Promissory note enforcement: prescription cannot be raised ex officio

14.1996.84Altro tribunale27 nov 1996Granted

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Sintesi Omnilex

The creditor appealed a Ticino first-instance judgment that had upheld the debtor’s objection in a bill-enforcement proceeding on prescription grounds. The appellate chamber held that prescription cannot be examined ex officio: it must be raised by the debtor. It also held that, for a promissory note, the maker is the principal debtor and the claim is subject to the three-year limitation period from maturity under the relevant bill provisions, not the rule applied by the first judge. The appeal was allowed, the opposition was rejected, and costs were allocated against the debtor.

Massima Omnilex

Art. 142 CO; Art. 1098 CO; Art. 1069 CO; bill enforcement opposition and prescription: prescription is an objection that the judge may not raise ex officio. In opposition proceedings under Art. 182 n. 3 SchKG, the court examines only defenses lawfully invoked and made plausible by the debtor. For a promissory note, the issuer is the principal debtor; the claim against him is governed by the rules applicable to the note itself and prescribes three years after maturity under Art. 1069 para. 1 CO. The protest requirements relevant to recourse against endorsers or the drawer do not apply to direct recourse against the maker. Costs follow the outcome.

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Numero d'incarto: 14.1996.84

Data decisione, Autorità: 27.11.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00084

Lugano 27 novembre 1996 B/fp/gb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Giani (quest’ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da


al PE cambiario n. __________ del 16 luglio 1996 dell’UE di Lugano ad istanza di


patr.


opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 17 luglio 1996 dell’UE di Lugano al giudizio della Pretura di Lugano, Sezione 5;

sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza

2 settembre 1996 ha così deciso:

“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ è ammessa.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticpare dalla parte creditrice, è posta a suo carico.”

Decisione dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 5 settembre 1996 ha chiesto sia giudicato:

“1. 1. L’appello è integralmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1996 è riformata come segue:

§ L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ è respinta.

§§ La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, la quale rifonderà inoltre a controparte Fr. .... a titolo di indennità.

  1. Protestate tasse di giustizia e indennità.”

Preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con decreto presidenziale 6/12 settembre 1996 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto

A. Il 22 aprile 1993 la __________ ha emesso un vaglia cambiario all’ordine della __________ per l’importo di Fr. 60’000.-- con scadenza al 25 febbraio 1994 (doc. B). Il vaglia cambiario protestato per mancato pagamento ed accettazione il 2 marzo 1994, è stato messo in esecuzione cambiaria contro la __________ per l’importo di Fr. 54’000.-- oltre interessi al 6% dal 16 luglio 1996, Fr. 8’318.-- per interessi conteggiati fino al 15 luglio 1996, Fr. 165.-- spese di protesto e Fr. 110.-- spese esecutive. Avendo l’escussa interposto tempestiva opposizione, l’UE di Lugano l’ha sottoposta al giudizio della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ai sensi dell’art. 181 LEF.

B. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa. La creditrice ha dal canto suo ridotto la pretesa a Fr. 61’905.-- oltre interessi al 6% dal 16 luglio 1995 su Fr. 54’000.--, la pretesa essendo composta dal capitale di Fr. 54’000.-- oltre agli interessi al 6% calcolati dalla data di scadenza 25 febbraio 1994 al 15 luglio 1996 e a Fr. 165.-- per le spese di protesto.

C. Con sentenza 2 settembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ammesso l’opposizione argomentando che le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempi utile, o da quello della scadenza, se vi sia la clausola “senza spese”. In casu il protesto per mancato pagamento ed accettazione è stato levato in data 2 marzo 1994, mentre l’azione cambiaria è stata introdotta il 16 luglio 1996, per cui risulta manifestamente prescritta.

D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che l’eccezione di prescrizione, non sollevata dal debitore, non doveva essere verificata d’ufficio. L’appellante ha inoltre negato l’asserita prescrizione del vaglia cambiario in oggetto.

Considerato

in diritto

  1. Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (CEF 13 aprile 1987 in re A. c. P.SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T.c. G.). Il vaglia cambiario doc. B in esame adempie i requisiti previsti dall’art. 1096 ss. CO.

