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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.85
Data decisione, Autorità:
04.11.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00085
Lugano
4 novembre 1996 B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Cocchi e Chiesa (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 30 luglio 1996 presentata
da
contro
sulla quale istanza la
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 28 agosto 1996:
“1. E`
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì __________
alle ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 9 settembre 1996 dalla __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 12 settembre 1996 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 30 luglio 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per Fr. 5’662. oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 21 agosto 1996 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce che in seguito a trattative condotte con la creditrice ha inoltrato
un’ulteriore proposta ottenendo la conferma dell’annullamento della procedura,
per cui riteneva avvertita la Pretura. Un riscontro da parte della creditrice
dovrebbe giungere nell’ambito della procedura d’appello in oggetto. La debitrice
ha prodotto un suo scritto datato 20 agosto 1996 (doc. E), con il quale ha
chiesto alla creditrice di considerare l’importo di Fr. 5’831.-- per
l’esecuzione n. __________.
Considerato
in diritto:
- L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione
dalla creditrice prima della declaratoria di fallimento.
A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C.
a) La
questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed
eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile
cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di
ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di
ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b
CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria
di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.
4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora
fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un
ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi
effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f.
e rif. ivi).
- Ex
art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese,
è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Nel
caso in esame da parte della creditrice non è pervenuta nessuna conferma in
merito alla dilazione che la __________ pretende di avere ottenuto. Inoltre
dalle osservazioni della creditrice emerge che l’appellante non ha saldato il
suo debito. La richiesta di annullamento del fallimento va quindi respinta.
- L’appello
9 settembre 1996 della __________ va pertanto respinto.
Di
conseguenza si impone la dichiarazione di fallimento della __________.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso (art. 52, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF
pronuncia
- L’appello
9 settembre 1996 della __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da venerdì
__________alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’appellante è a carico
della __________.
-
E`
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione
a: - __________
-
Ufficio
dei fallimenti di Lugano
-
Ufficio
esecuzione di Lugano
-
Ufficio
dei registri di Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per la Camera esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
Il Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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