Provisional opposition rejection upheld for loan debt

14.1996.90Altro tribunale27 feb 1998Dismissed

Sintesi

The debtor appealed a first-instance decision granting provisional removal of opposition based on a 1993 written loan agreement. He argued that the creditor's interest claims went beyond the contract, especially after alleged early repayment. The appellate court held that the contract, the undisputed transfer of the loan, and the creditor's detailed calculations were sufficient for Art. 82 LEF. It found that the debtor's objections required a deeper accounting review unavailable in provisional opposition proceedings and should be raised in a separate action. The appeal was dismissed, the lower court judgment was confirmed, and the appeal fee was imposed on the appellant.

Regest

Art. 82 LEF; provisional removal of opposition based on a written loan agreement. A loan contract constitutes a debt acknowledgment for the repayment claim when it is written, the transfer of the capital is documented or undisputed, and the claim is due. The acknowledgment may also be derived from several documents taken together, provided the debt is objectively determinable. Objections requiring a substantive or detailed accounting review, in particular disputes over interest calculations or alleged early repayment effects, fall outside the narrow scope of summary opposition-removal proceedings and must be pursued in a separate action for non-existence of the debt.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.90

Data decisione, Autorità: 27.02.1998, CEF

Incarto n. 14.96.00090

Lugano 27 febbraio 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 giugno 1996 da


contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/28 maggio 1996 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 11/12 settembre 1996 ha così pronunciato:

“1. È rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona;

  1. La tassa di giustizia globale di Fr. 100.--, da anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 50.-- a titolo di indennità.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 26 settembre 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibilli;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con decreto presidenziale 1./3 ottobre 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 15/28 maggio 1996 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 34’096.50 oltre interessi al 16.50% dall’11 maggio 1996, Fr. 5’573.25 e Fr. 7’021.90, indicando quale titolo di credito: “Contratto di prestito del 07.07.1993 no. __________+ supplemento scaduto fino al 16.02.1995 + interessi scaduti dal 17.02.1995 al 06.05.1996”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo 7 luglio 1993 (doc. A), con il quale ha concesso all’escusso un credito di Fr. 54’000.--. Il contratto prevede il rimborso della somma mutuata oltre a Fr. 18’684.-- pari al 16.50% p.a. per interessi e spese d’amministrazione (incluse le spese per l’assicurazione in caso di decesso) in 48 rate mensili consecutive, ciascuna di Fr. 1’514.25, pagabili il 1. giorno di ogni mese, con inizio il 1. settembre 1993. Secondo il punto 6. del contratto, "se il mutuatario non provvede puntualmente al pagamento, cade in mora senza preavviso da parte della banca, mentre se è in mora di 10 giorni con il pagamento di due rate, la banca può esigere il pagamento immediato di tutto il saldo ancora dovuto. A partire da quel momento, sul capitale ancora scoperto è dovuto il 12% per anno per interessi di mora e inoltre la differenza fino al supplemento in % per anno, stabilito dal contratto per spese di amministrazione e spese in contanti giustificate, ossia Fr. 6.-- per ogni richiamo o lettera, Fr. 15.--per ogni ricerca d’indirizzo e per ogni estratto conto richiesto dal mutuatario".

C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha contestato gli interessi richiesti, che andrebbero oltre le condizioni contrattuali, in particolare l’importo di Fr. 7’021.90. Egli ha inoltre rilevato che il contratto di prestito prevedeva il saldo in 48 rate mensili di Fr. 1’514.25. Secondo la legge, gli interessi non maturati in caso di rimborso anticipato del credito non possono essere applicati.

D. Con sentenza 11 settembre 1996 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF e che gli interessi sono stati calcolati secondo l’art. 6 delle condizioni contrattuali

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

in diritto:

  1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:

  • vi è contratto di mutuo scritto;

  • vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;

  • la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).

c) In casu vi è contratto di mutuo scritto (doc. A). L’escusso non ha inoltre negato di avere ricevuto la somma mutuata. Per quel che riguarda l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione, va rilevato che il punto 6 del contratto prevede che se il debitore è in mora da 10 giorni con il pagamento di due rate, la banca può esigere il pagamento di tutto il saldo ancora dovuto. A partire dal quel momento il mutuatario si è obbligato a pagare sul capitale ancora scoperto un tasso del 12% per anno per interessi di mora e inoltre la differenza fino al supplemento, in % per anno, stabilito da contratto per spese di amministrazione e spese in contanti giustificate. La procedente ha prodotto un conteggio dettagliato dal quale risultano i versamenti effettuati dal debitore, gli interessi calcolati sul capitale e gli interessi di mora, così come le spese amministrative. L’escusso ha sostenuto che in caso di rimborso anticipato del credito, non possono essere applicati gli interessi non maturati. Egli non ha tuttavia suffragato le sue allegazioni con un conteggio dettagliato, che permetta una chiara ed immediata ricostruzione di quanto secondo lui può essere preteso dalla banca. Un’indagine approfondita di natura contabile sfugge tuttavia al potere di cognizione del giudice del rigetto, per cui l’escusso è rinviato, se del caso, all’azione di disconoscimento del debito. Essendo pertanto adempiute le condizioni di cui al precedente considerando, il contratto di mutuo doc. A costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, per cui la sentenza pretorile va confermata.

  1. L’appello 26 settembre 1996 di __________ va quindi respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

  1. L’appello 26 settembre 1996 di __________, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________

  3. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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