2.a) Ex art. 142 CO il giudice non può supplire d’ufficio l’eccezione di prescrizione. Questa norma regola la presentazione dell’eccezione nell’ambito del processo (cfr. OR - Stephen V. Berti, n. 2 ad art. 142 CO; v. anche, in particolare, Zimmermann Kommentar des Schweizerischen Checksrechts, art. 1134 pag. 666).

b) Ex art. 182 n. 3 LEF il giudice ammette l’opposizione quando un’eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile. Ossia, quando il debitore rende verosimile un’eccezione ex art. 1007 CO, diretta contro l’esistenza di un obbligo cambiario, per esempio l’eccezione della prescrizione cambiaria (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 37 n. 29 p. 300).

c) Per il rinvio dell’art. 1098 CO, al vaglia cambiario sono applicabili le disposizioni relative alla cambiale ed in particolare, per quel che riguarda la prescrizione, gli art. da 1069 a 1071. Ex art. 1069 cpv. 1 CO le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data di scadenza.

d) L’escussa ha interposto opposizione senza motivarla e non è comparsa all’udienza di contraddittorio, per cui da parte sua non è stata sollevata eccezione alcuna. La prescrizione del credito cambiario posto in esecuzione è stata quindi irritualmente esaminata dalla prima giudice d’ufficio.

In via abbondanziale va poi osservato che in casu l’appellante procede contro la debitrice principale, emittente del titolo cambiario doc. B. Pertanto trattandosi di un vaglia cambiario, applicabile sarebbe l’art. 1069 cpv. 1 CO e non, come ritenuto in sede pretorile, l’art. 1069 cpv. 2 CO. Infatti nel caso di vaglia cambiario non esiste la figura dell’accettante, l’emittente restando debitore principale come l’accettante della cambiale. Per mantenere la pretesa cambiaria nei suoi confronti non è pertanto necessaria nè la tempestiva presentazione, nè il protesto. La prescrizione della pretesa subentra infatti solo con il decorrere di tre anni dalla scadenza del titolo cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 16 n. 6-10 p. 221). Di conseguenza la pretesa in oggetto, non avrebbe potuto essere ritenuta prescritta, non essendo ancora decorsi tre anni dalla scadenza del vaglia cambiario doc. B, fissata per il 25 febbraio 1994. L’opposizione interposta dall’escussa non può pertanto essere ammessa.

  1. L’appello 5 settembre 1996 della __________ va quindi accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 142, 1098 cpv. 1 e 1096 cpv. 1 CO

pronuncia

I. L’appello 5 settembre 1996 della __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

“1. L’opposizione interposta dalla __________, Lugano, al PE n. __________ del 16 luglio 1996 dell’UE di Lugano non è ammessa per Fr. 54’000.-- oltre interessi al 6% dal 25 febbraio 1994, per Fr. 165.-- spese di protesto e spese esecutive.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della __________, la quale rifonderà alla __________ Fr. 100.-- a titolo di indennità.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, la quale rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

prescriptionpromissory notebill enforcementobjectionex officio reviewcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether prescription of the bill claim may be examined ex officio in opposition proceedings

Decisione estratta

No. Prescription is not raised by the court ex officio; it must be invoked by the debtor.

Motivazione estratta

Article 142 CO governs the raising of prescription as a procedural exception. Since the debtor did not motivate the objection and did not appear at the hearing, no prescription defense had been properly raised.

Questione giuridica chiave

Whether the promissory note claim was time-barred against the maker of the note

Decisione estratta

No. For a promissory note, the maker is the principal debtor and the claim prescribes only after three years from maturity.

Motivazione estratta

By analogy to the bill provisions applicable through Art. 1098 CO, Art. 1069 para. 1 CO applies. The lower court wrongly relied on the rule for actions against the acceptor and on protest requirements that do not apply to a promissory note against its issuer.

Questione giuridica chiave

Costs of the appeal and first-instance proceedings

Decisione estratta

Costs follow the losing party; the debtor bears the first-instance and appeal costs and must pay compensation to the creditor.

Motivazione estratta

The creditor prevailed on appeal, so procedural costs and party compensation were allocated according to the principle of success.

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