio 1996 su Fr. 9'700.--, nonché Fr. 100.-- di spese esecutive.
- Le
spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 260.-- sono poste a carico
della convenuta, la quale rifonderà a controparte l'importo di Fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 dicembre 1996
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 23 gennaio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 2/7 gennaio 1997 l’istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 31 luglio/6 agosto 1996 dell'UEF di Locarno __________ ha
escusso __________ per l'incasso di Fr. 73'505.45 oltre interessi al 5% dal 28
aprile 1993 e Fr. 10'305.15 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 1996, indicando
quali titoli di credito "sentenza 30.8.1995 Pretura di Locarno-Città"
e "sentenza 8.3.1996 Tribunale d'appello". L'escussa ha interposto
tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. __________
fonda la sua pretesa sulla decisione 30 agosto 1995 del Pretore di Locarno-Città
(doc. B) che condanna l'escussa al risarcimento del creditore procedente per
licenziamento immediato ingiustificato (calcolato in Fr. 47'405.45 lordi, meno
gli oneri sociali di legge, più interessi al 5% dal 28 aprile 1993, per salari
dovuti, oltre a un'indennità di Fr. 26'100.-- più interessi al 5% dal 28 aprile
1993), al pagamento dei 5/6 delle spese e della tassa di giudizio fissata in
Fr. 3'000.--, nonché al pagamento di complessivi Fr. 5'200.-- per ripetibili,
rispettivamente sulla decisione 8 marzo 1996 della II CCA del Tribunale
d'appello (doc. C) che ha respinto l'appello dell'escussa contro il giudizio
pretorile condannandola al pagamento di Fr. 2'000.-- per ripetibili d'appello.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa si è opposta all'istanza di rigetto, asseverando
in sostanza da un lato l'assenza di un valido titolo ex art. 81 cpv. 1 LEF per
le spese di giustizia relative alla procedura di primo grado, dall'altro lato,
relativamente agli importi per complessivi Fr. 73'505.45 riconosciuti a titolo
di risarcimento, l'estinzione del debito; a mente di __________ l'escutente
sarebbe infatti già stato soddisfatto dalla compagnia di assicurazioni presso
la quale era stato assicurato dall'escussa contro le conseguenze economiche di
un impedimento al lavoro per motivi inerenti alla sua persona intervenuto senza
sua colpa; ora, accettando __________ che il salario gli venisse corrisposto
dall'assicurazione al posto del suo datore di lavoro, si sarebbe concretizzata
una "vera e propria assunzione del debito" in conformità all'art. 176
CO "dove il creditore () ha accettato i pagamenti dell'assuntore
()"; avendo __________ già versato a __________ complessivamente
Fr. 130'500.--, le pretese di quest'ultimo nei confronti del datore di lavoro
escusso sarebbero ormai estinte. Ad ogni modo in relazione all'importo di Fr.
47'405.45, l'opposizione al PE andrebbe mantenuta, e conseguentemente l'istanza
respinta, nella misura degli oneri sociali da porre in deduzione.
D. Con
sentenza 6/9 dicembre 1996 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha
parzialmente accolto l'istanza, non riconoscendo nella sentenza 30 agosto 1995
un valido titolo di rigetto per le spese giudiziarie nella procedura di prima
istanza, in quanto non indicate nel relativo dispositivo, rispettivamente
confermando, in relazione al credito di Fr. 47'405.45, l'opposizione nella
misura di Fr. 5'088.90 quali oneri sociali legali; per il resto ha respinto le
eccezioni dell'escussa, ritenendo in particolare non più ammissibile proporre
nella procedura sommaria di rigetto l'eccezione dell'estinzione del debito da
parte della compagnia assicurativa, in quanto siffatta eccezione avrebbe già
potuto essere sollevata in via subordinata nell'ambito della precedente
procedura ordinaria culminata con la sentenza 30 agosto 1995. In conclusione il
Pretore ha quindi rigettato in via definitiva l'opposizione al PE n.
__________nella misura di Fr. 77'916.55 oltre interessi al 5% dal 28 aprile
1993 su Fr. 68'216.55 (pari a Fr. 47'405.45 - Fr. 5'088.90 di oneri sociali +
Fr. 26'100.--) e dal 21 maggio 1996 su Fr.
9'700.--.
E. Contro
il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa affermando che a
torto il Pretore ha respinto l'eccezione di estinzione del debito; __________
sostiene in particolare l'impossibilità di sollevare nel merito l'avvenuta
estinzione del debito poiché ciò sarebbe equivalso ad ammettere il debito.
L'appellante afferma inoltre che il rigetto definitivo dell'opposizione non può
essere comunque accordato in quanto il credito di __________ non sarebbe
esigibile.
Considerato
in
diritto: 1. a) A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF "se
il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della
Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo
la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero dimostri che è prescritto".
b) Estinzione
del debito, proroga del pagamento o prescrizione devono essere intervenute dopo
l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio, l'eccezione di estinzione avrebbe
potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non
può più essere avanzata in sede di rigetto (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81 LEF).
c) La
prova documentale deve essere rigorosa, non è sufficiente rendere verosimile un
motivo di estinzione, esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed
univoci (cfr. DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit. n. 3 ad art. 81 LEF).
d) In
concreto la sentenza pretorile 6 dicembre 1996 (doc. B) e quella del Tribunale
d'appello 8 marzo 1996 (doc. C) costituiscono un titolo di rigetto definitivo.
La presunta assunzione di debito ex art. 176 CO da parte della __________ è avvenuta
il 1° gennaio 1993, da quel momento infatti la compagnia di assicurazioni ha
dichiarato di aver versato le indennità mensili direttamente a __________ e ha
continuato a farlo fino al 31 agosto 1994 (cfr. doc. 4). La presunta estinzione
del debito stabilito nella sentenza pretorile 30 agosto 1995 si è verificata
ben prima di quella data e non può quindi più essere sollevata. Si noti che l'appellante
non ha mai sostenuto di aver saputo solo più tardi del pagamento diretto, il
fatto sarebbe quindi potuto essere portato a conoscenza del giudice di merito
con gli allegati scritti o, in seguito, tramite un'istanza di assunzione suppletoria
di prove. Ciò non è avvenuto e quindi il giudice del rigetto, rettamente, non
ha considerato l'eccezione di estinzione.
Il
fatto che nella causa per mercedi e salari __________ sostenesse la tesi della
legittimità del licenziamento immediato non le impediva comunque di far valere,
in via subordinata, la presunta estinzione del debito. Ciò non avrebbe implicato
l'ammissione di alcunché. Si contraddice l'appellante quando afferma di non
aver potuto far valere l'estinzione del debito per non risultare acquiescente
e, poche righe dopo, sostiene che "se la causa ordinaria fosse stata
vinta dalla ricorrente, quell'assicurazione avrebbe ripetuto gli importi
versati al __________, siccome non dovuti (licenziamento per motivi
gravi)" (atto di appello, p. 6. 1° e 3° capoverso). Se fosse prevalsa
la tesi principale di __________, __________ avrebbe eventualmente potuto
ripetere quanto indebitamente versato, nel caso contrario il giudice avrebbe
dovuto chinarsi sull'eccezione di estinzione sollevata in via subordinata, ciò
in ogni caso senza che la posizione processuale del datore di lavoro ne
risultasse danneggiata.
e) Nemmeno
la tesi dell'inesigibilità del credito stabilito in sentenza può essere
seguita. Il giudice di merito non ha posto alcuna condizione per l'obbligo di pagamento
di __________. Non spetta certo a questa Camera stabilire se avrebbe dovuto
farlo. Il credito era quindi perfettamente esigibile al momento della domanda
di esecuzione.
-
Sulla
base del doc. 5 è possibile risalire alle trattenute da effettuare per i primi
7 mesi del 1993: 5,05% per l'AVS, 1% per AD (aumentata dal 1° gennaio 1993),
1,4125% per l'INSAI NP e Fr. 254.15 mensili per la Cassa pensione. Ritenuto che
per i residui di salario di novembre e dicembre 1992 va considerato che le
trattenute siano già state effettuate e che gli assegni familiari non vanno
considerati, l'importo base su cui calcolare gli oneri sociali ammonta a Fr.
44'353.05 (47'405.45 - 523.25 - 149.15 - [340 x 7]). Il totale delle deduzioni
è quindi di Fr. 5'088.90 che, sottratto all'importo lordo, dà Fr. 42'316.55,
cui vanno aggiunti Fr. 26'100.-- già al netto e Fr. 9'700.-- di tassa di
giustizia e ripetibili. L'importo coperto da titolo di rigetto definitivo è
quindi di Fr. 78'116.-- oltre interessi, esso è stato rettamente determinato
nella sentenza appellata se si esclude un lieve errore per difetto di Fr.
200.-- che non può però in questa sede venir corretto ostandovi il divieto
della reformatio in peius (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 334 e riferimenti).
-
L’appello
23 dicembre 1996 di __________ va di conseguenza integralmente respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
81 LEF,
pronuncia: 1. L’appello
23 dicembre 1996 di __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 390.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr.
600.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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