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Numero d'incarto:
14.1996.84
Data decisione, Autorità:
27.11.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00084
Lugano
27 novembre 1996 B/fp/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani (quest’ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali,
assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a
procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente
dall’opposizione interposta da
al PE cambiario n.
__________ del 16 luglio 1996 dell’UE di Lugano ad istanza di
patr.
opposizione
sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 17 luglio 1996 dell’UE di Lugano al
giudizio della Pretura di Lugano, Sezione 5;
sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
5, con sentenza
2 settembre 1996 ha così deciso:
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no.
__________ è ammessa.
- La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticpare
dalla parte creditrice, è posta a suo carico.”
Decisione dedotta
tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 5 settembre 1996 ha
chiesto sia giudicato:
“1. 1. L’appello è integralmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1996 è
riformata come segue:
§ L’opposizione interposta al PE camb. no. __________
è respinta.
§§ La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare
dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, la quale
rifonderà inoltre a controparte Fr. .... a titolo di indennità.
- Protestate tasse di giustizia e indennità.”
Preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 6/12 settembre 1996
all’appello è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto
A. Il 22 aprile 1993 la
__________ ha emesso un vaglia cambiario all’ordine della __________ per
l’importo di Fr. 60’000.-- con scadenza al 25 febbraio 1994 (doc. B). Il vaglia
cambiario protestato per mancato pagamento ed accettazione il 2 marzo 1994, è
stato messo in esecuzione cambiaria contro la __________ per l’importo di Fr.
54’000.-- oltre interessi al 6% dal 16 luglio 1996, Fr. 8’318.-- per interessi
conteggiati fino al 15 luglio 1996, Fr. 165.-- spese di protesto e Fr. 110.--
spese esecutive. Avendo l’escussa interposto tempestiva opposizione, l’UE di
Lugano l’ha sottoposta al giudizio della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ai sensi dell’art. 181 LEF.
B. All’udienza di
contraddittorio l’escussa non è comparsa. La creditrice ha dal canto suo
ridotto la pretesa a Fr. 61’905.-- oltre interessi al 6% dal 16 luglio 1995 su
Fr. 54’000.--, la pretesa essendo composta dal capitale di Fr. 54’000.-- oltre
agli interessi al 6% calcolati dalla data di scadenza 25 febbraio 1994 al 15
luglio 1996 e a Fr. 165.-- per le spese di protesto.
C. Con sentenza 2 settembre
1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ammesso l’opposizione
argomentando che le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente
si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempi
utile, o da quello della scadenza, se vi sia la clausola “senza spese”. In casu
il protesto per mancato pagamento ed accettazione è stato levato in data 2
marzo 1994, mentre l’azione cambiaria è stata introdotta il 16 luglio 1996, per
cui risulta manifestamente prescritta.
D. Contro la sentenza pretorile
si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che l’eccezione di
prescrizione, non sollevata dal debitore, non doveva essere verificata d’ufficio.
L’appellante ha inoltre negato l’asserita prescrizione del vaglia cambiario in
oggetto.
Considerato
in diritto
- Nell’ambito della procedura
cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede
d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto
alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (CEF 13
aprile 1987 in re A. c. P.SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T.c.
G.). Il vaglia cambiario doc. B in esame adempie i requisiti previsti dall’art.
1096 ss. CO.
2.a) Ex art. 142 CO il giudice non
può supplire d’ufficio l’eccezione di prescrizione. Questa norma regola la
presentazione dell’eccezione nell’ambito del processo (cfr. OR - Stephen V.
Berti, n. 2 ad art. 142 CO; v. anche, in particolare, Zimmermann Kommentar des Schweizerischen
Checksrechts, art. 1134 pag. 666).
b) Ex art. 182 n. 3 LEF il
giudice ammette l’opposizione quando un’eccezione ammessa dal diritto cambiario
sembri attendibile. Ossia, quando il debitore rende verosimile un’eccezione ex
art. 1007 CO, diretta contro l’esistenza di un obbligo cambiario, per esempio
l’eccezione della prescrizione cambiaria (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone,
Wertpapierrecht, Berna 1985, § 37 n. 29 p. 300).
c) Per il rinvio dell’art.
1098 CO, al vaglia cambiario sono applicabili le disposizioni relative alla
cambiale ed in particolare, per quel che riguarda la prescrizione, gli art. da
1069 a 1071. Ex art. 1069 cpv. 1 CO le azioni cambiarie contro l’accettante si
prescrivono in tre anni a decorrere dalla data di scadenza.
d) L’escussa ha interposto
opposizione senza motivarla e non è comparsa all’udienza di contraddittorio,
per cui da parte sua non è stata sollevata eccezione alcuna. La prescrizione
del credito cambiario posto in esecuzione è stata quindi irritualmente
esaminata dalla prima giudice d’ufficio.
In via abbondanziale va
poi osservato che in casu l’appellante procede contro la debitrice principale,
emittente del titolo cambiario doc. B. Pertanto trattandosi di un vaglia
cambiario, applicabile sarebbe l’art. 1069 cpv. 1 CO e non, come ritenuto in
sede pretorile, l’art. 1069 cpv. 2 CO. Infatti nel caso di vaglia cambiario non
esiste la figura dell’accettante, l’emittente restando debitore principale come
l’accettante della cambiale. Per mantenere la pretesa cambiaria nei suoi
confronti non è pertanto necessaria nè la tempestiva presentazione, nè il
protesto. La prescrizione della pretesa subentra infatti solo con il decorrere
di tre anni dalla scadenza del titolo cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der
Crone, op. cit., § 16 n. 6-10 p. 221). Di conseguenza la pretesa in oggetto,
non avrebbe potuto essere ritenuta prescritta, non essendo ancora decorsi tre
anni dalla scadenza del vaglia cambiario doc. B, fissata per il 25 febbraio
1994. L’opposizione interposta dall’escussa non può pertanto essere ammessa.
- L’appello 5 settembre 1996
della __________ va quindi accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la
soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 142, 1098 cpv. 1 e 1096 cpv. 1 CO
pronuncia
I. L’appello 5 settembre 1996
della __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1996 della
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’opposizione interposta dalla __________, Lugano,
al PE n. __________ del 16 luglio 1996 dell’UE di Lugano non è ammessa per Fr.
54’000.-- oltre interessi al 6% dal 25 febbraio 1994, per Fr. 165.-- spese di
protesto e spese esecutive.
- La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare
dalla parte creditrice, è posta a carico della __________, la quale rifonderà
alla __________ Fr. 100.-- a titolo di indennità.”
II. La tassa di giustizia del
presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________, la quale rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di
indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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