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Numero d'incarto:
14.1996.96
Data decisione, Autorità:
18.11.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00096
Lugano
18 novembre 1996
/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa, Giani (quest’ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali,
assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura fallimentare
dipendente dall’istanza 9 settembre 1996 presentata da
Contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 ottobre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La
tassa di giustizia di Fr. 80.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo
carico.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ che ne ha postulato l’annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
in
fatto
A. Con
istanza 9 settembre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della
__________ sulla base del PE n. __________. Questo è stato emesso il 12 giugno
1995 e notificato il 20 giugno 1995 alla debitrice, che vi ha interposto
opposizione. Il 28 dicembre 1995 la creditice ha presentato istanza di rigetto.
Con decreto 12 febbraio 1996 la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha stralciato la causa dai ruoli per
intervenuto ritiro dell’opposizione, la debitrice essendosi impegnata a versare
Fr. 1’000.-- per la fine di ogni mese, a partire da fine febbraio 1996 e fino a
estinzione del debito e la creditrice a non proseguire nell’esecuzione fintanto
che i versamenti mensili venivano effettuati regolarmente.
B. All’udienza
di contraddittorio l’escussa non è comparsa.
C. Con
sentenza 17 ottobre 1996 la Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l’istanza argomentando che il diritto di chiedere il fallimento si
estingue con il decorso di un anno dalla notifica del precetto esecutivo. In
prima sede è stato ritenuto che nonostante la sospensione del decorrere del
termine durante la procedura di rigetto dell’opposizione, l’istanza di
fallimento è manifestamente tardiva.
D. Contro
la sentenza pretorile si è aggravata la __________ sostenendo di avere agito
tempestivamente.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 166 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della
comminatoria, il creditore, producendo tale documento e il precetto, può
chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
Tale
diritto si estingue con il decorso di un anno dalla notificazione del precetto.
Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno
in cui l’azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.
L’art.
166 cpv. 2 LEF deve prevenire un prolungamento smisurato della durara
dell’esecuzione con la scadenza di quest’ultima che colpisce il creditore che
si disinteressa della procedura esecutiva. La perenzione dell’esecuzione è la
sanzione per l’inazione del creditore, ragione per cui il termine è sospeso per
il tempo che dura l’istanza tendente a far rigettare l’opposizione interposta
dal debitore. Il termine ricomincia a decorrere a svantaggio del creditore,
solo allorquando egli, dopo aver ottenuto una decisione esecutiva, non ne fa
uso per chiedere il proseguimento dell’esecuzione. Orbene il creditore può
ottenere l’emissione di una comminatoria di fallimento solo dimostrando con un
titolo l’avvenuto rigetto dell’opposizione. Pertanto il termine di perenzione
resta sospeso fintanto che il creditore non ha la facoltà di ottenere una
dichiarazione autentica che stabilisca il carattere definitivo ed esecutivo del
giudizio rigettante l’opposizione (cfr. DTF 113 III 122, 106 II 55; Kurt Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 36 n. 8-10
p. 286-287).
b) Il
PE n. __________ è stato emesso il 12 giugno 1995 e notificato il 20 giugno
1995 alla debitrice, che ha interposto opposizione. Il 28 dicembre 1995 la
__________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione, per cui dalla notificazione
del PE al giorno della presentazione dell’istanza di rigetto sono trascorsi 190
giorni. La procedura di rigetto dell’opposizione è stata stralciata dai ruoli
il 12 febbraio 1996, la creditrice si è tuttavia impegnata a non proseguire
l’esecuzione, fintanto che i concordati pagamenti mensili da parte della
debitrice fossero stati effettuati regolarmente. Il termine di un anno ha
quindi ripreso a decorrere solo al momento della sua domanda di proseguire
l’esecuzione presentata all’UE di Lugano in seguito al mancato pagamento delle
predette mensilità - restato incontestato -, e pertanto dal 20 maggio 1996, per
estinguersi l‘11 novembre 1996, considerati i 190 giorni già decorsi dalla
notifica del PE alla presentazione dell’istanza di rigetto. L’istanza di
fallimento 9 settembre 1996 è pertanto stata presentata entro il termine di un
anno.
- L’appello
21 ottobre 1996 della __________ va quindi accolto e di conseguenza la sentenza
pretorile annullata. L’incarto è retrocesso alla Pretore perchè si pronunci in
merito alla domanda di fallimento.
Per
le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia,
mentre non si assegnano indennità in mancanza di domanda in tal senso (art. 52,
54, 67 e 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 166 CO
pronuncia
- L’appello
21 ottobre 1996 della __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza la sentenza 17 ottobre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata.
1.2. L’incarto
è retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, perché si
pronunci in merito alla domanda di fallimento.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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