Provisional objection-release proceedings struck out after settlement

14.1996.8Altro tribunale13 mar 1996Withdrawn

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Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Appeal, Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber, dealt with two pending appeals concerning provisional release of objection in enforcement proceedings. After the Federal Supreme Court had previously annulled the decision only as to interest, the creditor informed the court that the parties had settled and that the enforcement files had been irrevocably withdrawn. The chamber held that the requests had therefore become moot and struck both proceedings from the docket. It ordered no court costs and no compensation.

Massima Omnilex

Debt enforcement; provisional release of objection; mootness after settlement and withdrawal of enforcement proceedings. Where the creditor irrevocably withdraws the enforcement proceedings following an out-of-court settlement, pending requests for provisional release of opposition lose their object and are struck off the roll. In such a situation, absent a live dispute, the appellate court does not rule on the merits and, where justified by the procedural posture, may refrain from allocating costs or indemnities (consid. 1-2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.8

Data decisione, Autorità: 13.03.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00008

Lugano 13 marzo 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 9 settembre 1993 da


patr. dall'avv. __________

contro


patr. dall'avv. __________

tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano;

richiamata la sentenza 6 settembre 1994 di questa Camera (inc. CEF 147-148/93) con cui è stato deciso:

“1. Le cause inc. 147/93 e 148/93 sono dichiarate congiunte.

  1. L’appello 19 novembre 1993 di __________ (CEF 147/93) è accolto.

Di conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

“1. L’istanza 9 settembre 1993 della __________, è respinta.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”

2.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.

  1. L’appello 19 novembre 1993 di __________ (CEF 148/93) è accolto.

Di conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

“1. L’istanza 9 settembre 1993 della __________, è respinta.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”

3.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”

ritenuto che con ricorso di diritto pubblico del 26 ottobre 1994 la __________ si è aggravata contro la suddetta decisione;

preso atto che con sentenza 12 gennaio 1995 la II Corte Civile del Tribunale federale,

nella misura in cui era ammissibile, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata limitatamente all’importo relativo agli interessi;

rilevato che con scritto 25 gennaio 1996 l’avv. __________ ha comunicato che le parti hanno concluso una transazione, a dipendenza della quale la __________ ha ritirato le procedure esecutive;

visto lo scritto 22 gennaio 1996 inviato all’Ufficio esecuzione di Lugano con il quale la __________ ha ritirato irrevocabilmente le esecuzioni di cui ai PE n. __________ e __________, per cui le istanze 9 settembre 1993 della __________ di rigetto provvisorio delle opposizioni, ancora pendenti limitatamente all’importo relativo agli interessi, sono divenute prive d’oggetto per intervenuta transazione e conseguente ritiro delle esecuzioni

pronuncia

  1. Le procedure di rigetto provvisorio riferite alle esecuzioni n. __________ e __________ del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano, promosse da __________ c. __________, sono stralciate dai ruoli per intervenuto ritiro delle esecuzioni.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sez. 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional objection releasesettlementmootnesswithdrawalcostsstrike out

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Questione giuridica chiave

Whether the pending provisional release-of-objection proceedings had become moot after settlement and withdrawal of the enforcement actions.

Decisione estratta

Yes. Because the parties settled and the creditor irrevocably withdrew the executions, the still-pending requests were deprived of purpose.

Motivazione estratta

The withdrawal of the two enforcement proceedings eliminated the object of the pending requests for provisional release of opposition, so the case had to be removed from the docket.

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