AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.9
Data decisione, Autorità:
13.11.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00009
Lugano
13 novembre 1996
/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente
Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 novembre
1995 da
__________ patr. dalla __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’8/9 novembre 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 8/9 febbraio 1996 ha
così pronunciato:
“1. L’istanza é
respinta.
- La tassa di giustizia in Fr. 250.--, comprensiva
delle spese, é a carico dell’istante, che rifonderà all’escusso Fr. 300.-- a
titolo di indennità”.
Sentenza
dedotta in appello dalla procedente che con atto 21 febbraio 1996 ha postulato
l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 18 marzo 1996 la parte appellata si é opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto
-
che
la sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore di Locarno-Campagna reca il timbro
d’intimazione 9 febbraio 1965;
-
che
tuttavia secondo la ricerca postale la sentenza è stata impostata l’8 febbraio
1996 e distribuita alla __________ il 9 febbraio 1996;
-
che
nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci
giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
-
che
nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere
il 10 febbraio 1996, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo
dei termini il 9 febbraio 1996, giorno della ricezione della sentenza da parte
dell’appellante;
-
che
di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 19 febbraio
1996, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il
21 febbraio 1996;
-
che
pertanto tassa di giustizia e indennità sono a carico dell’appellante;
per questi motivi,
richiamati gli art.
308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia: 1. L’appellazione
21 febbraio 1996 della __________è inammissibile siccome tardiva.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster